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Sentenza

Sentenza n. 2355/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto euro 3.130,57 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 767/2025, passata in giudicato il 26 agosto 2025, con cui le era stato riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per l’importo di euro 3.130,57 oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma senza dimostrare l’avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato la proponibilità dell’azione, rilevando il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 23 maggio 2025, nonché la tempestiva notificazione e il deposito del ricorso, avvenuti il 27 novembre 2025. La domanda è stata quindi fondata sull’accertato perdurante inadempimento dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo mediante l’accreditamento alla ricorrente della somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti e dei relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione su istanza della parte interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, ritenendo applicabile per analogia la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Costituiscono la disciplina processuale dell’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, se necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle cui tale disciplina si riferisce.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo risultante dal titolo.
  • Per l’ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l’azione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato esecutivo e dell’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’accreditamento delle somme dovute entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega, e può operare senza ulteriore compenso quando tale soluzione sia giustificata dall’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e dall’applicazione analogica della disciplina prevista per analoghe procedure di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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