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Sentenza

Sentenza n. 228/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'OTTEMPERANZA ED ESECUZIONE DEL GIUDICATO nascente dalla Sentenza n. 4365/2024, resa in data 18/06/2024 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli - Sezione Quinta, pubblicata in data 24/07/2024, nel procedimento n. R.G. 1798/2024, notificata con attestazione di conformità in data 29/07/2024, non impugnata, passata in giudicato, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli - Sezione Quinta “ha accolto il ricorso proposto dalla Campione Informatica Srl, annullando il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara e ha condannato l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge”, nella parte in cui “non sono state corrisposte le spese di lite” e “non è stato rimborsato il contributo unificato”.

Giustizia amministrativa202505141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dato atto della compiuta ottemperanza al giudicato, poiché l'amministrazione ha effettuato il pagamento dovuto e la ricorrente ha confermato di aver ottenuto piena soddisfazione. Ne è derivata la cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate, in ragione dei giusti motivi indicati dal Collegio e della concorde richiesta delle parti.

TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato quanto al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4365/2024, passata in giudicato, che aveva annullato la sua esclusione da una gara e condannato l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori. Il ricorso lamentava la mancata corresponsione delle spese di lite e il mancato rimborso del contributo unificato. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato il pagamento di quanto dovuto; la ricorrente ha confermato l'avvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del processo e il ricorrente conferma di avere ottenuto piena soddisfazione della pretesa esecutiva, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione integrale del titolo giudiziale elimina l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, senza necessità di ulteriori statuizioni esecutive.
  • La compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza può essere disposta quando ricorrono giusti motivi e tale regolazione è concordemente richiesta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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