Cassazione Penale, Sentenza n. 25536/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
La controversia non riguarda il merito del reato ascritto nel procedimento principale, ma il diniego del patrocinio a spese dello Stato. L'interessato aveva chiesto l'ammissione al beneficio nel procedimento penale in cui era indagato; il GIP aveva dichiarato inammissibile l'istanza e il Tribunale, decidendo sull'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, aveva confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) vizi di motivazione, perché il diniego sarebbe stato fondato solo sul certificato penale senza spiegare perché il tenore di vita potesse rivelare redditi ulteriori; 2) violazione dell'art. 96 d.P.R. n. 115/2002, sostenendosi che il giudizio fosse stato costruito su presunzioni tratte dai precedenti penali, senza considerare epoca dei fatti, profitto e condizioni economiche familiari; 3) violazione dell'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 112, 132 e 134 c.p.c., per avere il giudice dell'opposizione omesso di chiarire in che modo condanne risalenti avrebbero dimostrato il superamento dei limiti di reddito nell'annualità rilevante, posto che solo tale superamento renderebbe inammissibile l'istanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato riferito a un processo penale, si applicano le regole del rito penale; pertanto il ricorso per cassazione contro l'ordinanza resa sull'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 doveva essere presentato nella cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p. Nel caso concreto il ricorso era stato invece depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, sicché la modalità di proposizione è stata ritenuta non conforme e sanzionata con l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
L'opposizione e il successivo ricorso seguono una disciplina che, per la procedura, rinvia al processo speciale; il ricorso va proposto nel rispetto delle forme e del termine previsti dalla norma.
art. 96 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla valutazione dei presupposti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato dal ricorrente per sostenere che rileva il reddito dell'annualità di riferimento e che il superamento dei limiti in tale annualità è decisivo ai fini dell'ammissibilità.
art. 582 c.p.p.
Il ricorso per cassazione doveva essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
art. 583 c.p.p.
Concorre a definire le forme di proposizione dell'impugnazione nel rito penale richiamato dalla Corte.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'inosservanza delle disposizioni che disciplinano tempi e modi di presentazione dell'impugnazione comporta inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
A seguito dell'inammissibilità sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla dedotta omissione di pronuncia/motivazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla motivazione del provvedimento impugnato.
art. 134 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla motivazione del provvedimento impugnato.
art. 370 c.p.c.
Citate dal Ministero nel controricorso, che ha invocato l'inammissibilità o il rigetto.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso di presunzioni fondate sul certificato del casellario giudiziale.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un processo penale, le regole processuali applicabili sono quelle del rito penale, non quelle del rito civile, salvo quanto espressamente previsto.
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza resa sull'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; il deposito diretto in cancelleria della Corte di cassazione è irregolare e determina inammissibilità.
- L'inosservanza delle modalità di presentazione dell'impugnazione integra una causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Le controversie sull'ammissione o revoca del patrocinio a spese dello Stato, in quanto accessorie al processo penale e incidenti sul concreto esercizio del diritto di difesa, vanno trattate attingendo, per quanto possibile, ai principi del processo penale.
- Quando l'inammissibilità del ricorso non sia ascrivibile a un errore scusabile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25504/2026 del 08/07/2026
- Sentenza penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25505/2026 del 08/07/2026
- Sentenza penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25508/2026 del 08/07/2026
- Sentenza penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25509/2026 del 08/07/2026
- Sentenza penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25510/2026 del 08/07/2026
- Sentenza penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25511/2026 del 08/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →