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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7967/2020 del 20/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditrice)

La controversia

La lite traeva origine dall’esecuzione promossa da due creditrici per ottenere, in forza di una sentenza del Tribunale di Savona n. 1365/00, la riduzione dell’altezza di un manufatto situato nella proprietà della debitrice e addossato al muro di confine. La debitrice si oppose all’esecuzione il 22 maggio 2007; il Tribunale di Savona respinse l’opposizione e le ordinò di eseguire le opere secondo la sentenza azionata e le indicazioni della consulenza tecnica d’ufficio del 18 febbraio 2010 e della successiva integrazione. La sentenza di primo grado recava un’attestazione sottoscritta di deposito al 2 aprile 2013, ma anche annotazioni manoscritte di numeri di cronologico e repertorio riferibili al 2014. L’appello, proposto con citazione del 16 giugno 2014, fu dichiarato tardivo dalla Corte d’appello di Genova con sentenza del 21 novembre 2016. Con l’unico motivo di ricorso, la debitrice denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 133 c.p.c., sostenendo che il numero di registro del 2014 e l’inserimento tardivo nell’elenco cronologico contraddicevano la data di deposito del 2 aprile 2013; a suo avviso, il termine per impugnare doveva decorrere dal 1° gennaio 2014, rendendo tempestivo l’appello. In via preliminare, la Corte esaminò anche la procedibilità del ricorso, rilevando l’assenza in atti di una copia analogica della notificazione telematica munita di asseverazione autografa, ma escluse l’improcedibilità in mancanza di contestazioni della controricorrente.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente escluso l’improcedibilità: benché la copia analogica della notificazione del ricorso telematico recasse un’asseverazione formalmente invalida perché sottoscritta a stampa, la controricorrente non aveva contestato la conformità e non vi erano altri intimati rimasti tali. Nel merito, ha ritenuto infondato l’unico motivo: sul documento della sentenza di primo grado l’unica attestazione della data di deposito, completa, univoca e sottoscritta dal funzionario di cancelleria, indicava il 2 aprile 2013; le annotazioni dei numeri di cronologico e repertorio del 2014 erano anonime, prive di sottoscrizione e non idonee a costituire una distinta attestazione di pubblicazione in conflitto con quella data. I principi elaborati per il caso di due date incompatibili apposte sulla sentenza non erano quindi applicabili. Per contestare la veridicità dell’attestazione assistita da pubblica fede, la parte avrebbe dovuto proporre querela di falso; la mera incongruenza dei numeri di registro non bastava. La Corte ha inoltre rilevato che la parte aveva ricevuto la comunicazione del deposito nel gennaio 2014 e aveva proposto appello oltre cinque mesi dopo, senza allegare i presupposti per la rimessione in termini. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. È stato dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    In definitiva, quando unica è la data attestata in modo completo ed univoco quale quella di avvenuto deposito dal competente funzionario di cancelleria, nonchè da lui debitamente sottoscritta ai sensi del capoverso dell’art. 133 c.p.c., il numero progressivo di inserimento negli appositi registri, a maggior ragione se risultante da un’annotazione anonima e priva di indicazione di provenienza e non corredato da alcuna sottoscrizione, non può sussumersi entro la fattispecie di un’attestazione, anch’essa riferibile al cancelliere e stavolta riferita alla data di pubblicazione, in conflitto con quella della data di deposito, così non rilevando ai fini dell’identificazione di un diverso dies a quo del termine lungo od ordinario per l’impugnazione.

    Per il computo del termine lungo d’impugnazione, in presenza di un’unica data di deposito validamente attestata dal cancelliere, un numero di registro di anno successivo, privo di attestazione sottoscritta e di provenienza identificabile, non sposta il dies a quo. La diversa soluzione elaborata per date di deposito confliggenti non si estende a questa fattispecie.

  • art. 133 c.p.c.

    In definitiva, quando unica è la data attestata in modo completo ed univoco quale quella di avvenuto deposito dal competente funzionario di cancelleria, nonchè da lui debitamente sottoscritta ai sensi del capoverso dell’art. 133 c.p.c., il numero progressivo di inserimento negli appositi registri, a maggior ragione se risultante da un’annotazione anonima e priva di indicazione di provenienza e non corredato da alcuna sottoscrizione, non può sussumersi entro la fattispecie di un’attestazione, anch’essa riferibile al cancelliere e stavolta riferita alla data di pubblicazione, in conflitto con quella della data di deposito, così non rilevando ai fini dell’identificazione di un diverso dies a quo del termine lungo od ordinario per l’impugnazione.

    L’attestazione univoca e sottoscritta del cancelliere relativa al deposito è rilevante ai fini della pubblicazione e della decorrenza del termine d’impugnazione; annotazioni di registro non sottoscritte e anonime non equivalgono a una seconda attestazione che la contraddica.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo è infondato, alla stregua del tenore letterale del documento per cui è causa, la cui diretta visione è doverosa per la natura del vizio denunciato e visto anche l’analitico riferimento a quello operato in ricorso: occorre espressamente scrutinare quell’atto, cioè il documento contenente la sentenza di primo grado resa poi oggetto dell’appello dichiarato inammissibile per tardività.

