Cassazione Civile, Sentenza n. 7970/2020 del 20/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (società beneficiaria)
La controversia
La società aveva convenuto l’amministrazione statale con procedimento sommario di cognizione, contestando una richiesta dell’Agenzia delle entrate di restituzione di somme percepite come aiuti di Stato, in esecuzione della decisione della Commissione europea n. 193 del 2003. Contestava, in particolare, l’applicazione retroattiva degli interessi composti previsti dal D.L. n. 10 del 2007 in violazione del regolamento comunitario n. 794 del 2004, chiedendo anche il ristoro dei maggiori compensi di riscossione e del danno da ritardo; in subordine, chiedeva la condanna per ingiustificato arricchimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda subordinata. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4886/2017 depositata il 19 luglio 2017, aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello dell’amministrazione, ritenendo decorso il termine di trenta giorni dalla lettura integrale in udienza dell’ordinanza impugnata. Con il primo motivo di cassazione l’amministrazione ha denunciato violazione dell’art. 702-quater c.p.c., sostenendo che il termine potesse decorrere soltanto dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Con il secondo motivo, denunciando ancora l’art. 702-quater c.p.c. e gli artt. 24 e 111 Cost., ha dedotto che la Cancelleria aveva successivamente comunicato l’ordinanza e che l’appello era stato proposto entro trenta giorni da tale comunicazione; ha inoltre invocato l’errore scusabile, anche in ragione dell’assenza di precedenti specifici. In discussione era stata altresì sollecitata una rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha stabilito che, nel procedimento sommario di cognizione, quando l’ordinanza è pronunciata in udienza, inserita a verbale e letta integralmente, la lettura equivale alla comunicazione ai fini dell’art. 702-quater c.p.c. e fa decorrere da quella data il termine di trenta giorni per l’appello, anche senza successiva comunicazione o notificazione. La comunicazione di Cancelleria intervenuta dopo la lettura non riapre né modifica il termine già iniziato; non è stato riconosciuto neppure l’errore scusabile per mutamento giurisprudenziale. La Corte ha inoltre escluso che la ricostruzione del regime processuale giustificasse il rinvio pregiudiziale richiesto. Le spese sono state compensate in considerazione delle precisazioni svolte sulle ricostruzioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 702-quater c.p.c.
in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia e lettura in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.
Il termine di trenta giorni per appellare l’ordinanza resa nel procedimento sommario decorre dalla sua pronuncia e lettura in udienza, se inserita a verbale, poiché tale modalità equivale legalmente alla comunicazione.
art. 134 c.p.c.
in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia e lettura in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.
La pronuncia e la lettura in udienza dell’ordinanza inserita a verbale costituiscono, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, comunicazione del provvedimento.
art. 176 c.p.c.
in altri termini, nella fattispecie in scrutinio, la comunicazione è equiparata, ai fini dell’appello, alla notificazione, e alla comunicazione dell’ordinanza pronunciata fuori udienza risulta equiparata ex lege la lettura integrale del provvedimento, in forza del disposto contenuto nell’art. 176 c.p.c., comma 2
La lettura integrale in udienza del provvedimento è equiparata ex lege alla comunicazione dell’ordinanza pronunciata fuori udienza, e determina la decorrenza del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Nel procedimento sommario di cognizione, il termine di trenta giorni per appellare l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre dalla data dell’udienza, anche se non vi è stata successiva comunicazione o notificazione: la pronuncia e la lettura integrale equivalgono alla comunicazione prevista dall’art. 702-quater c.p.c.
- Quando la legge processuale individua una modalità legalmente equipollente di conoscenza del provvedimento ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, non è possibile estendere tale equipollenza a forme di conoscenza sostanziale diverse da quelle iscritte nelle garanzie procedimentali.
- Una comunicazione di Cancelleria successiva alla lettura del provvedimento non incide sul termine impugnatorio già decorso, né il richiamo all’errore scusabile per mutamento giurisprudenziale è fondato in assenza di un effettivo mutamento sullo specifico punto.
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