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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7968/2020 del 20/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

Il danneggiato, all’epoca minorenne, era caduto dal motociclo nei pressi di un porto a causa di una buca non visibile. I genitori avevano chiesto il risarcimento, inizialmente citando la Capitaneria di porto dopo che il Comune aveva dichiarato di non essere legittimato passivamente. In giudizio si era costituito l’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente, sostenendo che la Regione aveva delegato al Comune le attività di regolamentazione dell’accesso all’area. Il Giudice di pace e il Tribunale di Messina, con sentenza n. 3395/2016 depositata il 15 dicembre 2016, avevano ritenuto che l’area demaniale appartenesse alla Regione e che la delega al Comune fosse un atto interno, rilevante al più per una rivalsa, e avevano condannato la Regione, per mezzo dell’Assessorato, al risarcimento. Il Ministero ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 30, 62 e 81 cod. nav. e dell’art. 32 dello Statuto della Regione Siciliana: ha sostenuto che la Capitaneria è una propria articolazione periferica, non regionale, e che le attività inerenti agli obblighi del proprietario dell’area demaniale regionale non le competono. Ha inoltre affermato che la gestione dei porti a valenza regionale spetta alla Regione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che nei precedenti gradi le parti erano state l’Assessorato regionale al Territorio, dotato di rilevanza esterna e legittimazione processuale, e il danneggiato; il Ministero non era mai stato parte e neppure la Capitaneria, poiché al suo posto si era costituito l’Assessorato, senza contestare la propria legittimazione passiva. Il Ministero non poteva quindi impugnare una sentenza pronunciata in un giudizio al quale non aveva partecipato, né farlo in nome della Capitaneria, che a sua volta non era stata parte. La Corte ha aggiunto che la doglianza sarebbe comunque infondata: la condanna al risarcimento era stata pronunciata nei confronti della Regione per mezzo dell’Assessorato, non della Capitaneria, e il Ministero stesso aveva riconosciuto la titolarità regionale dell’area. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre 200 euro per spese generali.

Norme richiamate

  • artt. 30, 62 e 81 cod. nav.

    La tesi del Ministero è che la Capitaneria è articolazione propria, non già della Regione, e che quindi la stessa Capitaneria non poteva essere convenuta in giudizio, nè condannata, appartenendo l’area demaniale alla Regione, ed essendo dunque quest’ultima l’unica responsabile.

    La Corte non accoglie la doglianza fondata sulle disposizioni del codice della navigazione: il Ministero non era legittimato a impugnare la sentenza, non essendo stato parte dei precedenti gradi, e la condanna era stata pronunciata contro la Regione tramite l’Assessorato, non contro la Capitaneria.

  • art. 32 dello Statuto della Regione Siciliana

    E la Regione, invero, è stata condannata a risarcire il danno, per mezzo dell’Assessorato, e non già per mezzo della Capitaneria, per cui, ammesso che il Ministero possa ritenersi legittimato ad impugnare una sentenza che non lo riguarda, ed ammesso che possa farlo quale soggetto cui fa capo la Capitaneria di porto, la sua doglianza è infondata, in quanto ad essere condannata al risarcimento non è stata quest’ultima, bensì l’Assessorato Regionale al Territorio.

    La disposizione, invocata dal Ministero in relazione alla titolarità e gestione delle aree demaniali, non conduce all’esito richiesto: la sentenza aveva condannato la Regione, tramite l’Assessorato, e non la Capitaneria.

Massime di principio

  • È inammissibile l’impugnazione proposta da un soggetto che non è stato parte dei precedenti gradi di giudizio, quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato nei suoi confronti.
  • Un’amministrazione non può impugnare in nome di una propria articolazione interna una decisione resa in un giudizio nel quale neppure tale articolazione è stata parte; occorre considerare chi abbia effettivamente partecipato al processo e contro chi sia stata pronunciata la decisione.
  • Quando un’amministrazione regionale dotata di rilevanza esterna si costituisce in giudizio al posto dell’amministrazione inizialmente citata e non contesta la propria legittimazione passiva, l’amministrazione statale estranea al giudizio non può successivamente impugnare la sentenza sostenendo di agire per l’ente inizialmente indicato.
  • La delega interna a un diverso ente delle attività di regolamentazione o cura di un’area non modifica, nei confronti del danneggiato, l’identità del soggetto convenuto e condannato; nel caso esaminato, la sentenza aveva condannato la Regione tramite l’Assessorato, non la Capitaneria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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