Cassazione Civile, Ordinanza n. 23732/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
I proprietari di un'unità immobiliare collocata in un edificio collegato a un diverso civico hanno impugnato la delibera assembleare con cui il condominio aveva approvato una serie di lavori di manutenzione straordinaria su parti comuni (gronde, fognature, facciate, coperto e cavedio) e aveva poi ripartito le spese, in sede di consuntivo e preventivo, secondo la tabella B del regolamento contrattuale. I ricorrenti sostenevano che tale tabella fosse applicabile solo agli interventi di manutenzione e ricostruzione delle parti di coperto in relazione alle quali sussisteva interessenza tra i due civici, e non anche alle ulteriori opere deliberate. In cassazione hanno articolato quattro motivi: 1) omessa o apparente motivazione della sentenza d'appello; 2) violazione dei criteri legali di interpretazione del regolamento condominiale, per erronea estensione della tabella B; 3) omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio e vizio motivazionale, sostenendo che i lavori avessero riguardato solo in parte le aree asseritamente interessate; 4) violazione della disciplina sulle spese processuali, assumendo che la soccombenza non dovesse essere posta a loro carico perché la domanda di annullamento avrebbe dovuto essere accolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha escluso la tardività del ricorso, ritenendolo tempestivo perché la sentenza d'appello non era stata notificata e il ricorso era stato spedito entro il termine semestrale. Nel merito, ha confermato l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui la tabella B del regolamento si applicava non solo agli interventi sul tetto, ma a tutte le opere comuni per le quali il regolamento prevedeva un criterio di riparto fondato sull'interessenza con l'immobile dell'altro civico, valorizzando il dato letterale e sistematico delle clausole richiamate. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sul travisamento della consulenza tecnica, perché la sentenza d'appello era integralmente confermativa di quella di primo grado e i ricorrenti non avevano evidenziato la necessaria diversità delle rationes delle due decisioni. Inammissibile anche il motivo sulle spese, perché fondato solo sulla pretesa erroneità della decisione di merito, confermata in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il ricorso è stato considerato tempestivo perché proposto entro il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza non notificata.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La censura di omessa o apparente motivazione è stata ritenuta infondata, poiché la Corte d'appello aveva espresso le ragioni della propria decisione attraverso l'interpretazione delle clausole regolamentari.
artt. 1362, 1363, 1366, 1369 c.c.
Richiamati come canoni ermeneutici dei contratti e del regolamento condominiale; la Cassazione ha ritenuto che la corte di merito li avesse correttamente applicati valorizzando il dato letterale e l'interpretazione sistematica.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La doglianza di omesso esame della consulenza tecnica è stata dichiarata inammissibile perché non rispettava i requisiti del vizio denunciato in presenza di sentenza d'appello integralmente confermativa di quella di primo grado.
art. 91 c.p.c.
La censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile perché non investiva direttamente la statuizione sulle spese, ma dipendeva dalla contestazione del rigetto della domanda principale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione del regolamento condominiale e degli atti negoziali è attività riservata al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente carente, non essendo sufficiente proporre una diversa lettura delle clausole.
- Quando si denuncia la violazione dei criteri ermeneutici, il ricorso deve indicare specificamente quali canoni siano stati disattesi e in quale passaggio della sentenza impugnata; la mera trascrizione delle clausole e la contrapposizione di una lettura alternativa non bastano.
- Se la decisione di appello è integralmente confermativa di quella di primo grado, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve confrontarsi con entrambe le rationes decidendi e indicare che esse sono diverse; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La censura sulle spese processuali non è ammissibile se si fonda solo sull'erroneità della decisione di merito, senza dedurre un vizio autonomo della statuizione sulle spese.
- In sede di interpretazione di clausole regolamentari di riparto, il dato letterale va coordinato con l'interpretazione sistematica dell'intero regolamento, potendo il criterio di contribuzione estendersi a tutte le spese che il testo ricomprenda espressamente o per implicazione coerente.
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