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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-479/24

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 15 April 2026. — Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura v European Research Executive Agency. — Arbitration clause – Research and technological development – Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) – Grant agreement – TICASS project – Final audit report – Costs relating to seconded staff members – Ineligible costs – Letter confirming the recovery of part of the sums paid under the grant agreement – Debit note – Reclassification of the action – Recovery of sums paid – Legitimate expectations – Counterclaim. — Case T-479/24

Giurisprudenza europea62024TJ0479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di un’associazione beneficiaria di un progetto Horizon 2020 contro il recupero di EUR 135.000 disposto dalla REA per costi di personale e istituzionali ritenuti inammissibili. Qualifica l’intera controversia come contrattuale ex articolo 272 TFUE e conferma che i debit note e la lettera di recupero non sono atti impugnabili ex articolo 263 TFUE. Accoglie anche la domanda riconvenzionale della REA, ordinando la restituzione della somma con interessi di mora al tasso del 7,75%.

Clausola compromissoria e recupero di somme erogate nell’ambito di Horizon 2020 per costi ritenuti inammissibili relativi a personale distaccato e costi istituzionali.

La questione giuridica

Se, nell’ambito di un grant agreement Horizon 2020 soggetto a clausola compromissoria, la REA potesse qualificare come inammissibili i costi dichiarati per personale distaccato e costi istituzionali, in particolare per mancata prova del requisito dei sei mesi di attività di ricerca e del necessario rapporto giuridico di controllo e istruzione; se la domanda di annullamento dei debit note e della lettera di recupero fosse in realtà una controversia contrattuale ex articolo 272 TFUE; e se vi fossero violazioni del principio di parità di trattamento e della tutela del legittimo affidamento.

Principio di diritto

Quando una controversia deriva da un grant agreement contenente clausola compromissoria, gli atti con cui l’agenzia dell’Unione richiede la restituzione di somme già versate, fissando un importo da recuperare e un termine di pagamento, rientrano nel rapporto contrattuale e non sono impugnabili ex articolo 263 TFUE; la domanda va trattata come azione contrattuale ex articolo 272 TFUE. Nel merito, i costi di personale sono ammissibili solo se il beneficiario prova in modo concreto sia l’effettiva sussistenza delle condizioni specifiche previste dal grant agreement sia l’esistenza di un rapporto idoneo a garantire controllo e istruzioni; in mancanza di prova sui requisiti di ammissibilità, la REA può validamente escludere i costi e ottenere il recupero delle somme. Le doglianze su parità di trattamento e legittimo affidamento sono respinte se non incidono sulla prima e autonoma base fattuale della decisione di recupero o se mancano assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti autorizzate.

Norme richiamate

  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 299 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 58/2003
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Grant Agreement n. 734602, articoli 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.2.A(b)(ii), 6.2.B, 6.3, 17.1, 18.1, 21.11.1, 22.1.3, 22.5.1, 42.1.1, 44.1.3, 57.1, 57.2
  • Annotated Model Grant Agreement, articolo 6.2.A(b)(ii)

Recupero di somme versate nell’ambito di un grant Horizon 2020

La pronuncia riguarda una controversia contrattuale tra un beneficiario di un progetto finanziato nell’ambito di Horizon 2020 e la REA, avente ad oggetto la restituzione di EUR 135.000 ritenuti indebitamente percepiti. Il Tribunale esamina sia la qualificazione giuridica degli atti di recupero sia la fondatezza dell’esclusione di costi relativi a personale distaccato e costi istituzionali.

Fatti e procedimento principale

L’associazione ricorrente aveva concluso, il 19 dicembre 2016, il grant agreement n. 734602 relativo al progetto TICASS. In sede di audit indipendente, la REA ha contestato l’ammissibilità di costi connessi a ricercatori distaccati e di costi istituzionali, ritenendo non provato che i ricercatori avessero svolto attività di ricerca e innovazione per almeno sei mesi e che il rapporto con l’associazione garantisse i necessari poteri di controllo e istruzione.

Dopo la fase precontenziosa e il final audit report, la REA ha inviato una lettera di recupero e un debit note per EUR 135.000. L’associazione ha chiesto l’annullamento dei due atti e una declaratoria di ammissibilità dei costi; la REA ha proposto domanda riconvenzionale per la restituzione della somma.

Qualificazione della domanda: articolo 272 TFUE e natura contrattuale

Il Tribunale ricorda che la parte attrice sceglie la base giuridica dell’azione, ma nel caso di specie, nonostante il richiamo anche all’articolo 263 TFUE, la domanda è interpretata come proposta esclusivamente ai sensi dell’articolo 272 TFUE. La ragione è che la lite riguarda l’interpretazione e l’esecuzione di un grant agreement contenente clausola compromissoria, e i debit note e la lettera di recupero sono considerati strumenti strettamente inseriti nel rapporto contrattuale.

In particolare, il Tribunale osserva che tali atti non producono effetti giuridici autonomi derivanti dall’esercizio di prerogative pubbliche, ma si limitano a formalizzare un’obbligazione di rimborso discendente dal contratto. Per questo motivo, la parte di ricorso formulata come richiesta di annullamento non è trattata come azione di annullamento ex articolo 263 TFUE, ma come domanda contrattuale indissociabile dalla richiesta di accertare l’inesistenza del credito.

