Ordinanza n. 417/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Marche, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’azione dell’Autorità di Sistema Portuale
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Marche che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Nel corso del giudizio cautelare d’appello, l’Autorità di Sistema Portuale ha adottato e depositato un provvedimento con cui ha dato impulso alla procedura ad evidenza pubblica. L’appellante, ritenendo tale sopravvenienza rilevante, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nella fase cautelare, il sopraggiungere del provvedimento dell’Autorità e la conseguente volontà dell’appellante imponessero di dichiarare l’appello cautelare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha precisato che ogni eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, ove ne ricorrano i presupposti nel merito, resta riservata al giudice di primo grado. Le spese del grado cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; nel caso concreto il giudizio cautelare è stato definito per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, il sopraggiungere di un provvedimento amministrativo che incide sull’oggetto della controversia può determinare la sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione cautelare e comportare l’improcedibilità dell’appello.
- La cessazione della materia del contendere nel merito non coincide necessariamente con l’improcedibilità dell’appello cautelare: quando la sopravvenienza elimina l’interesse alla sola tutela cautelare, il giudice d’appello dichiara improcedibile il gravame cautelare, lasciando al giudice di primo grado la valutazione della cessazione della materia del contendere nel giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 265/2026 - Roma, Sezione 3T
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 279/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →