Cassazione Penale, Sentenza n. 4770/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare (obbligo di dimora limitato alle regioni Abruzzo e Molise) applicata per detenzione illecita di circa 50 g di cocaina. Il ricorrente deduceva assenza di motivazione, violazione degli artt. 275 e 277 c.p.p. per mancato bilanciamento fra esigenze cautelari e diritti della persona e omessa considerazione del decorso del tempo e del principio di dinamicità della vicenda cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la questione fosse già assorbita dal "giudicato cautelare" formatosi con le impugnazioni precedenti e che non fossero intervenuti fatti nuovi idonei a rivedere la decisione; il decorso di poco più di tre mesi è stato ritenuto neutro e non sufficiente a mutare le esigenze cautelari. La Corte ha evidenziato la gravità del fatto, i precedenti specifici e l'inserimento dell'imputato in un contesto malavitoso come giustificativi della misura e ha escluso che una misura meno afflittiva (obbligo di presentazione) fosse idonea a prevenire la reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che consente al Pubblico Ministero di trasmettere richieste scritte in sede di cassazione; qui il PM ha formulato conclusioni per il rigetto del ricorso.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiama i criteri e le finalità delle misure cautelari; il ricorrente lamentava mancato bilanciamento fra esigenze cautelari e diritti, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficientemente non illogica.
art. 277 cod. proc. pen.
Norma riferibile agli obblighi motivazionali connessi alle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che non vi fosse omissione motivazionale rilevante idonea a viziarne la legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'imposizione delle spese e, in caso, il versamento alla cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha applicato tale disposizione fissando l'importo di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il "giudicato cautelare" formatosi dopo l'esaurimento delle impugnazioni preclude la riproposizione delle stesse questioni cautelari salvo che non intervengano fatti nuovi rilevanti.
- Il mero decorso di un periodo breve (qui poco più di tre mesi) non è di per sé elemento "nuovo" idoneo a mutare le esigenze cautelari o a giustificare la sostituzione della misura.
- Per ottenere la revisione di una misura cautelare già confermata in sede di riesame, il ricorrente deve proporre fatti nuovi, concreti e rilevanti che incidano sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione).
- La gravità del fatto, la quantità della sostanza, i precedenti specifici e l'inserimento in un contesto criminale sono elementi che rafforzano la giustificazione di misure cautelari più restrittive e possono rendere inidonee misure meno afflittive come l'obbligo di presentazione.
- Il giudice di legittimità verifica la non illogicità e la coerenza della motivazione del giudice di merito; deduzioni generiche o ripetute senza nuovi elementi fattuali sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Anche quando non emergono elementi che dimostrino colpa grave nel proporre il ricorso, il giudice può comunque applicare le sanzioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p. e condannare al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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