Cassazione Penale, Ordinanza n. 32465/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta ferma, con conferma della responsabilità per la calunnia contestata e del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari, chiedendo il controllo di legittimità su censure già affrontate e disattese nei gradi di merito. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i giudici di merito avevano ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi della calunnia contestata e avevano escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano meramente riproduttivi di doglianze già valutate e non consentiti in sede di legittimità, oltre a non evidenziare manifeste illogicità o incongruenze della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile al caso concreto, con valutazione di merito non sindacabile in cassazione in assenza di vizi logici o giuridici manifesta.
art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte e motivatamente disattese nei gradi di merito, salvo che si evidenzino specifici vizi di legittimità.
- La valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste incongruenze logiche.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, quando fondato su apprezzamenti di fatto e congrua motivazione, non è rivedibile in cassazione come se fosse un terzo grado di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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