Sentenza n. 290/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 1757 del 14.10.2022 del Corpo di Polizia Locale del Comune di Tortoreto, notificato a mezzo posta in data 02.11.2022; - della relazione tecnica e del rapporto di prova redatti dai tecnici dell'ARTA Abruzzo in data 21.07.2022, conosciuti dalla ricorrente in data 07 novembre 2022 a seguito di accesso agli atti - di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento e irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dei limiti di emissione sonora, accompagnato dall'invito a ridurre le emissioni dell'impianto esterno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni accertatrice e tecnica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il verbale con cui il Corpo di Polizia Locale del Comune di Tortoreto le aveva irrogato la sanzione amministrativa di euro 2.014,50 per violazione dei limiti di emissione sonora. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e dei principi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio; carenze e vizi dell'istruttoria; difetto di motivazione; errore sui presupposti; illogicità manifesta e contraddittorietà. Sono state inoltre denunciate la violazione della l. 447/1995, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 e del d.m. 16 marzo 1998, nonché ulteriori vizi dell'istruttoria, della motivazione e dei presupposti dell'accertamento tecnico. Il Comune ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo e rientrasse nella cognizione del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i vizi dedotti contro l'accertamento tecnico e la sanzione. Ha rilevato che l'atto impugnato irroga una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 10 l. 447/1995, con contestuale invito a ridurre le emissioni rumorose, ma che la controversia principale riguarda l'opposizione alla sanzione pecuniaria. In base agli artt. 12 e 22-bis l. 689/1981, nonché all'art. 6 d.lgs. 150/2011, le opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie spettano al giudice ordinario, salvo i casi in cui la sanzione sia alternativamente collegata a misure ripristinatorie o venga contestata una misura di sospensione o cessazione dell'attività, ipotesi nelle quali può emergere un interesse legittimo. Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui anche le opposizioni alle sanzioni per violazioni della disciplina sull'inquinamento acustico rientrano nella giurisdizione ordinaria. Ha indicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., la possibilità di riassumere il processo davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10 l. 447/1995
Costituisce la base della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per la violazione dei limiti di emissione sonora.
art. 12 l. 689/1981
salvo che non sia diversamente stabilito
Le disposizioni sulle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano, salvo diversa previsione, alle violazioni punite con il pagamento di una somma di denaro.
art. 22-bis l. 689/1981
Prevedeva la proposizione davanti al giudice ordinario dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione e fonda, secondo il richiamo giurisprudenziale, la devoluzione al giudice ordinario delle opposizioni alle sanzioni amministrative.
art. 6 d.lgs. 150/2011
Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo
Conferma la disciplina processuale davanti al giudice ordinario delle controversie relative alle opposizioni alle sanzioni amministrative previste dalla l. 689/1981.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del processo mediante riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
l. 447/1995
Disciplina l'inquinamento acustico e costituisce la normativa speciale sulla cui base è stata irrogata la sanzione contestata.
d.P.C.M. 14 novembre 1997
È richiamato quale parametro tecnico-normativo dei limiti di emissione sonora, ma le relative contestazioni non sono state esaminate per il difetto di giurisdizione.
d.m. 16 marzo 1998
È richiamato quale parametro tecnico per le modalità di rilevazione e valutazione dell'inquinamento acustico, ma le relative contestazioni non sono state esaminate per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto l'opposizione a una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della disciplina sull'inquinamento acustico rientrano, di regola, nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concernono una posizione di diritto soggettivo.
- La giurisdizione amministrativa in materia sanzionatoria può sussistere quando la sanzione pecuniaria abbia carattere alternativo rispetto a misure ripristinatorie oppure quando sia impugnata una misura di sospensione o cessazione dell'attività vietata, poiché in tali ipotesi può venire in rilievo un interesse legittimo.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione indicando il giudice ordinario come munito di giurisdizione, il processo può essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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