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Sentenza

Sentenza del 01/10/2021 n. 1195 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Contenzioso relativo ad un avviso di accertamento IVA per l'annualità 2010 scaturito da verifica della Guardia di Finanza che aveva ipotizzato una interposizione fittizia di cooperative (mere contenitori di manodopera) al fine di eludere l'IVA; in contraddittorio le parti avevano sottoscritto accordi/atti di adesione che avevano definito la posizione della società con riferimento alle imposte dirette per alcune annualità (verbale del 20/12/2017). L'Agenzia ha ritenuto che gli atti di adesione non producessero effetti sull'IVA e perciò ha emesso avviso di accertamento IVA; la società ha impugnato l'avviso. L'Ufficio ha altresì dedotto elementi probatori relativi a canoni di leasing, noleggio auto e spese carburante.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA. Motivazione: dal verbale di adesione risulta la ricognizione da parte dell'Ufficio dell'assenza di interposizione fittizia nelle relazioni con le cooperative; l'accordo in adesione è stato ritenuto unitario e idoneo a produrre effetti anche sull'IVA (ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 218/1997), sicché viene meno la motivazione della ripresa a tassazione dell'IVA. Le censure dell'Ufficio relative a riprese analitiche (leasing, carburanti ecc.) non sono state esaminate perché non impugnate in primo grado. L'appello incidentale della società è stato ritenuto assorbito. Le spese del grado sono compensate.

Norme richiamate

  • articolo 2 del D.Lgs. 218/1997

    La CTR ha interpretato l'art.2 nel senso che l'accordo in adesione (definizione in contraddittorio) ha carattere unitario e produce effetti anche per altre imposte collegate; quindi la definizione delle imposte sui redditi che include la constatazione dell'assenza di interposizione fittizia è rilevante anche ai fini IVA e impedisce una successiva ripresa a tassazione basata sugli stessi fatti.

Massime di principio

  • Un accordo di adesione/concordato in contraddittorio può avere efficacia unitaria e produrre effetti anche su imposte diverse se contiene accertamenti di fatto rilevanti: le conclusioni fattuali acquisite impediscono in linea di principio valutazioni contrarie basate sugli stessi elementi.
  • Se nell'atto di adesione l'Ufficio riconosce o ammette l'assenza di una fattispecie (es. interposizione fittizia), tale ammissione comporta la perdita della base fattuale su cui fondare successivi avvisi relativi alla stessa questione, salvo che emergano nuovi fatti o elementi probatori non conosciuti e non valutabili nel procedimento di adesione.
  • L'Amministrazione finanziaria può comunque procedere autonomamente su elementi e questioni giuridiche diverse non oggetto dell'accordo, ma deve distinguere nettamente le fattispecie e non ricostruire una diversa qualificazione su fatti già definiti nell'adesione.
  • I rilievi analitici o rettifiche non impugnati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non possono essere fatti valere ex post: il sindacato giudiziario si limita alle questioni effettivamente dedotte e impugnate.
  • In presenza di contese sulla sussistenza di interposizione fittizia, la valutazione probatoria è cruciale: l'Ufficio, se intende proseguire con accertamenti successivi, deve offrire prova adeguata e confrontarsi con le ammissioni/formalizzazioni contenute negli atti di adesione.

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