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Sentenza

Sentenza n. 2807/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3043/2025, depositata e resa pubblica il 28.04.2025, r.g. 24166/2023, notificata all’Amministrazione in data 18.06.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25.11.2025.

Giustizia amministrativa202506768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3043/2025, che aveva riconosciuto tre annualità della Carta elettronica per l'importo complessivo di euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3043/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero in forma esecutiva il 18 giugno 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero ad assegnare alla docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, accreditandovi l'importo nominale di euro 500,00 per ciascuna delle tre annualità maturate, per complessivi euro 1.500,00. Essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato, possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e impone a quest'ultima di far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché la sentenza era stata notificata in forma esecutiva, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava alcuna esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di assegnare la Carta elettronica e di accreditare l'importo complessivo di euro 1.500,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, disponendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e provveda nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Sono state poste a carico del Ministero anche le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, la restituzione del contributo unificato e la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di procedere all'ottemperanza, una volta notificata la sentenza in forma esecutiva.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora in caso di mancata esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosce a un privato una prestazione dovuta dalla pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, la quale deve realizzare concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza sia passata in giudicato, sia stata notificata in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e all'istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'insediamento effettivo del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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