Cassazione Penale, Sentenza n. 15710/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava, con sei motivi, il decreto di sequestro preventivo e l'ordinanza del riesame: 1) difetto di autonoma valutazione del GIP e motivazione solo apparente del Tribunale del riesame (violazione dell'obbligo motivazionale); 2) errata esclusione dell'assorbimento (principio di specialità) tra reati di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) e reati tributari (artt. 8 e 10-quater d.lgs. 74/2000), con conseguente duplicazione delle contestazioni e assenza di profitto ulteriore per la truffa; 3) carenza del fumus commissi delicti in relazione alle ipotesi di frode sul "superbonus" (vizi di motivazione ed errata valutazione probatoria concernente SAL e stato dei lavori); 4) errata qualificazione dei crediti d'imposta come "inesistenti" (comma 2 art. 10-quater) invece che "non spettanti" (comma 1), con effetti su dolo e misura cautelare; 5) errata applicazione della normativa sulle fatture per operazioni inesistenti (art. 9 d.lgs. 74/2000 e concorso tra emittente e utilizzatore) e sul profitto confiscabile; 6) assenza di specificità nella motivazione circa il periculum in mora e quindi illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Motivazioni principali: - la materia dei sequestri preventivi è sindacabile in Cassazione solo per violazione di legge; le doglianze aventi natura di vizio di mera motivazione o di apprezzamento dei fatti sono generalmente non ammissibili salvo che la motivazione sia del tutto priva dei requisiti minimi; - sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che il GIP avesse svolto autonoma valutazione e che la difesa non avesse allegato la richiesta del P.M. (onere necessario per comprovare la mera ripetizione della richiesta), né indicato dove la valutazione sarebbe mancante; - sul secondo motivo, la Corte ha accolto l'interpretazione del Tribunale secondo cui, se la condotta ha prodotto un profitto distinto e ulteriore rispetto alla mera evasione fiscale (ottenimento di erogazioni pubbliche o creazione di crediti d'imposta inesistenti convertiti in vantaggio), può sussistere il concorso tra reato tributario e truffa; - il terzo e il quarto motivo, riguardanti valutazioni probatorie sul "superbonus" e la qualificazione tra crediti "inesistenti" o "non spettanti", sono stati ritenuti questioni di merito o di motivazione non sindacabili in Cassazione nelle misure reali; - il quinto motivo è stato dichiarato tardivo perché non sollevato in sede di riesame; - il sesto motivo (periculum in mora) è stato ritenuto improponibile in Cassazione sul punto della valutazione motivazionale della misura reale e, comunque, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale circa il rischio di dispersione e la massiva monetizzazione/compensazione dei crediti illeciti. Esito finale: ricorso inammissibile, rigetto delle censure e condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso in Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha applicato tale limite per escludere sindacato di merito e di logica non conforme ai canoni di valutazione richiesti
art. 125 cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse la motivazione minima richiesta e non fosse del tutto priva dei requisiti di coerenza e completezza
art. 309 e art. 324 cod. proc. pen.
art. 309, comma 9; art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamati per il principio che il difetto di autonoma valutazione del giudice comporta la possibilità di annullamento in sede di riesame; la Corte ha precisato però che la "incorporazione" della richiesta del P.M. non implica automaticamente carenza di autonoma valutazione se dal provvedimento emerge rielaborazione critica
art. 640-bis cod. pen.
Riguarda la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; la Corte ha confermato che, se la condotta volta all'evasione fiscale produce un profitto ulteriore (es. credito d'imposta inesistente utilizzato per ottenere erogazioni o compensazioni), può concorrere con i reati tributari
d.lgs. n. 74/2000 (artt. 8, 9, 10-quater, 12-bis)
art. 8; art. 9; art. 10-quater (commi 1 e 2); art. 12-bis
Norme sui reati tributari e sugli effetti della fattispecie di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto corretta la distinzione operata dal Tribunale tra profitto tributario e profitto da truffa aggravata, e ha chiarito che l'art. 9 non comporta automaticamente l'attribuzione del profitto al solo emittente se l'indagato ha utilizzato i crediti illeciti
d.l. n. 34/2020 (art. 121)
art. 121 d.l. n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
Disciplina le modalità di fruizione del "superbonus" (sconto in fattura, cessione del credito); la Corte l'ha richiamata per spiegare il meccanismo economico attraverso cui la generazione di crediti d'imposta falsi può tradursi in profitto e in erogazioni pubbliche
art. 321 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nelle censure relative alla motivazione e alla valutazione dei fatti; la Corte ha ricordato i limiti di sindacabilità di tali censure in sede di Cassazione per misure reali
art. 110 cod. pen.
Richiamato nella discussione sul concorso di persone nel reato: la Corte ha osservato che l'art. 9 d.lgs. 74/2000 deroga all'art. 110 quando esclude il concorso tra emittente e utilizzatore in alcune ipotesi, ma nel caso concreto non si prospettava una identità di ruoli che impedisse l'addebito all'utilizzatore
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto; la Corte ha condannato Palazzolo al pagamento delle spese in base a questa norma
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo sono ammessi solo per violazione di legge; le doglianze di merito o di valutazione probatoria sono in gran parte improponibili salvo che la motivazione sia completamente assente o manifestamente priva dei requisiti minimi
- Chi deduce la mancanza di autonoma valutazione del GIP deve allegare la richiesta integrale del pubblico ministero e indicare specificamente le omissioni per permettere il controllo di legittimità; la mera similitudine testuale non è sufficiente a provare l'assenza di valutazione autonoma
- Nel conflitto tra fattispecie tributarie e di truffa, il principio di specialità può operare, ma non esclude il concorso quando dalla stessa condotta derivi un profitto ulteriore e distinto (p.es. generazione e utilizzo di crediti d'imposta inesistenti finalizzati a ottenere erogazioni o vantaggi ulteriori)
- Questioni di qualificazione giuridica del fatto (es. "crediti inesistenti" vs "non spettanti") e valutazioni sull'intensità del dolo o sulla misura della pena attengono al merito e difficilmente scalfiscono misure reali in sede di legittimità; possono tuttavia rilevare nel giudizio di merito
- Le censure non sollevate in sede di riesame sono precluse in Cassazione: chi impugna deve riproporre le stesse questioni già dedotte nel gravame cautelare, altrimenti quelle nuove sono inammissibili
- Le obiezioni generiche sulla carenza di specificità della motivazione del periculum in mora non sono automaticamente ammissibili in Cassazione; occorre dimostrare che la motivazione sia del tutto priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza
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