Sentenza n. 233/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1446/2023 - RG n. 2096/2023, pubblicata in data 10/11/2023, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, notificata in data 11.06.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Cagliari del 3 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad accreditare alla ricorrente euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1446/2023 del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero l'11 giugno 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla ricorrente euro 2.000,00 mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, alle condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Dopo la notificazione del titolo, l'Amministrazione non aveva compiuto alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua rituale notificazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già una misura idonea a fronteggiare l'inerzia e ricorrono ulteriori ragioni ostative, considerata la complessità e serialità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, la mole eccezionale del contenzioso e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione continua e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare, nei presupposti previsti, la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura può essere esclusa non solo quando manifestamente iniqua, ma anche in presenza di altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'avvalimento ministeriale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'Amministrazione statale per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento o all'attribuzione di un beneficio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, indicando anche il termine assegnato all'organo sostitutivo.
- Quando il titolo esecutivo comporta il pagamento di somme di denaro da parte di un'Amministrazione statale, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente l'attivazione degli strumenti esecutivi e di ottemperanza, purché il titolo sia passato in giudicato ove richiesto.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica Amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare autonome ragioni ostative connesse alle difficoltà organizzative, normative e finanziarie dell'adempimento e alla ponderazione degli interessi pubblici coinvolti.
- La nomina del commissario ad acta può costituire, in concreto, ragione sufficiente per non applicare contestualmente l'astreinte, quando il commissario rappresenti una misura adeguata a garantire l'esecuzione del giudicato.
- Nel valutare l'applicazione dell'astreinte per il ritardo nell'attivazione di un beneficio pubblico, il giudice può considerare la complessità del procedimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, la serialità del contenzioso e la natura non essenziale del beneficio, ove tali elementi costituiscano ulteriori ragioni ostative alla penalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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