Tribunale, Sentenza T-594/23
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 15 April 2026. — PS v European External Action Service. — Civil service – Members of the contract staff – Change of place of employment – Conduct of the administration – Failure to comply with formal requirements – Partial inadmissibility – Liability. — Case T-594/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di un ex agente contrattuale dell’EEAS che contestava il trasferimento a Bruxelles e chiedeva il risarcimento dei danni professionali e morali. Ha ritenuto irricevibile la domanda di annullamento relativa a una parte autonoma della decisione impugnata e ha escluso qualsiasi illegittimità dell’EEAS nelle fasi di reclutamento, gestione del servizio e assegnazione delle mansioni. Di conseguenza, ha negato la responsabilità dell’istituzione e condannato il ricorrente alle spese.
Responsabilità dell’EEAS e ricevibilità parziale del ricorso di un membro del personale contrattuale per presunte irregolarità nella mobilità interna, nell’assegnazione delle mansioni e nelle modalità di reclutamento.
La questione giuridica
Nel contesto di un ricorso ex articolo 270 TFUE, il Tribunale è chiamato a stabilire: i) se il rigetto della reclamazione del 14 giugno 2023 avesse o meno portata autonoma tale da poter essere impugnato separatamente; ii) se la domanda di risarcimento fosse ricevibile rispetto a singoli episodi qualificabili come atti lesivi o come meri comportamenti dell’amministrazione; iii) se l’EEAS avesse agito illegittimamente fornendo informazioni asseritamente errate al momento del reclutamento, organizzando in modo scorretto il servizio, assegnando al ricorrente un superiore gerarchico locale, sottraendogli mansioni e non mettendolo in condizione di lavorare durante il COVID-19.
Principio di diritto
Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il capo di annullamento diretto contro la parte autonoma della decisione del 14 giugno 2023, perché il ricorrente non aveva formulato nell’atto introduttivo motivi sufficientemente chiari e precisi. Quanto alla domanda risarcitoria, ha distinto tra comportamenti non decisionali e atti lesivi, ma ha concluso che, in concreto, nessuna delle condotte dedotte dall’EEAS era illegittima: le email sul seminario pre-assunzione e sul contratto di locazione non costituivano atti lesivi; le informazioni fornite sul tipo di contratto, sulla durata dell’incarico, sulla supervisione temporanea, sulla ripartizione delle mansioni e sulle difficoltà logistiche non integravano violazione di norme o di un diritto specifico. Manca quindi il presupposto dell’illegittimità e, per conseguenza, l’Unione non può essere chiamata a rispondere.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 3a delle Condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione europea (CEOS)
- Articolo 47, lettera b), punto ii), del CEOS
- Articolo 47, lettera c), del CEOS
- Articolo 119 del CEOS
- Decisione HR ADMIN (2018)4
- Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 79, paragrafo 2, del CEOS, in particolare articolo 1 e allegato III
Responsabilità dell’EEAS e ricevibilità parziale del ricorso di un membro del personale contrattuale per presunte irregolarità nella mobilità interna, nell’assegnazione delle mansioni e nelle modalità di reclutamento.
Il Tribunale dell’Unione europea, nona sezione, decide su un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un ex membro del personale contrattuale dell’EEAS. La controversia riguarda sia la validità di alcuni passaggi della procedura amministrativa sia una domanda di risarcimento fondata su asserite disfunzioni organizzative, informative e gestionali.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente era un agente contrattuale a tempo indeterminato dell’EASME, in funzione group IV. Nel 2019 aveva presentato domanda per un posto di Infrastructure Officer presso la delegazione UE a Washington DC, inizialmente previsto per un anno. Dopo vari scambi con l’EEAS e con la DG HR della Commissione, il ricorrente entrò in servizio il 16 febbraio 2020 con un contratto di durata indeterminata ai sensi dell’articolo 3a del CEOS, ma con sede di assegnazione a Washington DC e con clausola di riassegnazione per esigenze di servizio.
