Cassazione Penale, Sentenza n. 28159/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata riduzione della pena prevista dall'art. 489 cod. pen.; tuttavia, nel frattempo è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena. In particolare si contesta la mancata applicazione della riduzione prevista dall'art. 489 cod. pen., che impone una ulteriore diminuzione di un terzo della pena.
Norme richiamate
art. 489 cod. pen.
La norma prevede una ulteriore diminuzione di un terzo della pena da irrogare per il reato in questione; la Corte ha ritenuto che tale diminuzione non sia stata applicata dalla Corte di appello, configurando un vizio nella determinazione della pena.
estinzione del reato per prescrizione
La sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione impedisce ogni pronuncia sostanziale sulla determinazione della pena e legittima l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se una norma speciale prevede una riduzione obbligatoria della pena, la sua omessa applicazione costituisce motivo fondato di ricorso per cassazione.
- La sopravvenuta prescrizione del reato estingue l'azione penale e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rendendo irrilevanti ulteriori vizi sulla quantificazione della pena.
- In presenza di un vizio nella misura della pena, la Corte di cassazione normalmente può annullare e rinviare; tuttavia, se anteriormente alla decisione è intervenuta la prescrizione, il rinvio non si realizza e la sentenza viene annullata per estinzione del reato.
- Parti e difensori devono valutare tempestivamente il decorso dei termini di prescrizione quando si impugna la determinazione della pena, poiché la prescrizione può rendere inattuabili i rimedi sostanziali richiesti.
- La decisione sottolinea la distinzione tra errori di diritto sulla quantificazione della pena (che giustificano cassazione) e gli effetti pratici della prescrizione che possono precludere ogni pronuncia di merito.
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