    Nel vagliare il vizio denunciato in relazione alla data di deposito, la Corte esamina direttamente il documento che contiene la sentenza, poiché la censura dipende dal suo tenore e dalle attestazioni materialmente apposte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Peraltro, con ordinanza interlocutoria 30/07/2018, n. 20159, seguita all’adunanza camerale del 27/06/2018, per la quale le parti avevano pure depositato memorie, fu disposta la trattazione in pubblica udienza: si ritennero, invero, insussistenti le condizioni per la definizione in camera di consiglio in considerazione, se non delle questioni preliminari in rito, lasciate pertanto impregiudicate, quanto meno del merito della controversia, di singolare complessità per riferirsi i soli precedenti editi e richiamati (Corte Cost. 3/15; Cass. 19140/15; Cass. Sez. U. 18569/16; Cass. 4405/17) al caso di doppia data di pubblicazione e non a quello di unica data, sia pure manifestamente inconciliabile con le risultanze dell’almeno apparente iscrizione a repertorio del documento contenente la sentenza.

    La disposizione è richiamata per la proposta di definizione camerale; la Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza ritenendo che la controversia, per la sua complessità e per la distinzione tra il caso di doppia data e quello di data unica, non fosse definibile in quella sede.

  • art. 2699 c.c.

    Il diverso caso della presenza di una sola attestazione di data assistita dalla pubblica fede che di norma protegge e caratterizza le attestazioni dei pubblici ufficiali sulle operazioni da loro compiute esige un trattamento diverso per superiori e poziori esigenze minimali ed insopprimibili di certezza nel sistema della pubblica fede delle attestazioni del pubblico ufficiale che forma un atto pubblico.

    La Corte fonda la tutela dell’attestazione del cancelliere sulla pubblica fede propria dell’atto pubblico; la sua veridicità non può essere superata da una mera incongruenza documentale e va contestata con il mezzo previsto dall’ordinamento.

  • art. 2700 c.c.

    L’evidente incongruità dell’apparente attribuzione di un numero di cronologico e di repertorio dell’anno solare successivo a quello in cui il deposito è stato attestato, con atto assistito da pubblica fede fino a querela di falso, risulta, in difetto di ogni altro elemento affidabile o di pari valenza sull’autenticità e sulla data di quell’attribuzione, del tutto irrilevante, non essendosi la soccombente, cui comunque la comunicazione dell’avvenuto deposito era stata eseguita dalla cancelleria già il primo giorno utile del mese di gennaio 2014, doluta della non rispondenza al vero di quella sola attestazione sulla data di deposito al 02/04/2013 col solo mezzo previsto dall’ordinamento per inficiare la pubblica fede che la assisteva, vale a dire con la querela di falso.

    L’attestazione del pubblico ufficiale relativa al deposito, assistita da pubblica fede, non può essere disconosciuta sulla base della sola incongruenza del numero di registro: per contestarne la veridicità occorre la querela di falso.

  • art. 153 c.p.c.

    Nessuna menomazione del diritto di difesa può ravvisarsi in tale conclusione, sia perchè l’imposizione del rimedio della querela di falso è giustificato dalle esigenze di certezza dei documenti assistiti da pubblica fede, sia perchè opererebbe, a tutto concedere, il rimedio generale della rimessione in termini (per la stessa querela o per l’impugnazione concretamente proposta in violazione del termine causata dalla dedotta incongruità della sola data attestata), ove beninteso ne ricorressero i presupposti tutti.

    La rimessione in termini può costituire tutela residua per la parte che abbia tardivamente proposto l’impugnazione o la querela di falso a causa dell’incongruenza dedotta, ma soltanto se ne ricorrono tutti i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30/01/2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

    Quando il ricorso è successivo al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 380-bis c.p.c., comma 1

    Al ricorso resistette l’intimata V., già in appello costituita pure nella qualità di erede dell’altra creditrice; e fu formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

    La norma è indicata quale base della proposta di definizione camerale; la Corte ha poi disposto la trattazione in pubblica udienza.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine lungo per impugnare, se la sentenza reca un’unica data di deposito attestata in modo completo e univoco dal cancelliere e sottoscritta, il mero numero progressivo di registro riferibile a un anno successivo non dimostra una distinta e successiva data di pubblicazione quando l’annotazione sia anonima, priva di sottoscrizione e di indicazione della provenienza.
  • I principi sulla prevalenza della data di pubblicazione o conoscibilità rispetto a una diversa data di deposito riguardano la fattispecie in cui sulla sentenza risultino due date distinte e confliggenti; non si estendono al caso di un’unica data validamente attestata e di un numero di registro incompatibile ma non munito di autonoma attestazione.
  • La veridicità di un’attestazione di deposito del cancelliere assistita da pubblica fede deve essere contestata con querela di falso; la mera incongruenza con dati di registro privi di pari valore probatorio non è sufficiente a superarla.
  • La rimessione in termini può offrire tutela rispetto alla tardività dell’impugnazione o della querela di falso causata dall’incongruenza allegata, ma richiede l’allegazione e la sussistenza dei relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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