Successivamente l’EEAS annunciò la soppressione del posto e, poi, trasferì il ricorrente a Bruxelles, in un posto vacante presso la sede centrale, con effetto dal 1º settembre 2021, tramite modifica contrattuale del 23 luglio 2021. Il ricorrente presentò varie reclamazioni e richieste di risarcimento; la decisione del 14 giugno 2023 respinse la reclamazione del 23 dicembre 2022 in parte per irricevibilità e in parte nel merito.
Oggetto della controversia davanti al Tribunale
Il ricorrente chiedeva:
- l’annullamento della decisione del 14 giugno 2023 che respingeva la sua reclamazione;
- la condanna dell’EEAS al pagamento di EUR 135 000 per danno professionale e EUR 25 000 per danno morale.
L’EEAS chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo in parte l’irricevibilità e in parte l’infondatezza.
Distinzione tra decisione impugnabile e mera condotta amministrativa
Il Tribunale ricorda la struttura del procedimento precontenzioso nel contenzioso del personale: la reclamazione ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e la sua risposta sono in linea di principio meri passaggi preliminari, salvo che la decisione di rigetto abbia contenuto autonomo o ampli la motivazione del provvedimento originario.
Nel caso di specie, il Tribunale distingue tra:
- la parte della decisione del 14 giugno 2023 che conferma il rigetto della domanda di risarcimento già esaminata in precedenza, priva di autonoma portata impugnabile;
- la parte autonoma della stessa decisione, che introduce per la prima volta l’eccezione di mancata reclamazione, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, relativa alla questione del telelavoro da Bruxelles considerato come ferie annuali.
Il Tribunale osserva però che il ricorrente non aveva formulato nell’atto introduttivo motivi sufficientemente chiari e specifici contro tale parte autonoma. Richiamando l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, dichiara pertanto irricevibile il capo di annullamento nella parte relativa a tale profilo.
Ricevibilità della domanda di risarcimento: distinzione tra atto lesivo e comportamento non decisionale
Ai fini della responsabilità extracontrattuale, il Tribunale richiama i criteri consolidati: devono coesistere un comportamento illecito, un danno e un nesso causale. Sottolinea inoltre che, quando il danno deriva da un atto lesivo ex articolo 90, paragrafo 2, lo strumento corretto è la reclamazione contro quell’atto; quando invece il danno deriva da una condotta amministrativa non decisoria, occorre una domanda di risarcimento ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1.
Nel caso concreto, le email del 10 febbraio 2020 sul seminario pre-assunzione e del 28 luglio 2020 sul contratto di locazione a Washington DC non sono qualificate come atti lesivi: si tratta di mere comunicazioni informative, prive di effetti giuridici vincolanti e non idonee a modificare direttamente la posizione giuridica del ricorrente. Ne segue che la domanda risarcitoria, per tali episodi, è ricevibile perché il ricorrente ha esaurito la procedura amministrativa corretta con richiesta e reclamazione.
Esame nel merito: pretesa illegittimità nella fase di reclutamento
Il ricorrente sosteneva che l’EEAS lo avesse indotto a fornire le dimissioni dall’EASME per ottenere un contratto a tempo indeterminato, fornendogli informazioni inesatte sulle opzioni disponibili, incluse quelle relative al congedo per motivi personali e all’eventuale necessità di un nuovo periodo di prova.
Il Tribunale rileva che le disposizioni invocate dal ricorrente, in particolare l’articolo 10 e l’articolo 1 dell’allegato III alle disposizioni generali di esecuzione richiamate, riguardano ipotesi di contratti successivi, non la situazione da lui prospettata. Di conseguenza, il ricorrente non poteva fondarsi su tali norme per sostenere che avrebbe potuto mantenere il proprio contratto a tempo indeterminato presso EASME e, al tempo stesso, ottenere un contratto indeterminato con l’EEAS senza soluzione di continuità. Il Tribunale conclude che l’informazione fornita dall’amministrazione non era illegittima.
