Sentenza n. 2283/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 1306/2024 emessa dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, pubblicata in data 6.6.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla progressione professionale ed economica e condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla progressione professionale ed economica computando anche i periodi di servizio prestati con contratti a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 4.359,24, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione, nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento del dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’adozione, ove necessario, di uno speciale ordine di pagamento ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, nonché la condanna al pagamento di un’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza e rispettati i termini processuali. Ha assegnato al Ministero 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per dare integrale esecuzione al giudicato. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, disponendo che il commissario provveda nei successivi 60 giorni previa istanza del ricorrente notificata anche alla controparte. Il commissario dovrà provvedere, se necessario, all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’insufficienza degli stanziamenti o della cassa non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte, fissata in € 300,00 per ogni mese di ritardo, decorrente dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni assegnato per l’adempimento e fino al mese dell’adempimento, computato per intero se l’esecuzione avviene oltre il quindicesimo giorno, anche in caso di insediamento del commissario ad acta. L’astreinte è stata assoggettata al limite massimo di € 3.000,00, per evitare che perda la funzione compulsoria e si trasformi in una sproporzionata locupletazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza; il TAR ha ritenuto rispettato il relativo termine di proposizione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, anche d’ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quale misura compulsoria.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Disciplina il rito camerale applicabile e i relativi termini, ritenuti rispettati dal TAR.
art. 14, commi 1 e 2, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e lo speciale ordine di pagamento in caso di insufficiente disponibilità delle risorse sul pertinente capitolo di spesa.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua l’articolazione ministeriale nell’ambito della quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo conformativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a sostituirsi all’amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento, inclusa l’allocazione della somma in bilancio e l’espletamento delle fasi contabili della spesa.
- L’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata a una somma mensile per il ritardo, con decorrenza successiva alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e cessazione nel mese dell’adempimento, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta, poiché l’amministrazione conserva il potere di adempiere in via concorrente.
- La misura dell’astreinte deve essere determinata in modo da conservare una funzione effettivamente compulsoria e non manifestamente iniqua; è pertanto necessario fissare un limite massimo oltre il quale la penalità si trasformerebbe in una sproporzionata compensazione economica per il privato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 751/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 753/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 839/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →