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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-589/24

Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 15 aprile 2026. — A-GmbH contro Hauptzollamt C. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale – Regime del perfezionamento passivo – Autorizzazione – Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), quinto trattino, e articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 211, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 952/2013 – Vincolo all’esportazione presso un ufficio doganale non designato nell’autorizzazione e situato in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato tale autorizzazione – Obbligazione doganale sorta in seguito a un’inosservanza – Esenzione – Articolo 86, paragrafo 6, del regolamento n. 952/2013 – Obbligazione doganale sorta a norma dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 952/2013. — Causa T-589/24

Giurisprudenza europea62024TJ0589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale, investito in via pregiudiziale dal Bundesfinanzhof, ha chiarito i requisiti formali e sostanziali per fruire dell’esenzione parziale dei dazi nel perfezionamento passivo. Ha ritenuto che il vincolo delle merci presso un ufficio doganale non designato nell’autorizzazione impedisca il beneficio sia sotto il vecchio codice doganale sia sotto il codice doganale dell’Unione. Ha inoltre escluso l’applicazione analogica della clausola di salvaguardia dell’articolo 86, paragrafo 6, CDU quando il dazio nasce in occasione dell’immissione in libera pratica dei prodotti trasformati.

Perfezionamento passivo: l’esenzione parziale dai dazi è esclusa se le merci sono vincolate presso un ufficio doganale non designato nell’autorizzazione e, nel codice doganale dell’Unione, non è applicabile per analogia la clausola di esenzione dell’articolo 86, paragrafo 6, quando il dazio nasce all’atto dell’immissione in libera pratica dei prodotti trasformati.

La questione giuridica

Se, nel regime di perfezionamento passivo, l’esenzione parziale dai dazi all’importazione resti possibile quando le merci dell’Unione sono state vincolate all’esportazione presso un ufficio doganale di un altro Stato membro non indicato nell’autorizzazione e che non ha prestato previo consenso; se l’articolo 150, paragrafo 2, del codice doganale comunitario riguardi solo le irregolarità successive al vincolo delle merci o anche quelle anteriori; e se l’articolo 86, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione possa applicarsi per analogia quando l’obbligazione doganale sorge all’atto dell’immissione in libera pratica dei prodotti trasformati ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera a).

Principio di diritto

Nel regime di perfezionamento passivo, l’esenzione parziale dai dazi all’importazione presuppone che le merci dell’Unione siano vincolate all’esportazione in conformità all’autorizzazione, presso un ufficio doganale designato e, nel sistema previgente, con il previo consenso degli Stati membri interessati; se le merci sono dichiarate presso un ufficio non indicato nell’autorizzazione, il beneficio è escluso. Inoltre, l’articolo 86, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione non si applica per analogia quando l’obbligazione doganale sorge regolarmente all’atto dell’immissione in libera pratica dei prodotti trasformati ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera a).

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), quinto trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 496, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 500 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 26 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 77, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 86, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 173 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 259, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Perfezionamento passivo e ufficio doganale non designato nell’autorizzazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia doganale, relativo all’uso di un’autorizzazione al perfezionamento passivo rilasciata in Germania ma utilizzata, in parte, presso un ufficio doganale dei Paesi Bassi non indicato nell’autorizzazione.

Fatti e procedimento principale

La A-GmbH aveva ottenuto nel 2014 un’autorizzazione per il perfezionamento passivo da parte dell’Ufficio doganale principale C, con designazione di due uffici doganali tedeschi come uffici di vincolo. Tra il 2015 e il 2017 la società dichiarava nei Paesi Bassi olio di arachidi greggio per l’esportazione verso la Svizzera con codice di esportazione definitiva, poi reimportava nell’Unione il prodotto compensatore chiedendo il trattamento doganale favorevole. L’amministrazione tedesca recuperava a posteriori i dazi, ritenendo che le merci non fossero state vincolate correttamente al regime di perfezionamento passivo perché la dichiarazione iniziale non era stata resa presso un ufficio designato nell’autorizzazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva:

  • se l’esenzione parziale dai dazi all’importazione fosse esclusa quando la dichiarazione per le merci di esportazione temporanea era stata accettata da un ufficio doganale non indicato come ufficio di vincolo;
  • se l’articolo 150, paragrafo 2, del codice doganale comunitario si riferisse solo a violazioni successive al vincolo delle merci al regime oppure anche a irregolarità anteriori;
  • se l’articolo 86, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione potesse essere applicato per analogia quando l’obbligazione doganale nasce all’immissione in libera pratica dei prodotti trasformati.

Ragionamento della Corte/Tribunale

Per il periodo disciplinato dal codice doganale comunitario, il Tribunale ha ricordato che il perfezionamento passivo è un regime eccezionale che richiede un’autorizzazione preventiva e il rispetto rigoroso delle condizioni fissate. La designazione dell’ufficio o degli uffici di vincolo ha funzione essenziale di controllo, perché consente di verificare l’identificazione delle merci e la corretta applicazione del regime. In assenza del previo consenso dello Stato membro interessato, l’autorizzazione non era un’autorizzazione unica e non poteva operare al di fuori del territorio dello Stato che l’aveva rilasciata.

Per il codice doganale dell’Unione, il Tribunale ha osservato che, pur non essendo più necessaria in astratto una procedura di consultazione identica a quella previgente, continua a essere obbligatorio indicare nell’autorizzazione l’ufficio di vincolo. La presentazione delle merci presso un ufficio non designato integra quindi una violazione incompatibile con l’accesso all’esenzione parziale prevista per il perfezionamento passivo.

Quanto all’articolo 173 CDU, il Tribunale ha ricordato che la rettifica post-svincolo della dichiarazione è un’eccezione, da interpretare restrittivamente, e non può essere utilizzata per sostituire ex post il mancato rispetto dei requisiti per il vincolo al regime.

Infine, l’articolo 86, paragrafo 6, CDU è stato ritenuto non estensibile in via analogica alla fattispecie dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera a), perché la disposizione si riferisce espressamente alle ipotesi di obbligazione doganale sorte per inosservanze disciplinate dagli articoli 79 e 82 e presuppone che il vincolo al regime speciale sia stato correttamente instaurato.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha deciso che:

  • l’articolo 85 del codice doganale comunitario, letto con l’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), quinto trattino, osta all’esenzione parziale dai dazi quando le merci sono vincolate presso un ufficio doganale di un altro Stato membro non previamente consenziente e non designato nell’autorizzazione;
  • l’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), CDU osta all’esenzione parziale in una situazione analoga sotto il nuovo codice;
  • l’articolo 86, paragrafo 6, CDU non si applica per analogia quando l’obbligazione doganale sorge all’atto dell’immissione in libera pratica dei prodotti trasformati.

Portata pratica

La pronuncia conferma che, nel perfezionamento passivo, l’autorizzazione non è un mero adempimento formale: la scelta dell’ufficio di vincolo incide sulla validità del ricorso al regime e quindi sul diritto all’esenzione. Per gli operatori economici ciò impone coerenza tra autorizzazione, dichiarazioni doganali e uffici effettivamente utilizzati, senza affidarsi a rettifiche successive per sanare irregolarità sostanziali.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleperfezionamento passivoobbligazione doganaleesenzione dazi all'importazionerettifica dichiarazioni doganali

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