Quadro normativo contrattuale e regole di ammissibilità

Il Tribunale richiama il sistema del grant agreement, in particolare:

  • articolo 6.1, sulle condizioni generali di eleggibilità;
  • articolo 6.2, sulle condizioni specifiche per le varie categorie di costi;
  • articolo 6.2.A(b)(ii), sui costi del personale distaccato;
  • articoli 17.1 e 18.1, relativi all’onere di fornire e conservare la documentazione giustificativa;
  • articoli 22.1.3, 22.5.1, 42.1.1 e 44.1.3, relativi a audit, esclusione dei costi inammissibili e recupero degli importi versati;
  • articolo 21.11.1, sugli interessi di mora;
  • articoli 57.1 e 57.2, sulla legge applicabile e sulla clausola compromissoria.

Richiama inoltre la disciplina finanziaria dell’Unione, in particolare il regolamento n. 966/2012 e il regolamento 2018/1046, nonché il principio generale secondo cui l’Unione può finanziare solo spese effettivamente sostenute e debitamente giustificate.

Esame del terzo motivo: inammissibilità dei costi ai sensi dell’articolo 6.2

Con il terzo motivo, la ricorrente sosteneva che l’articolo 6.2 non potesse fondare la dichiarazione di inammissibilità, poiché l’articolo 6.3, che definisce i costi inammissibili, non menziona espressamente l’articolo 6.2. Il Tribunale respinge l’argomento: le spese della categoria di cui all’articolo 6.2 sono ammissibili solo se rispettano sia le condizioni generali dell’articolo 6.1 sia quelle specifiche previste per il personale distaccato.

Poiché il final audit report aveva evidenziato l’impossibilità di verificare che i ricercatori soddisfacessero il requisito dei sei mesi di attività di ricerca e innovazione, la REA poteva validamente fondarsi sull’articolo 6.2.A(b)(ii) per dichiarare i costi inammissibili.

Esame dei primi due motivi: requisiti del rapporto con il personale distaccato

I primi due motivi vertevano sull’interpretazione dell’articolo 6.2.A(b)(ii) dell’annotated model grant agreement, in particolare sull’asserita ammissibilità dei volunteering contracts. Il Tribunale li dichiara irrilevanti, perché la decisione di recupero poggiava su due basi autonome:

  • la mancata prova che i ricercatori fossero stati attivamente impegnati in attività di ricerca e innovazione per almeno sei mesi;
  • l’insussistenza, secondo l’auditor, di un rapporto giuridico che conferisse al beneficiario poteri di controllo e istruzione adeguati.

Anche se la ricorrente avesse avuto ragione sulla seconda base, ciò non avrebbe inciso sulla prima, da sola sufficiente a sostenere la decisione di recupero.

Parità di trattamento e legittimo affidamento

Quanto alla parità di trattamento, la ricorrente sosteneva che altri partner del progetto, in particolare PUNO, erano stati trattati diversamente pur in presenza di rapporti volontari analoghi. Il Tribunale osserva però che la ricorrente non ha spiegato in modo idoneo come tale differenza di trattamento inciderebbe sulla prima base della decisione, ossia sulla mancata prova del requisito dei sei mesi di attività. La censura è quindi respinta in quanto inoperante, e in parte anche inammissibile per difetto di specificità.

Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale ricorda che occorrono assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti autorizzate. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato di aver ricevuto dalla REA simili garanzie sull’ammissibilità dei costi; il fatto che altri beneficiari abbiano avuto esiti diversi in audit paralleli non basta.

Domanda riconvenzionale della REA e interessi di mora

Poiché nessun motivo del ricorso viene accolto, la domanda riconvenzionale della REA è fondata. Il Tribunale ordina quindi alla ricorrente di restituire EUR 135.000, oltre agli interessi di mora.

In mancanza di chiarimenti ulteriori, il Tribunale applica l’articolo 44.1.3 del grant agreement e l’articolo 21.11.1, determinando il tasso di interesse nel 7,75% annuo, calcolato a partire dal 31 agosto 2024 fino al pagamento integrale.

Dispositivo e conseguenze pratiche

Il ricorso è integralmente respinto. Il Tribunale accoglie la domanda riconvenzionale della REA e condanna Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura al pagamento di EUR 135.000 più interessi di mora al 7,75%. Le spese, comprese quelle relative al procedimento sommario, sono poste a carico della ricorrente.

Principi utili per la pratica

La decisione conferma che, nei contratti di finanziamento UE con clausola compromissoria, gli atti di recupero fondati sul contratto vanno trattati come controversie contrattuali, non come atti amministrativi impugnabili in annullamento. Sul piano sostanziale, ribadisce che la prova dell’ammissibilità delle spese grava sul beneficiario e che, per il personale distaccato, non basta invocare la natura volontaria o associativa del rapporto: occorre dimostrare in modo rigoroso tutti i requisiti previsti dal grant agreement e dalla relativa documentazione.

Come è indicizzato

Materiericerca e sviluppofinanziamenti uerecupero creditidiritto contrattuale dell’unionetutela del legittimo affidamento

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