Cassazione Penale, Ordinanza n. 37657/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e poi in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Milano per una truffa consumata il 10 gennaio 2019, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 1 aprile 2025. Con un unico motivo ha dedotto vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo perché la condotta non presentava un elevato grado di sofisticazione; da ciò faceva discendere, almeno in tesi, anche l'insussistenza o l'ingiustizia dell'applicazione della recidiva semplice infraquinquennale ritenuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo sulla recidiva assolutamente generico e comunque manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo l'applicazione della recidiva, valutando concretamente, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto oggetto del processo e le precedenti condanne e verificando l'indice di perdurante inclinazione al delitto. Ha inoltre affermato che la doglianza sull'eccessività della pena è non consentita in sede di legittimità e comunque infondata, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; nella specie l'onere motivazionale era stato adeguatamente assolto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
norma incriminatrice del delitto di truffa per il quale è stata confermata la responsabilità penale dell'imputato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
consente la deduzione in cassazione di vizi di motivazione; la Corte ritiene però il motivo proposto generico e manifestamente infondato.
art. 133 c.p.
criteri utilizzati dal giudice di merito per valutare in concreto la recidiva e, più in generale, per determinare la pena.
art. 132 c.p.
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.
art. 133 c.p.
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena e nella valutazione degli elementi decisivi per il trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La valutazione della recidiva non può essere fondata esclusivamente sulla gravità del fatto o sul mero arco temporale tra i reati, ma richiede un esame concreto del rapporto tra il reato per cui si procede e le precedenti condanne, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., per verificare se la pregressa condotta sia indice di una perdurante inclinazione al delitto.
- La doglianza che contesti la sussistenza della recidiva deve essere specifica e non meramente assertiva; una censura generica è inammissibile e, se comunque infondata, non può fondare l'annullamento della decisione.
- La determinazione della pena, inclusa la valutazione degli aumenti e delle diminuzioni connessi a circostanze aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non è consentito dedurre come vizio di motivazione la mera eccessività della pena se il giudice di merito ha dato conto, in modo congruo, degli elementi ritenuti rilevanti ai fini della commisurazione sanzionatoria.
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