Sentenza n. 6250/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana notificato al Sig. -OMISSIS-in data 23.07.2025 (K10/-OMISSIS- - di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana notificato il 23 luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana e gli atti presupposti e consequenziali. Il ricorso è stato notificato il 15 ottobre 2025, ma depositato il 3 dicembre 2025. Il TAR, dubitando dell'ammissibilità, ha rilevato d'ufficio la possibile tardività del deposito ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera a), e 45, comma 1, c.p.a., e ha assegnato alla parte un termine per presentare memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il ricorrente ha giustificato il ritardo adducendo difficoltà nel pagamento del contributo, i solleciti rivolti al cliente e la permanenza di quest'ultimo all'estero, senza tuttavia fornire prova documentale a sostegno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito. Il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 45, comma 1, c.p.a. decorre dal perfezionamento della notificazione per il destinatario; nel caso concreto, il ricorso, notificato il 15 ottobre 2025 e depositato il 3 dicembre 2025, è stato depositato oltre tale termine. Le giustificazioni addotte, relative alle difficoltà di pagamento, ai solleciti del difensore e alla permanenza del ricorrente all'estero, sono state ritenute prive di prova e non idonee a dimostrare la scusabilità dell'errore. Le spese di lite sono state compensate per giustificate ragioni.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
termine perentorio di trenta giorni
Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione per il destinatario; il mancato rispetto del termine determina l'irricevibilità.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Consente di dichiarare irricevibile il ricorso tardivamente depositato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, prima della decisione su una questione rilevata d'ufficio, di darne avviso alle parti e consentire il deposito di memorie.
art. 72-bis c.p.a.
Ha costituito la base processuale per la fissazione della camera di consiglio in presenza di seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso amministrativo decorre dal perfezionamento della notificazione per il destinatario; il deposito successivo comporta l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
- La mera allegazione di difficoltà nel pagamento del contributo, di solleciti rivolti al cliente o della permanenza all'estero del ricorrente, se non supportata da prova, non dimostra la scusabilità dell'errore e non consente di superare la tardività del deposito.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di irricevibilità, deve consentire alle parti di interloquire sulla questione prima di definire il giudizio.
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