Sentenza n. 228/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'OTTEMPERANZA ED ESECUZIONE DEL GIUDICATO nascente dalla Sentenza n. 4365/2024, resa in data 18/06/2024 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli - Sezione Quinta, pubblicata in data 24/07/2024, nel procedimento n. R.G. 1798/2024, notificata con attestazione di conformità in data 29/07/2024, non impugnata, passata in giudicato, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli - Sezione Quinta “ha accolto il ricorso proposto dalla Campione Informatica Srl, annullando il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara e ha condannato l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge”, nella parte in cui “non sono state corrisposte le spese di lite” e “non è stato rimborsato il contributo unificato”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dato atto della compiuta ottemperanza al giudicato, poiché l'amministrazione ha effettuato il pagamento dovuto e la ricorrente ha confermato di aver ottenuto piena soddisfazione. Ne è derivata la cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate, in ragione dei giusti motivi indicati dal Collegio e della concorde richiesta delle parti.
Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato quanto al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4365/2024, passata in giudicato, che aveva annullato la sua esclusione da una gara e condannato l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori. Il ricorso lamentava la mancata corresponsione delle spese di lite e il mancato rimborso del contributo unificato. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato il pagamento di quanto dovuto; la ricorrente ha confermato l'avvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del processo e il ricorrente conferma di avere ottenuto piena soddisfazione della pretesa esecutiva, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione integrale del titolo giudiziale elimina l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, senza necessità di ulteriori statuizioni esecutive.
- La compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza può essere disposta quando ricorrono giusti motivi e tale regolazione è concordemente richiesta dalle parti.
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