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Ordinanza

Ordinanza n. 417/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Marche, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’azione dell’Autorità di Sistema Portuale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità portuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Marche che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Nel corso del giudizio cautelare d’appello, l’Autorità di Sistema Portuale ha adottato e depositato un provvedimento con cui ha dato impulso alla procedura ad evidenza pubblica. L’appellante, ritenendo tale sopravvenienza rilevante, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nella fase cautelare, il sopraggiungere del provvedimento dell’Autorità e la conseguente volontà dell’appellante imponessero di dichiarare l’appello cautelare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha precisato che ogni eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, ove ne ricorrano i presupposti nel merito, resta riservata al giudice di primo grado. Le spese del grado cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; nel caso concreto il giudizio cautelare è stato definito per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, il sopraggiungere di un provvedimento amministrativo che incide sull’oggetto della controversia può determinare la sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione cautelare e comportare l’improcedibilità dell’appello.
  • La cessazione della materia del contendere nel merito non coincide necessariamente con l’improcedibilità dell’appello cautelare: quando la sopravvenienza elimina l’interesse alla sola tutela cautelare, il giudice d’appello dichiara improcedibile il gravame cautelare, lasciando al giudice di primo grado la valutazione della cessazione della materia del contendere nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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