Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10059/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il sesto motivo di ricorso, ha rigettato i primi due motivi, ha dichiarato inammissibile il terzo e assorbiti il quarto, il quinto e il settimo. La sentenza della CTR è stata cassata per motivazione apparente e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per IRES, IVA, IRAP e altre imposte, relativi agli anni 2008 e 2009, contestando alla società la deducibilità di rilevanti spese di sponsorizzazione/pubblicità e ritenendone solo una parte deducibile forfettariamente nella misura del 20%. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, reputando provata l'inerenza dei costi alla promozione dell'immagine aziendale e valorizzando il progressivo incremento degli utili, le assunzioni di personale e le forniture effettuate in favore di società sportive sponsorizzate. La CTR, su appello dell'Ufficio, aveva invece accolto la pretesa fiscale, affermando che la società non avesse fornito prova dell'inerenza, che non bastassero fatture e pagamenti ma occorressero studi di fattibilità e riscontri preventivi/consuntivi sugli effetti economici delle sponsorizzazioni. In cassazione la società ha proposto sette motivi: (1) omessa pronuncia sul giudicato esterno relativo a un diverso anno d'imposta (2007); (2) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento dell'efficacia espansiva del giudicato formatosi tra le stesse parti su medesima questione; (3) omessa pronuncia su eccezioni di illegittimità degli avvisi per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e difetto di motivazione; (4) violazione delle norme su onere della prova e inerenza dei costi, sostenendo che l'inerenza fosse stata già dimostrata e che spettasse all'Ufficio provare la non congruità; (5) omesso esame di fatti decisivi, tra cui il limitato peso percentuale dei costi sui ricavi, il ritorno economico delle sponsorizzazioni e l'incremento dei ricavi; (6) motivazione apparente della sentenza d'appello; (7) richiesta subordinata di applicazione del favor rei in tema di sanzioni alla luce del D.Lgs. 158/2015. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché il giudicato relativo al 2007 non era estensibile alle annualità 2008-2009, trattandosi di elementi fattuali variabili e non permanenti, e perché la precedente decisione conteneva anche un rilievo in diritto non vincolante sulle annualità successive; ha dichiarato inammissibile il terzo per difetto di autosufficienza, poiché non erano riprodotte integralmente le eccezioni e gli atti rilevanti; ha accolto il sesto motivo, ravvisando motivazione meramente apparente nella sentenza della CTR, che aveva affermato la carenza di prova senza confrontarsi con le specifiche deduzioni e documentazioni della contribuente e senza spiegare perché esse non fossero idonee a dimostrare l'inerenza, con assorbimento dei motivi quarto, quinto e settimo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    omessa pronuncia; corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    La mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra un vizio denunciabile, ma il motivo è scrutinabile solo se il ricorrente lo deduce in modo autosufficiente indicando puntualmente contenuto e sede processuale delle istanze.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può operare nel processo tributario anche rispetto a annualità successive solo per elementi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente o pluriennale; non si estende a fatti variabili di anno in anno, come la concreta inerenza di specifiche spese di sponsorizzazione.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dell'inerenza dei costi d'impresa contestati dall'amministrazione è a carico del contribuente, che deve documentare esistenza, natura, giustificazione e concreta destinazione del costo all'attività imprenditoriale.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    La deducibilità richiede l'inerenza dei costi all'attività d'impresa; il controllo fiscale non può sostituirsi alle scelte imprenditoriali, salvo sproporzione rilevante ed evidente.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme alle norme sull'inerenza, quale base della deducibilità/detraibilità dei costi nelle operazioni rilevanti ai fini IVA, nei limiti della loro effettiva pertinenza all'attività economica.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Invocato come violato per mancato contraddittorio preventivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione alla motivazione degli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione alla motivazione degli avvisi di accertamento IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per le censure di violazione di legge relative al giudicato esterno e alla disciplina dell'inerenza e delle sanzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per le censure di nullità per omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato per lamentare l'omesso esame di fatti decisivi, poi assorbito.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Richiamato impropriamente dalla ricorrente nel sostenere il contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

  • art. 90 L. n. 289/2002

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che i corrispettivi erogati per sponsorizzazioni fossero destinati alla promozione dell'immagine societaria.

  • D.Lgs. n. 158/2015

    Richiamato ai fini della richiesta di riduzione delle sanzioni per effetto della disciplina più favorevole sopravvenuta.

  • art. 3 D.Lgs. n. 472/1997

    Richiamato come base del principio del favor rei in materia sanzionatoria tributaria.

  • art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997

    Richiamato nella versione modificata dal D.Lgs. 158/2015 ai fini della richiesta di applicazione della sanzione più mite.

  • art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997

    Richiamato nella versione modificata dal D.Lgs. 158/2015 ai fini della richiesta di applicazione della sanzione più mite.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato formatosi su una diversa annualità può spiegare efficacia vincolante solo se riguarda elementi della fattispecie impositiva a carattere permanente o pluriennale; non si estende automaticamente a fatti e valutazioni che dipendono da circostanze annuali variabili.
  • La deducibilità dei costi d'impresa richiede la prova dell'inerenza alla specifica attività imprenditoriale; il contribuente deve documentare non solo l'esistenza del costo, ma anche i fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione.
  • Il sindacato dell'amministrazione sull'inerenza non può tradursi in un giudizio di merito sulle scelte imprenditoriali, salvo che la sproporzione tra costo e prestazione sia evidente e sintomatica dell'estraneità del costo all'impresa.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la sentenza non esplicita il percorso argomentativo e non consente di comprendere perché le specifiche prove e deduzioni della parte siano state disattese.
  • La deduzione del vizio di omessa pronuncia in cassazione richiede il rispetto dell'autosufficienza: devono essere riportati con precisione il contenuto della domanda o eccezione e gli atti processuali in cui essa è stata formulata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.