Cassazione Civile, Sentenza n. 7969/2020 del 20/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiata)
La controversia
La danneggiata ha chiesto alla Regione Abruzzo il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura in una collisione con un cinghiale avvenuta su una strada pubblica, in località indicata nel testo come omissis. Il Giudice di pace di Pescara ha accolto la domanda e il Tribunale dell’Aquila, con sentenza n. 277/2018 pubblicata il 30 marzo 2018 e notificata il 10 aprile 2018, ha confermato la decisione. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 della L. n. 157/1992 e dell’art. 2043 c.c., contestando la propria individuazione quale ente passivamente legittimato sul piano sostanziale e sostenendo che la responsabilità dovesse ricadere sulla Provincia. Non ha invece formulato specifiche censure sull’accertamento di una condotta colposa causalmente rilevante riferibile all’ente competente per il controllo e la gestione della fauna nell’area dell’incidente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la decisione impugnata, precisandone il fondamento. Ha stabilito che ai danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette e rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’art. 2052 c.c.; nei confronti del danneggiato risponde la Regione, quale ente che, in senso pubblicistico, si serve del patrimonio faunistico protetto per perseguire l’utilità collettiva della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e che conserva funzioni normative, di programmazione, coordinamento, controllo e sostituzione. La Regione può rivalersi sugli altri enti cui spettava adottare in concreto le misure idonee a prevenire il danno, ma nel caso concreto non aveva esercitato tale rivalsa. Il motivo è stato quindi respinto: la Regione aveva contestato soltanto la propria legittimazione sostanziale, senza censurare l’accertamento di merito relativo alla condotta colposa e al nesso causale. La Corte ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, in ragione dell’oggettiva incertezza interpretativa.
Norme richiamate
art. 2052 c.c.
Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell’art. 2052 c.c. non risulta, in primo luogo, espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo.
La responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c. non è limitata agli animali domestici né presuppone una custodia effettiva: si fonda sulla proprietà dell’animale o sull’utilizzazione dello stesso da parte di chi ne trae utilità. Il criterio è applicabile anche agli animali selvatici protetti appartenenti al patrimonio indisponibile pubblico.
art. 2043 c.c.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è invece consolidato un diverso indirizzo, secondo cui il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell’art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico
Il passaggio ricostruisce l’orientamento giurisprudenziale precedente fondato sull’art. 2043 c.c., che richiedeva al danneggiato di individuare una condotta colposa dell’ente. La sentenza supera tale impostazione per i danni causati da fauna selvatica protetta, ricondotti all’art. 2052 c.c.
art. 2054, primo comma, c.c.
è sufficiente in questa sede ribadire che l’attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, e quindi il conducente del veicolo ha l’onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell’incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici.
La responsabilità per fauna selvatica non elimina l’onere del conducente derivante dall’art. 2054, primo comma, c.c.: il danneggiato deve allegare e dimostrare la dinamica del sinistro e il conducente deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, con valutazione rigorosa quando la presenza di animali era segnalata o nota.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui alla L. 11 Febbraio 1992, n. 157, artt. 1 e 9 e dell’art. 2043 c.c. Erronea imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla Regione ricorrente”.
La norma individua il vizio di legittimità denunciato dalla Regione: la Corte esamina la censura come questione di violazione o falsa applicazione di legge, relativa all’imputazione alla Regione della responsabilità per i danni da fauna selvatica.
L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1 e 9
In particolare, in questo caso, poichè la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l’attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonchè di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell’ambito del diritto pubblico) a quella della “utilizzazione” degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell’art. 2052 c.c.
Le competenze attribuite alle Regioni dalla disciplina sulla fauna selvatica protetta — normative e amministrative, oltre che di indirizzo, coordinamento, controllo e sostituzione — giustificano l’individuazione della Regione come soggetto che utilizza in senso pubblicistico il patrimonio faunistico e risponde verso i terzi ai sensi dell’art. 2052 c.c.
L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 26
E’ opportuno a tal proposito sottolineare che resta del tutto estranea alla problematica qui in esame, che riguarda esclusivamente la tutela risarcitoria, la diversa fattispecie relativa alle speciali tutele indennitarie per i danni alle coltivazioni previste dalla legislazione delle singole Regioni ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 26.
Le misure indennitarie previste per i danni alle coltivazioni dall’art. 26 sono distinte dalla tutela risarcitoria ordinaria esaminata dalla sentenza e non determinano il criterio di responsabilità per i danni all’autovettura.
art. 2051 c.c.
La Regione, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell’animale selvatico (recte: che l’attore abbia già provato essere stato causato dalla condotta dell’animale selvatico appartenente a specie protetta e di proprietà pubblica), dovrà dimostrare che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell’incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purchè, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta
La Corte richiama, per analogia nella ricostruzione della prova liberatoria, il criterio elaborato in materia di cose in custodia: il caso fortuito richiede una causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, valutata anche in rapporto alle misure concretamente esigibili dall’ente. Il richiamo non trasforma tuttavia la responsabilità per fauna selvatica in una responsabilità ex art. 2051 c.c.
Massime di principio
- I danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette e rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato sono regolati dall’art. 2052 c.c., non dall’ordinario criterio di colpa dell’art. 2043 c.c.; la responsabilità grava sul soggetto pubblico che, in senso pubblicistico, si serve del patrimonio faunistico per perseguire l’utilità collettiva della tutela ambientale.
- Nei confronti del danneggiato risponde la Regione, cui spettano le funzioni normative e le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo e sostituzione nella gestione della fauna protetta. La distribuzione o delega di compiti ad altri enti rileva, di regola, nei rapporti interni: la Regione può agire in rivalsa e chiamare in causa l’ente cui spettava adottare le misure concretamente idonee a prevenire il danno.
- Per invocare la responsabilità ex art. 2052 c.c., il danneggiato deve provare che il danno è stato causato dall’animale selvatico protetto, dimostrando la dinamica del sinistro, il nesso causale tra condotta dell’animale ed evento e l’appartenenza dell’animale a una specie tutelata o comunque al patrimonio indisponibile dello Stato.
- In caso di incidente stradale con un animale selvatico, la sola presenza dell’animale sulla carreggiata o il solo impatto non bastano a fondare il risarcimento. Il conducente resta soggetto all’art. 2054, primo comma, c.c. e deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; tale prova va valutata con particolare rigore se la possibile presenza di animali era segnalata o nota.
- Dopo che il danneggiato abbia provato il nesso causale tra la condotta dell’animale protetto e il danno, spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Essa deve dimostrare che la condotta dell’animale fu autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, anche considerando le misure di gestione, controllo e protezione concretamente esigibili e compatibili con la tutela della fauna in libertà.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7970/2020 del 20/04/2020
- Sentenza civile · 20 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7967/2020 del 20/04/2020
- Sentenza civile · 20 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7968/2020 del 20/04/2020
- Sentenza civile · 20 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7941/2020 del 20/04/2020
- Sentenza civile · 20 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7955/2020 del 20/04/2020
- Sentenza civile · 20 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7940/2020 del 20/04/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →