Cassazione Civile, Sentenza n. 7948/2020 del 20/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riparatore)
La controversia
Il proprietario aveva affidato alla società un’imbarcazione per una piccola riparazione, consistente nella sostituzione di un iniettore per un costo indicato in Lire 80.000. La società trattenne il natante, sostenendo di essere creditrice per ulteriori lavori, il cui importo era lievitato fino a Euro 11.870,00. I giudici di merito accertarono l’inadempimento dell’obbligo di restituzione e riconobbero il danno da mancata utilizzazione dell’imbarcazione per il periodo dal 1998 al 2010. Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza del 4 febbraio 2011, liquidò il danno in Euro 173.612,37; la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 21 ottobre 2016, ridusse la condanna a Euro 82.568,70. La società propose ricorso principale con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: contestava il criterio estimativo fondato sul costo ipotetico, nel mese di agosto, della locazione di un’imbarcazione a motore di 6,5 metri, non più vecchia di cinque anni, lamentando che non fossero stati considerati la quasi trentennale vetustà del proprio natante, l’impossibilità pratica di locarlo, l’entità del canone e il fatto che, per alcuni periodi, il danno così calcolato superasse il valore del bene. Gli eredi del proprietario proposero ricorso incidentale: con il primo motivo contestarono la decorrenza dalla data della sentenza, anziché dall’inadempimento, di rivalutazione e interessi sul risarcimento; con il secondo censurarono la compensazione delle spese del grado d’appello per reciproca soccombenza. In via preliminare fu esaminata la regolarità della notificazione telematica del ricorso incidentale, per la quale la Corte applicò il principio secondo cui, in assenza di contestazione del destinatario, questi deve disconoscere la conformità agli originali dei messaggi PEC e della relata depositati in copia analogica non autenticata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale: le doglianze sul metodo di stima e sulla valutazione delle risultanze istruttorie miravano a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e non indicavano, secondo i requisiti richiesti per il vizio motivazionale nel testo novellato dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., uno specifico fatto storico decisivo il cui esame fosse stato omesso, né i pertinenti passaggi della CTU non esaminati o confutati. La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentiva di sindacare in cassazione il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale: il risarcimento per l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale non pecuniaria costituisce debito di valore e deve essere rivalutato dal momento dell’inadempimento; gli interessi compensativi, invece, sulla somma integralmente rivalutata decorrono dalla liquidazione, per evitare che il creditore ottenga più di quanto avrebbe conseguito con l’adempimento tempestivo. La sentenza d’appello aveva fatto decorrere sia rivalutazione sia interessi dalla pronuncia e va quindi cassata sul punto. Il secondo motivo incidentale sulle spese è rimasto assorbito, poiché la cassazione travolge la statuizione sulle spese del grado d’appello e il giudice di rinvio può regolarle nuovamente in base all’esito finale. Rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. A carico della ricorrente principale è stato inoltre posto l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
L’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4) – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”.
La censura relativa al cattivo apprezzamento delle prove non legali non è, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione: non rientra né nell’omesso esame di un fatto storico decisivo né nell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 116 c.p.c.
L’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4) – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”.
La disposizione non permette di trasformare il dissenso sulla valutazione delle prove non legali compiuta dal giudice di merito in una censura di legittimità, salvo che ricorra un autonomo vizio riconducibile ai parametri processuali ammessi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel vigore del “novellato” testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “la contestazione del vizio motivazionale elevata nei confronti della motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni della CTU non può limitarsi al rilievo di una insufficienza dell’indicazione delle ragioni del detto recepimento”. Per contro, il ricorrente è tenuto ad indicare a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – “il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘decisività’”.
Quando la sentenza recepisce le conclusioni della CTU, la censura motivazionale non può limitarsi a lamentare l’insufficienza delle ragioni del recepimento. Il ricorrente deve individuare il fatto storico decisivo omesso, il dato da cui risulta, le modalità e il momento in cui fu discusso e la sua decisività.
art. 1224 c.c.
La “obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicchè deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell’inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie.”
Il risarcimento dovuto per l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale non pecuniaria è un debito di valore, da rivalutare per tenere conto della svalutazione. L’onere di allegare e provare il maggior danno previsto dall’art. 1224, comma 2, c.c. riguarda le conseguenze ulteriori dell’inadempimento di obbligazioni pecuniarie, non la rivalutazione del debito di valore.
art. 336, comma 1, c.p.c.
La “cassazione della sentenza di appello travolge la pronuncia sulle spese di secondo grado, perchè in tal senso espressamente disposto dall’art. 336 c.p.c., comma 1, sicchè il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite”.
La cassazione della sentenza d’appello travolge la statuizione sulle spese del grado; il giudice di rinvio può quindi regolarle nuovamente in funzione dell’esito finale della controversia.
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 2
Tuttavia, in difetto di contestazioni ad opera della ricorrente, trova applicazione il principio secondo cui, ai fini della prova della tempestività della notificazione, è onere del destinatario dell’atto “disconoscere, ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, la conformità agli originali dei messaggi di “PEC” e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata”.
In assenza di contestazione, il destinatario che intenda contestare la conformità agli originali dei messaggi PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata ha l’onere di disconoscerla.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Poiché il ricorso principale è stato rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il risarcimento per l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale non pecuniaria costituisce un debito di valore, perché sostituisce l’utilità materiale che il creditore avrebbe ottenuto con la prestazione; la somma va pertanto rivalutata dal momento dell’inadempimento, senza necessità di allegare e provare il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.
- Nel debito di valore, rivalutazione monetaria e interessi compensativi sono compatibili perché assolvono funzioni diverse. Quando il credito è integralmente rivalutato fino alla liquidazione, gli interessi sulla somma rivalutata decorrono dalla data della liquidazione, non dalla mora, altrimenti il creditore riceverebbe più di quanto avrebbe conseguito con il tempestivo adempimento.
- La censura in cassazione contro la valutazione delle prove non legali compiuta dal giudice di merito non può risolversi nella richiesta di un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio; il cattivo esercizio di tale potere non costituisce, di per sé, un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c.
- Se la sentenza recepisce le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, la doglianza motivazionale non può limitarsi a denunciare l’insufficienza delle ragioni del recepimento: deve indicare il fatto storico decisivo omesso, il dato da cui risulta, il modo e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
- In assenza di contestazioni, spetta al destinatario dell’atto disconoscere la conformità agli originali dei messaggi PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata, quando intenda contestare la prova della tempestività della notificazione.
- La cassazione della sentenza d’appello travolge la statuizione sulle spese di quel grado; il giudice di rinvio può rinnovare integralmente la regolamentazione delle spese in base all’esito finale della lite.
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