Tribunale, Sentenza T-190/25
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 15 aprile 2026. — A.K. e „Tabako lapai“ UAB contro Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Accise applicabili ai tabacchi lavorati – Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE – Interpretazione della nozione di “tabacchi da fumo” – Presa in considerazione delle disposizioni della nomenclatura combinata e delle note esplicative – Validità – Certezza del diritto – Principio di legalità dei reati e delle pene. — Causa T-190/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha chiarito che la nozione di "tabacco da fumo" prevista dalla direttiva accise 2011/64/UE va interpretata autonomamente, senza ricorrere alle voci della nomenclatura combinata o alle sue note esplicative. Ha inoltre escluso che la possibile divergenza tra classificazione fiscale e classificazione doganale comporti invalidità della disciplina per violazione della certezza del diritto o del principio di legalità penale. La seconda questione è stata assorbita dalla risposta alla prima.
Interpretazione della nozione di "tabacco da fumo" ai fini dell'accisa ex direttiva 2011/64/UE e validità del diverso inquadramento rispetto alla nomenclatura combinata.
La questione giuridica
Se, per qualificare un prodotto come "tabacco da fumo" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE, il giudice nazionale debba o possa basarsi sulle voci della nomenclatura combinata e sulle note esplicative della NC; se, in presenza di divergenza tra classificazione accise e classificazione doganale, la disciplina sia compatibile con il principio di certezza del diritto e con l'articolo 49, paragrafo 1, della Carta.
Principio di diritto
Per qualificare un prodotto come "tabacco da fumo" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE, il giudice nazionale non deve fare riferimento alle voci della nomenclatura combinata né alle note esplicative della NC, poiché tale direttiva costituisce un sistema autonomo rispetto alla disciplina doganale. La differenza di classificazione tra direttiva accise e NC, anche se può comportare effetti rilevanti sul piano penale nazionale, non incide sulla validità della direttiva 2011/64/UE, del regolamento di esecuzione 2017/1925 e delle note esplicative della NC alla luce della certezza del diritto e del principio di legalità dei reati e delle pene, perché le norme sono sufficientemente chiare e prevedibili nei rispettivi ambiti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/64/UE
- Articolo 1 direttiva 2011/64/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2011/64/UE
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2011/64/UE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 49, paragrafo 1
Interpretazione della nozione di "tabacco da fumo" e validità della disciplina UE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) in un procedimento penale a carico di Tabako lapai UAB e del suo direttore A.K., concernente violazioni in materia di accise sui tabacchi. Il Tribunale è stato chiamato a chiarire il rapporto tra la direttiva 2011/64/UE e la nomenclatura combinata (NC) ai fini della qualificazione di un prodotto come "tabacco da fumo" e a verificare la validità del quadro normativo alla luce della certezza del diritto e dell'articolo 49, paragrafo 1, della Carta.
Fatti e procedimento principale
Secondo la decisione di rinvio, la società Tabako lapai importava ed esportava materie prime di tabacco e effettuava una trasformazione parziale del prodotto, consistente nello spezzare, suddividere, irrigare, scostolare in parte le foglie e imballarle in sacchi di plastica da 20 kg, senza però trinciarle. Nel procedimento penale, un laboratorio doganale eseguiva una prova di fumabilità su un campione, trinciandolo a mano prima di inserirlo in un tubetto per sigarette e fumarlo; sulla base di tale prova concludeva che il tabacco era fumabile e quindi riconducibile al tabacco lavorato, in particolare al tabacco da fumo. La Corte d'appello di Lituania aveva ritenuto gli imputati colpevoli ai sensi degli articoli 1992, paragrafo 1, e 202, paragrafo 1, del codice penale lituano. In cassazione, il giudice del rinvio ha espresso dubbi sul fatto che il tabacco, pur potendo essere considerato fumabile ai fini delle accise, potesse non rientrare nella voce 2401 della NC per effetto delle modalità della prova di fumabilità previste nelle note esplicative della NC.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare, la direttiva 2011/64/UE, il cui articolo 1 definisce l'oggetto della direttiva come l'armonizzazione della struttura e delle aliquote dell'accisa sui tabacchi lavorati. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), include tra i tabacchi lavorati il tabacco da fumo, mentre l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), definisce i tabacchi da fumo come il tabacco trinciato o altrimenti frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale. Per la NC, la pronuncia richiama il regolamento (CEE) n. 2658/87, come modificato, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925, nonché le note esplicative della NC relative al capitolo 24, che descrivono una prova di fumabilità finalizzata a distinguere il tabacco lavorato della voce 2403 dal tabacco greggio della voce 2401.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
Il Tribunale ricorda innanzitutto che la direttiva 2011/64 ha l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e un livello elevato di protezione della salute, e che la nozione di tabacco da fumo non può essere interpretata restrittivamente. Richiama la giurisprudenza secondo cui non costituiscono "trasformazioni industriali" le manipolazioni agevoli volte a rendere fumabile un prodotto del tabacco non finito e ribadisce che è tabacco da fumo quello che è pronto o può essere agevolmente preparato, con mezzi non industriali, per essere fumato. Su questa base, la Corte afferma che spetta al giudice nazionale verificare se il prodotto controverso soddisfi tale criterio. Tuttavia, tale valutazione non può essere condizionata dalle note esplicative della NC, che hanno funzione e finalità diverse: la NC serve ai fini della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero, mentre la direttiva 2011/64 disciplina l'armonizzazione fiscale sui tabacchi lavorati. Si tratta, dunque, di due quadri normativi distinti, suscettibili anche di interpretazioni divergenti. Ne consegue che, in caso di discrepanza, la classificazione ai fini della direttiva 2011/64 non può essere rimessa in discussione dalle note esplicative della NC. La direttiva 2011/64 non rinvia infatti ai codici NC per definire i tabacchi lavorati, a differenza di altre direttive in materia di accise che operano un espresso rinvio alla NC.
Decisione sulla prima e sulla seconda questione
Il Tribunale risponde che, per qualificare un prodotto come "tabacco da fumo" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE, non occorre basarsi sulle voci doganali della NC né sulle note esplicative della NC. In ragione di tale risposta, la seconda questione non richiede esame.
Validità della normativa alla luce della certezza del diritto e della legalità penale
Quanto alla terza questione, il Tribunale osserva che la direttiva 2011/64 e la NC perseguono obiettivi diversi e operano in settori diversi; la possibile divergenza di classificazione dello stesso prodotto non implica di per sé incertezza normativa incompatibile con la certezza del diritto o con l'articolo 49, paragrafo 1, della Carta. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il principio di certezza del diritto richiede norme chiare, precise e prevedibili, ma non esclude l'uso di nozioni ampie che vengano progressivamente precisate mediante i metodi ordinari di interpretazione. Inoltre, ai fini dell'articolo 49 della Carta, è sufficiente che il singolo possa sapere, sulla base del tenore della norma e dell'interpretazione giurisprudenziale, quali atti o omissioni possano far sorgere responsabilità penale. Nel caso di specie, l'interpretazione teleologica e letterale del diritto dell'Unione consentiva agli interessati di prevedere che il prodotto potesse rientrare nel tabacco da fumo ai sensi della direttiva 2011/64, indipendentemente dalla classificazione doganale ai fini della NC. La Corte richiama anche la sentenza Skonis ir kvapas, che aveva già escluso che le note esplicative della NC incidessero sulla definizione di sigari o sigaretti nella direttiva 2011/64. Pertanto, la differenza di disciplina non viola la certezza del diritto né il principio di legalità dei reati e delle pene.
Dispositivo
Il Tribunale dichiara che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE deve essere interpretato nel senso che, per qualificare un prodotto come "tabacco da fumo", non occorre basarsi sulle voci doganali della nomenclatura combinata e sulle relative note esplicative. Dichiara inoltre che l'esame della terza questione non ha rivelato elementi idonei a infirmare la validità della direttiva 2011/64/UE, del regolamento di esecuzione 2017/1925 e delle note esplicative della NC alla luce dell'articolo 49, paragrafo 1, della Carta e del principio di certezza del diritto.
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