Cassazione Penale, Sentenza n. 09081/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Alfieri impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che gli aveva applicato gli arresti domiciliari per il delitto di cui all'art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso). Si contestava l'assenza di gravi indizi e la mancanza degli elementi costitutivi del reato: inesistenza di un patto che prevedesse l'uso del metodo mafioso, carenza di prova della intraneità di Roberto Squecco ad un'organizzazione mafiosa nel periodo rilevante, genericità della "altra utilità" promessa (mantenimento della disponibilità del Lido Kennedy), vizi di motivazione sulle intercettazioni e sulle testimonianze usate come riscontro, nonché inconsistenza delle esigenze cautelari (rischio di inquinamento delle prove e pericolo di reiterazione). La difesa chiedeva in subordine una misura cautelare meno afflittiva o misure limitative del territorio.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione del giudice del riesame secondo cui esisteva un compendio di indizi gravi e convergenti idonei a fondare, in sede cautelare, la ragionevole probabilità dell'esistenza di uno scambio elettorale politico-mafioso: la fama criminale e la capacità intimidatoria di Squecco, le intercettazioni (anche di contenuto confessorio), le circostanze fattuali (ruolo di supporto elettorale, candidatura di Stefania Nobili collegata agli interessi del Lido, iniziative amministrative successive che hanno favorito di fatto la conservazione dello status quo sul Lido), nonché la reazione aggressiva di Squecco quando le attese sul Lido si sono infrante. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se il procacciatore è intraneo ad una consorteria mafiosa, non è necessaria la prova diretta che il patto espliciti l'uso di intimidazioni: basta un insieme di indicatori che rendano ragionevolmente probabile l'impiego, ove necessario, dei metodi mafiosi. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione sulle esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione), considerati specifici elementi emersi nelle indagini e la condotta successiva dell'imputato. Conseguenza: conferma dell'ordinanza impugnata e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
Norma incriminatrice dello scambio elettorale politico-mafioso: la Corte ricorda che il reato si consuma con la promessa di procurare voti e l'accettazione della promessa; non è necessario che la controprestazione sia materialmente eseguita.
art. 416-bis cod. pen., comma 3
Le "modalità" di procacciamento tipiche dell'art. 416-bis (uso della forza o intimidazione) costituiscono l'oggetto della pattuizione quando il procacciatore è intraneo alla mafia; in tale ipotesi non occorre prova esplicita dell'accordo sulle modalità intimidatorie.
art. 273 cod. proc. pen.
Definizione e significato dei "gravi indizi di colpevolezza": elementi che non provano oltre ogni dubbio ma permettono, per consistenza, di prevedere che ulteriori acquisizioni probatorie potranno dimostrare la responsabilità; la Corte verifica la congruità della motivazione del giudice di merito rispetto a questi criteri.
art. 274 cod. proc. pen.
Regole sulle esigenze cautelari (necessità e proporzionalità): utilizzata per giustificare la misura alla luce del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle norme che regolano la motivazione dei provvedimenti cautelari e del riesame (integrazione tra provvedimenti del G.I.P. e del tribunale del riesame).
art. 238-bis cod. proc. pen.
Consente l'utilizzo del fatto "notorio" desumibile da decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria (es. esistenza e radicamento di un'associazione mafiosa) come elemento probatorio integrabile nella piattaforma indiziaria quando i fatti riguardino la stessa realtà territoriale e non vi sia oblio o mutamento significativo.
art. 192 comma terzo cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che il contenuto di intercettazioni non è equiparabile alla chiamata in correità: va valutato sul piano logico e probatorio, ma con criteri specifici.
Massime di principio
- In caso di scambio elettorale politico-mafioso, se il procacciatore è riconducibile a una consorteria mafiosa non è necessaria la prova diretta che il patto espliciti l'uso di intimidazioni: è sufficiente un insieme di indici convergenti (fama criminale, capacità di influenza territoriale, apporto di voti, comportamenti successivi) che rendano ragionevolmente probabile l'impiego delle modalità mafiose.
- La "utilità" promessa non dev'essere necessariamente patrimoniale o immediatamente quantificabile: può consistere in vantaggi amministrativi o nell'inerzia/attività dell'amministrazione comunale che favoriscano gli interessi del promittente.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni confessionali o riferite possono costituire indizi rilevanti, pur non essendo assimilabili a una chiamata in correità; vanno valutate insieme ad altri elementi (testimonianze, atti amministrativi, comportamenti concreti).
- Il giudice del riesame ha ampia discrezionalità nella valutazione 'in concreto' delle esigenze cautelari; la Cassazione sindaca la legittimità e la logicità della motivazione ma non rivede nel merito la valutazione probatoria se correttamente argomentata.
- Il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di reiterazione possono essere fondati su elementi concreti anche quando le indagini formali sono concluse; atti successivi dell'indagato e la rete di rapporti sul territorio pesano nella prognosi cautelare.
- Le dimissioni dall'incarico pubblico non eliminano automaticamente il pericolo di reiterazione se sussistono rapporti, prestigio o comportamenti successivi che rendono probabile il rischio di nuovi reati della stessa natura.
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