Esame nel merito: organizzazione del servizio, supervisione gerarchica e attribuzione delle mansioni
Il ricorrente lamentava poi una serie di disfunzioni nell’organizzazione del lavoro a Washington DC:
- la trasmissione alla delegazione di informazioni errate sul tipo e sulla durata del contratto;
- la sua temporanea supervisione da parte di un agente locale di grado inferiore;
- la mancata assegnazione delle mansioni corrispondenti all’avviso di vacanza;
- l’assunzione di un nuovo contract and procurement manager;
- le difficoltà operative durante la pandemia di COVID-19.
Il Tribunale osserva che alcuni documenti richiamati dal ricorrente riguardano la durata dell’incarico a Washington DC, non la durata del rapporto di lavoro, che restava a tempo indeterminato. Le eventuali imprecisioni o confusione interna non costituiscono, di per sé, una violazione normativa idonea a far sorgere responsabilità.
Quanto alla supervisione, il Tribunale rileva che la designazione temporanea del local agent heading the cluster fu imposta da circostanze eccezionali legate al COVID-19 e all’assenza del capo amministrazione originariamente previsto. Pur riconoscendo che tale soluzione non corrispondeva formalmente all’avviso di vacanza, il Tribunale ritiene che rientrasse nel margine di discrezionalità dell’istituzione nell’organizzazione del servizio e che, in assenza di specifiche violazioni di norme, non fosse illegittima.
Sulle doglianze relative alle relazioni gerarchiche, il Tribunale ricorda che conflitti o critiche del superiore non bastano a dimostrare una colpa dell’amministrazione, salvo inerzia di fronte a una situazione difficile. Il ricorrente non ha dimostrato né un superamento dei limiti del rapporto gerarchico né un impatto sulla salute o sul funzionamento del servizio tale da comportare responsabilità dell’EEAS.
Quanto alla distribuzione delle mansioni e al reclutamento di un nuovo manager, il Tribunale ribadisce il potere ampio delle istituzioni di organizzare i propri servizi e di riassegnare le funzioni secondo le esigenze del servizio e i vincoli di bilancio. La sostituzione o redistribuzione delle mansioni non implica di per sé illegittimità, e il ricorrente non ha indicato quale norma sarebbe stata violata. La scelta dell’EEAS di reclutare un profilo diverso, ritenuto più adatto ai bisogni operativi della delegazione, non è stata considerata manifestamente erronea.
Infine, con riferimento alle difficoltà di lavoro in presenza e a distanza durante il COVID-19, il Tribunale osserva che il ricorrente si limita a descrivere problemi logistici e informatici senza collegarli a una violazione di un diritto specifico o di una norma capace di fondare la responsabilità dell’Unione, neppure sotto il profilo del diritto a una buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta.
Ragionamento sulla responsabilità extracontrattuale
Dopo aver escluso l’illegittimità delle varie condotte dedotte, il Tribunale ricorda che i tre presupposti della responsabilità sono cumulativi. Poiché manca il primo requisito, ossia la prova di un comportamento illecito dell’EEAS, non è necessario esaminare in dettaglio gli ulteriori requisiti del danno e del nesso causale.
Dispositivo
Il Tribunale:
- respinge il ricorso;
- condanna PS alle spese.
Principi applicati dalla pronuncia
La sentenza conferma che:
- non ogni risposta amministrativa è un atto impugnabile; occorre un effetto giuridico vincolante;
- per la responsabilità dell’Unione nel pubblico impiego, il ricorrente deve identificare una violazione normativa concreta e non limitarsi a contestare scelte organizzative o percezioni soggettive;
- la discrezionalità organizzativa dell’istituzione resta ampia, specie in presenza di esigenze di servizio, di transizioni interne e di circostanze eccezionali come la pandemia.
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