Cassazione Civile, Ordinanza n. 37878/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui il tribunale aveva pronunciato sentenza in data 31 gennaio 2020 con esposizione contestuale delle ragioni della decisione. La parte soccombente ha proposto appello, ma la corte territoriale lo ha dichiarato inammissibile ritenendolo tardivo: ha applicato il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., ha computato la sospensione feriale/da emergenza epidemiologica di 64 giorni e ha individuato la scadenza al sabato 3 ottobre 2020, reputando intempestivo il deposito dell'atto di appello avvenuto il 4 ottobre 2020. In cassazione il ricorrente, con un unico motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 155 c.p.c. e delle norme sul termine per appellare, sostenendo che il termine scadente di sabato dovesse essere prorogato al primo giorno non festivo, con conseguente tempestività dell'appello depositato il 4 ottobre 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la proroga prevista dall'art. 155, comma 5, c.p.c. si applichi anche agli atti processuali compiuti fuori udienza che scadono di sabato, compreso il termine per la proposizione/costituzione in appello. Poiché la stessa corte d'appello aveva individuato la scadenza nel sabato 3 ottobre 2020, il termine andava prorogato al lunedì 5 ottobre 2020; il deposito dell'appello il 4 ottobre 2020 era quindi tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
disciplina il termine lungo per proporre impugnazione; nel caso concreto è stato usato per calcolare la scadenza dell'appello
art. 155 c.p.c.
la proroga al primo giorno non festivo opera anche per gli atti processuali svolti fuori udienza che scadono di sabato
art. 347 c.p.c.
la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini previsti per i procedimenti davanti al tribunale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stata la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore alle parti
Massime di principio
- La proroga dei termini processuali al primo giorno non festivo prevista per le scadenze in sabato si applica anche ai termini per proporre o perfezionare impugnazioni svolte fuori udienza.
- Quando la scadenza di un termine per impugnare cade di sabato, il deposito effettuato il giorno successivo ma prima del primo giorno non festivo utile deve considerarsi tempestivo.
- Nel valutare la tempestività dell'impugnazione, il giudice di merito deve applicare il meccanismo di proroga ex art. 155, comma 5, c.p.c.; la sua omissione integra violazione di legge censurabile in cassazione.
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