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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7941/2020 del 20/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi dell'acquirente)

La controversia

Nel 1988 le parti avevano stipulato un preliminare di vendita relativo a un immobile in Catanzaro; il promissario acquirente era entrato nella detenzione del bene. Nel 1996 egli aveva convenuto il promittente venditore davanti al Tribunale di Catanzaro, chiedendo la risoluzione del preliminare, la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno da inadempimento. Il convenuto aveva resistito e, in via riconvenzionale, chiesto un indennizzo per l'occupazione dell'immobile dal marzo 1988 fino al rilascio. Il Tribunale, con sentenza n. 676/08, aveva dichiarato nullo il preliminare, disposto la restituzione delle somme versate, rigettato la domanda risarcitoria dell'acquirente e respinto nel merito la riconvenzionale. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza non definitiva n. 676/08 del 30 settembre 2008, aveva riformato la decisione accogliendo le domande dell'acquirente e la riconvenzionale, qualificata come risarcitoria, e rimesso a separata fase la quantificazione dell'indennizzo. Dopo la morte dell'acquirente e la riassunzione del processo da parte degli eredi, la Corte d'appello, con sentenza definitiva n. 611/13 dell'8 maggio 2013, aveva liquidato l'importo dovuto per l'occupazione in Euro 79.029,95 oltre interessi. Gli eredi hanno impugnato entrambe le sentenze. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., hanno dedotto che la domanda riconvenzionale doveva essere dichiarata inammissibile perché la comparsa di costituzione e risposta del convenuto era stata depositata oltre il termine dell'art. 166 c.p.c.; hanno sostenuto che la tardività era rilevabile d'ufficio e che l'eccezione era stata anche sollevata in primo grado. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., hanno censurato la motivazione sulla determinazione del periodo di occupazione, contestando sia la data iniziale sia quella finale. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità per carenza di legittimazione passiva di alcune parti e per acquiescenza, deducendo inoltre l'illegittimità della riassunzione per tardiva dichiarazione del decesso.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari dei controricorrenti. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso alle parti del giudizio di appello non coinvolte dai capi impugnati avesse funzione di litis denuntiatio; ha escluso l'acquiescenza, poiché il credito risultante dalla sentenza provvisoriamente esecutiva era stato considerato nel precetto al fine di determinare il saldo e prevenire un'eccezione di compensazione, senza rinuncia all'impugnazione; ha inoltre osservato che non è previsto un termine per la dichiarazione in giudizio del decesso della parte e che i controricorrenti non avevano impugnato la sentenza pronunciata dopo la riassunzione. Nel merito, ha accolto il primo motivo: il rigetto nel merito della riconvenzionale in primo grado, senza esame della sua tempestività, non comportava una statuizione implicita di ammissibilità né la formazione di un giudicato interno sulla questione. La tardività della domanda riconvenzionale, soggetta a un termine funzionale anche all'interesse pubblico alla celerità e concentrazione del processo, era rilevabile d'ufficio in appello; l'omesso rilievo costituiva error in procedendo censurabile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., il capo della sentenza non definitiva che aveva accolto la domanda riconvenzionale, perché si trattava di domanda che non poteva essere proposta; la cassazione ha travolto la sentenza definitiva di liquidazione dell'importo di Euro 79.029,95 oltre interessi. Il promittente venditore è risultato interamente soccombente ed è stato condannato a rifondere agli eredi e al loro dante causa le spese dei tre gradi: Euro 8.000 oltre Euro 350 per esborsi e accessori per il primo grado; Euro 9.000 oltre Euro 350 per esborsi e accessori per il secondo grado; Euro 8.000 oltre Euro 200 per esborsi e accessori per la cassazione.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    In questo quadro, il termine di decadenza per la proposizione della domanda riconvenzionale fissato dall’art. 167 c.p.c., non può più considerarsi preordinato esclusivamente alla tutela del diritto di difesa della controparte (come riteneva la giurisprudenza formatasi sul testo dei codice di rito anteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990), ma risulta funzionale a garantire anche, e principalmente, l’interesse pubblico alla celerità e concentrazione del procedimento civile; donde lo stabile insegnamento della rilevabilità di ufficio della tardività della domanda riconvenzionale anche in sede di impugnazione (cfr. Cass. 4901/07, Cass. 20859/09).

    Il termine per proporre la domanda riconvenzionale tutela anche, e principalmente, l'interesse pubblico alla celerità e concentrazione del processo; la sua tardività è perciò rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di impugnazione.

  • art. 166 c.p.c.

    Al riguardo va premesso che, dal diretto esame del fascicolo del giudizio di merito (al quale il Collegio ha provveduto previa acquisizione del medesimo, disposta nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 con ordinanza interlocutoria n. 24332/17) emerge che la comparsa di costituzione del B. nel giudizio di primo grado è stata effettivamente depositata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 166 c.p.c..

    La Corte ha accertato, esaminando direttamente il fascicolo, che la comparsa di costituzione contenente la riconvenzionale era stata depositata oltre il termine dell'art. 166 c.p.c.; tale tardività comportava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale.

  • art. 276 c.p.c.

    Dalle considerazioni che precedono sulla portata del disposto dell’art. 276 c.p.c., discende che il mancato esame di una questione pregiudiziale di rito astrattamente impediente dell’esame di una domanda che sia stata rigettata nel merito – vuoi che dipenda dall’erronea estensione del criterio della ragione più liquida dall’ambito dei rapporti tra questioni di merito all’ambito dei rapporti tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito, vuoi che dipenda da altre cause (peraltro, nel silenzio della sentenza, in nessun modo riconoscibili) – non determina una nullità della sentenza e, quindi, non costituisce motivo di impugnazione.

