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Sentenza

Sentenza del 25/09/2023 n. 27300 - Corte di Cassazione

IRPEG -rimborso imposte-accertamento- crediti imposta dichiarazione redditi -decadenza termini contestazione non operanti- diritto alla difesa -garanzia-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa a istanze di rimborso IRPEG (credito d'imposta) presentate dalla Fondazione, che rivendicava l'applicazione dell'aliquota agevolata ex art. 6 D.P.R. n. 601/1973 ritenendosi ente finalizzato a promozione sociale e culturale. L'Agenzia aveva negato i rimborsi; la questione giurisdizionale ha riguardato sia la possibilità per l'Amministrazione di contestare il credito esposto in dichiarazione nonostante la decorrenza dei termini di accertamento, sia l'onere della prova in capo alla Fondazione di dimostrare che non ha esercitato, neppure indirettamente, attività bancaria (controllo/gestione della conferitaria) per poter beneficiare dell'aliquota ridotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato le sentenze della Corte territoriale e ha rinviato alla CTR di secondo grado del Piemonte (in diversa composizione). La Corte ha affermato (i) che il credito d'imposta esposto in dichiarazione non si consolida con il decorso dei termini di controllo o con la decadenza dall'accertamento, perché tali termini riguardano la pretesa erariale e non impediscono all'Amministrazione di contestare il credito chiesto in rimborso; (ii) che grava sulla Fondazione l'onere di provare, per ciascun anno, di non aver svolto nemmeno indirettamente attività bancaria attraverso il controllo della conferitaria; la causa è quindi rinviata per accertare, anche con consulenza tecnica, se la Fondazione abbia esercitato i poteri connessi al possesso del pacchetto azionario e, in funzione di ciò, decidere sui rimborsi spettanti sia con l'aliquota agevolata sia, se del caso, con quella ordinaria. Sono devolute anche le spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    I termini di decadenza per l'accertamento operano con riferimento alla pretesa erariale; non impediscono all'Amministrazione di contestare in sede di rimborso il credito dichiarato dal contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6

    Prevede l'aliquota agevolata per specifici enti; la Corte richiama che la fruizione dell'agevolazione per le fondazioni bancarie richiede la prova, da parte dell'ente, di aver svolto in concreto un'attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale per l'anno d'imposta in questione e di non aver esercitato attività bancaria, neppure indiretta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 41, comma 2

    Richiamato in rapporto alla decadenza e alle modalità di contestazione dei crediti dichiarati; la Corte esclude che la mancata rettifica comporti consolidamento automatico del credito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 1, art. 7, art. 36)

    Norme sul processo tributario: competenze, poteri del giudice (anche di disporre consulenza tecnica) e motivazione; invocate e applicabili nel rinvio per accertamenti di merito e per regolamentare il procedimento in sede di rinvio.

  • Art. 39 c.p.c. (richiamato da D.Lgs. 546/1992)

    Riferito alla litispendenza/identità di causa; la Corte ha valutato la questione con riferimento alla riunione dei ricorsi e alla sopravvenuta improcedibilità del primo motivo per difetto di interesse dopo la riunione.

  • Art. 2697 c.c.

    Principio sull'onere della prova: la Fondazione è gravata dell'onere di provare di non aver svolto, nemmeno indirettamente, attività di impresa bancaria per ottenere l'agevolazione.

  • D.Lgs. 30 novembre 1990, n. 356

    Norme sulla trasformazione in fondazioni bancarie (riforma Amato); la Corte richiama che tali enti, storicamente, possono aver esercitato attività assimilabile a quella di impresa bancaria e perciò sussiste una presunzione che il possesso rilevante di partecipazioni consenta di influire sull'attività della conferitaria.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-222/04 e artt. 107-108 TFUE

    Giurisprudenza UE richiamata: il mero possesso di partecipazioni non sempre configura attività economica, ma se il titolare esercita effettivamente controllo e partecipa alla gestione della società controllata, deve essere considerato come esercente attività economica (impresa); utile per valutare il carattere economico o meno dell'attività delle fondazioni.

Massime di principio

  • Il credito d'imposta esposto in dichiarazione non si consolida automaticamente con la decorrenza dei termini d'accertamento: la Pubblica Amministrazione può comunque contestarlo in sede di rimborso e il contribuente può agire giudizialmente contro il silenzio/rifiuto.
  • Per le fondazioni bancarie che chiedono agevolazioni fiscali (aliquota ridotta) grava sull'ente l'onere probatorio di dimostrare, per ciascun anno d'imposta, di aver svolto attività prevalentemente o esclusivamente di promozione sociale/culturale e di non aver esercitato, neppure indirettamente, attività bancaria.
  • Esiste una presunzione, nei confronti dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nella conferitaria, di possibile esercizio di attività d'impresa: spetta al soggetto interessato fornire prove contrarie.
  • In giudizio tributario il ruolo del giudice è di verificare concretamente (anche tramite consulenza tecnica) se vi sia stato esercizio di controllo/gestione che configuri attività economica; elementi come erogazioni a fini sociali non sono da soli decisivi a favore dell'agevolazione.
  • In contenziosi pluralI relativI a rimborsi e aliquote alternative, il giudice deve valutare la priorità logica delle domande (es. domanda sulla aliquota agevolata prevale su quella ordinaria) e può riunire procedimenti per evitare decisioni contraddittorie.
  • Il contribuente che ottiene un silenzio‑rifiuto può tutelarsi in sede giurisdizionale per ottenere una pronuncia che accerti il proprio credito: il diritto di difesa non è violato dal potere dell'Amministrazione di contestare il credito anche dopo la decadenza dall'accertamento.

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