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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7955/2020 del 20/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia trae origine dal pagamento richiesto in via monitoria da una compagnia assicuratrice, in forza di una fideiussione prestata da una società assicuratrice successivamente incorporata, al Comune di Messina. L’assicuratrice aveva agito in surroga, ai sensi dell’art. 1203 c.c., nei diritti del Comune verso più soggetti, tra cui la ricorrente, contitolare di una concessione edilizia. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 25 marzo 2014, aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 3014/2017 depositata il 19 dicembre 2017, aveva respinto il gravame. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 66-bis del d.lgs. n. 206/2005 e della direttiva 93/13/CEE, nonché vizio motivazionale; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale. La Corte ha rilevato che le doglianze rinviavano a numerosi atti e documenti del giudizio di merito senza fornire le indicazioni necessarie per individuarli e reperirli nel fascicolo, e che le censure motivazionali prospettavano insufficienza o contraddittorietà della motivazione e una diversa valutazione delle prove, anziché l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non rispettato il requisito di specifica indicazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fondava, richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: i riferimenti documentali erano generici e privi delle indicazioni sulla loro collocazione e acquisizione necessarie a consentirne l’esame. Tale carenza precludeva il vaglio di merito delle censure. Ha inoltre osservato che le doglianze sulla motivazione non rientravano nel perimetro dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, e tendevano a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 7.400,00, di cui Euro 7.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; nessuna statuizione sulle spese è stata pronunciata in favore dell’altro intimato, rimasto inattivo. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al “ricorso monitorio depositato in data 02.11.2011”, al “decreto ingiuntivo n. 7185/2011”, alle “polizze fideiussorie nn. (OMISSIS) e (OMISSIS)”, alla “concessione edilizia n. (OMISSIS) in data (OMISSIS) rilasciata alla C.E.M. – Costruzioni Edili Meridionali s.r.l.”, all'”opposizione”, all'”atto di precetto intimato dal Comune di Messina”, alla sentenza del giudice di prime cure, all'”atto di appello”, alla “sentenza n. 21148/12″ del Tribunale di Bologna, all'”atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ad Unipol Ass.ni s.p.a. in data 21.12.2011″, all’ordinanza in data 30.11.2012”, al “giudizio sub R.G. n. 1361/13” pendente avanti al Tribunale di Messina, alla “chiamata in causa della sig.ra S.N.”, al “pignoramento immobiliare” di “tutti i cespiti di sua proprietà”, all'”atto di permuta” i limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame

    Il ricorrente per cassazione che fonda le proprie censure su atti o documenti deve indicarli in modo specifico, precisandone gli elementi necessari alla loro individuazione e collocazione processuale, così da renderne possibile l’esame da parte della Corte; il mero richiamo non è sufficiente e la carenza comporta l’inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie alla insufficienza e alla contraddittorietà della motivazione (v. in particolare pag. 19 del ricorso) ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie

    Il vizio denunciabile ai sensi della disposizione, nella formulazione applicabile al caso, riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente di censurare l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione né di sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che richiama atti o documenti del giudizio di merito deve fornire indicazioni specifiche che ne consentano l’individuazione e il reperimento nel fascicolo, inclusi i riferimenti alla loro collocazione e alla loro acquisizione o produzione; il mero richiamo, privo di tali indicazioni, comporta l’inammissibilità.
  • La censura di omesso esame prevista dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, deve riguardare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione o contestare il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove.
  • Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una rivalutazione complessiva dei fatti già apprezzati dal giudice di merito; tali censure non possono essere introdotte sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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