Sentenza n. 192/2026 - Cagliari, Sezione 2
per la declaratoria di illegittimità: - del silenzio illegittimamente formatosi sull'istanza prot. n. 20032025-1500.866414 del 20.03.2025 (pratica n. 109800904), come rinnovata ed ulteriormente sollecitata con atto di invito e diffida a mezzo PEC in data 17.06.2025, con la quale la società ricorrente ha invitato e diffidato il Comune di La Maddalena “al rilascio del richiesto titolo abilitativo entro e non oltre il termine di giorni 3 (tre) ovvero entro e non oltre il 19.06.2025”; nonché per la declaratoria: - dell'obbligo del Comune di La Maddalena di provvedere definitivamente sull'istanza di cui sopra con atto espresso e motivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il sopravvenuto rilascio del Provvedimento Unico autorizzativo ha soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere con l’azione avverso il silenzio. La decisione è stata adottata conformemente alle conclusioni concordi delle parti. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di La Maddalena sull’istanza di rilascio di un titolo abilitativo per l’installazione di una struttura edilizia amovibile
Esito
La controversia
La società ricorrente ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza del 20 marzo 2025, rinnovata e sollecitata mediante atto di invito e diffida del 17 giugno 2025, chiedendo altresì la declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere con atto espresso e motivato. Nelle more del giudizio, il Comune ha rilasciato il Provvedimento Unico autorizzativo n. 7 del 20 gennaio 2026, avente esito favorevole per la ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto e tale provvedimento soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In presenza della definizione sopravvenuta della pretesa azionata contro il silenzio, le spese di lite possono essere compensate quando entrambe le parti concludano in tal senso.
Come è indicizzato
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