    La violazione dell'ordine di esame tra questioni di rito e questioni di merito non determina, di per sé, la nullità della sentenza. Tuttavia, quando una domanda sia stata rigettata nel merito senza esaminare una questione pregiudiziale di rito, quest'ultima non si considera implicitamente decisa e può essere rilevata dal giudice dell'impugnazione.

  • art. 346 c.p.c.

    In senso contrario alla possibilità che la tardività della domanda riconvenzionale del convenuto, non rilevata in primo grado, possa, in difetto di specifica impugnazione sul punto da parte dell’attore, essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello sembra muovere l’argomentazione che si legge nella sentenza delle Sezioni Unite n. 11799/17, là dove si afferma che il mancato esame di una eccezione pregiudiziale di rito astrattamente idonea a precludere l’esame di una domanda che, di fatto, sia stata esaminata dal giudice e rigettata nel merito onera la parte che l’aveva proposta, ancorchè vittoriosa nel merito, di proporre appello incidentale, restando quindi preclusa, in mancanza di impugnazione, la possibilità per la parte di riproporre l’eccezione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

    La Corte non applica alla questione pregiudiziale di rito non esaminata la preclusione prospettata in relazione all'art. 346 c.p.c.: in assenza di una pronuncia sulla questione, essa resta rilevabile d'ufficio in appello anche senza impugnazione incidentale o riproposizione.

  • art. 382 c.p.c.

    Il capo della sentenza non definitiva n. 676/08 relativo alla statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da B.V. contro G.A. per il pagamento di una somma per l’occupazione senza titolo dell’immobile de quo (somma poi liquidata con la sentenza definitiva n. 611/13) va quindi cassato senza rinvio ai sensi del comma 3, dell’art. 382 c.p.c., u.c., avendo ad oggetto una domanda che non poteva essere proposta.

    La cassazione senza rinvio è applicabile quando la domanda accolta non poteva essere proposta; la caducazione del capo di condanna generica ha comportato anche la caducazione della successiva sentenza definitiva di liquidazione.

  • art. 91 c.p.c.

    In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una vocatio in ius, e la soccombenza.

    La condanna alle spese presuppone che il destinatario sia divenuto parte del giudizio di impugnazione mediante vocatio in ius e che vi sia soccombenza; la sola notificazione dell'impugnazione con funzione di litis denuntiatio non basta.

  • art. 329 c.p.c.

    Quanto alla circostanza che gli eredi G. hanno tenuto conto, ai fini della determinazione delle somme da loro precettate, del credito riconosciuto alla controparte nella sentenza definitiva n. 611/13, essa non implica acquiescenza a tale sentenza; la sentenza n. 611/13 era provvisoriamente esecutiva e, pertanto, del credito dalla stessa recata in favore del B. era corretto tener conto ai fini della determinazione del saldo dei rapporti dare/avere tra le parti cristallizzato nel precetto, non foss’altro che per prevenire l’eccezione di compensazione che la parte precettata avrebbe inevitabilmente sollevato; ma ciò non implica rinuncia all’impugnazione di tale sentenza.

    Tenere conto, nel precetto, di un credito riconosciuto da una sentenza provvisoriamente esecutiva per determinare il saldo o prevenire un'eccezione di compensazione non costituisce acquiescenza né rinuncia all'impugnazione.

  • art. 332 c.p.c.

    Le signore B.T. e C., infatti, erano parti del giudizio di secondo grado e quindi, ancorchè il ricorso per cassazione censuri statuizioni che non le coinvolgono (ossia, nella sentenza non definitiva, la condanna generica di G.A. al pagamento di una somma in favore di B.V. e, nella sentenza definitiva, la liquidazione di detta somma), la notifica dell’impugnazione nei loro confronti vale quale litis denuntiatio ex 332 c.p.c..

    Nelle cause scindibili cumulate per connessione, la notificazione dell'impugnazione alle parti non direttamente interessate dal capo censurato può avere funzione di litis denuntiatio, senza renderle per ciò solo parti del giudizio di impugnazione.

Massime di principio

  • Il rigetto nel merito di una domanda riconvenzionale, se il giudice non ha espressamente affrontato la sua ammissibilità, non implica una statuizione positiva su tale presupposto e non determina il giudicato interno sulla questione.
  • Quando una questione pregiudiziale di rito non sia stata esaminata in primo grado e la domanda sia stata decisa nel merito, il giudice di appello conserva il potere-dovere di rilevare d'ufficio la questione, anche senza appello incidentale della parte vittoriosa sul merito; l'omesso rilievo è censurabile in cassazione come error in procedendo.
  • La tardività della domanda riconvenzionale rispetto al termine dell'art. 167 c.p.c. è rilevabile d'ufficio anche in sede di impugnazione, poiché il termine tutela anche, e principalmente, l'interesse pubblico alla celerità e concentrazione del processo.
  • Il criterio della ragione più liquida opera tra questioni di merito, non nel rapporto tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito. L'inosservanza dell'ordine di esame previsto dall'art. 276 c.p.c. non comporta, di per sé, nullità della sentenza.
  • La cassazione senza rinvio è dovuta quando la domanda accolta non poteva essere proposta; la caducazione del capo che pronuncia una condanna generica travolge la successiva sentenza che ne liquida l'importo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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