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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-62/24

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 15 April 2026. — Independent Farmers Organisation of Ireland Ltd v European Commission. — Agriculture – Protected geographical indications – Registration of the name ‘Irish Grass Fed Beef’ – Opposition procedure – New scrutiny by the Commission following substantial amendments of the details published for the purposes of opposition – Right to be heard – Principle of good administration – Regulation (EU) No 1151/2012 – Plea of illegality. — Case T-62/24

Giurisprudenza europea62024TJ0062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento contro la registrazione della PGI "Irish Grass Fed Beef". Ha riconosciuto che, in caso di modifiche sostanziali del disciplinare dopo le consultazioni tra Stati interessati, deve essere avviata una nuova opposizione nazionale nello Stato membro d’origine dell’istanza, ma ha ritenuto che la Commissione avesse adempiuto ai propri obblighi sulla base degli elementi disponibili. È stato escluso sia un diritto del ricorrente a essere sentito direttamente dalla Commissione sia l’illegittimità del regolamento n. 1151/2012.

Registrazione della PGI "Irish Grass Fed Beef": portata dell’opposizione e obbligo di nuova procedura nazionale dopo modifiche sostanziali del disciplinare

La questione giuridica

Se, dopo la conclusione di una consultazione tra Irlanda e Regno Unito che ha comportato modifiche sostanziali al disciplinare della PGI "Irish Grass Fed Beef" e l’estensione del territorio protetto all’Irlanda del Nord, la Commissione dovesse: 1) garantire un nuovo contraddittorio/opposizione a livello nazionale in Irlanda; 2) consentire al ricorrente, stabilito nello Stato membro d’origine dell’istanza, di essere sentito davanti alla Commissione; 3) considerare la domanda modificata come una nuova domanda con la conseguente applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012; 4) dichiarare illegittimo il regolamento n. 1151/2012 per asserita impossibilità di partecipazione effettiva dell’interessato.

Principio di diritto

Quando, nel procedimento di registrazione di una denominazione protetta, le modifiche del disciplinare apportate dopo una opposizione sono sostanziali, l’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento n. 1151/2012 impone alla Commissione di ripetere l’esame e presuppone che lo Stato membro d’origine avvii una nuova procedura di opposizione nazionale per consentire agli interessati residenti o stabiliti in tale Stato di presentare obiezioni; tuttavia la Commissione non è tenuta a sindacare la legittimità della procedura nazionale né, in assenza di una specifica previsione applicabile, a garantire al ricorrente stabilito nello Stato membro d’origine un diritto di essere sentito direttamente davanti ad essa. Ne consegue che il regolamento di esecuzione che iscrive la PGI è valido e il ricorso va respinto; inoltre il regolamento n. 1151/2012 non è illegittimo, perché interpretato correttamente consente comunque la partecipazione degli interessati tramite la procedura nazionale e, in seguito a modifiche sostanziali, tramite una nuova fase oppositiva nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 17 TUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 CEDU
  • Regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 54 del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Regolamento delegato (UE) n. 664/2014
  • Articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014
  • Articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014
  • Regolamento (UE) 2021/2117
  • Regolamento (CEE) n. 2081/92
  • Articolo 2 TUE

Registrazione della PGI "Irish Grass Fed Beef"

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2666, con cui la Commissione ha iscritto nel registro la PGI "Irish Grass Fed Beef". La causa solleva questioni sul rapporto tra procedura di opposizione nazionale, esame della Commissione e tutela del diritto di essere sentiti nel sistema delle indicazioni geografiche.

Fatti e iter procedurale

L’istanza iniziale è stata presentata dall’Irlanda e sottoposta a procedura di opposizione nazionale. L’odierna ricorrente aveva presentato opposizione a livello nazionale, poi respinta dalle autorità irlandesi. Successivamente, la domanda è stata pubblicata a livello UE; il Regno Unito ha presentato opposizione ragionata, mentre l’opposizione della ricorrente davanti alla Commissione è stata dichiarata irricevibile perché l’istante era stabilita nello Stato membro da cui proveniva la domanda.

Dopo le consultazioni tra Irlanda e Regno Unito, il disciplinare è stato modificato in modo sostanziale, in particolare estendendo il territorio protetto all’Irlanda del Nord. La Commissione ha quindi riesaminato la domanda modificata e, non essendo state presentate opposizioni dopo la nuova pubblicazione, ha adottato il regolamento impugnato.

Pretese della ricorrente

La ricorrente ha dedotto cinque censure principali:

  • violazione del diritto di essere sentita, invocando l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e l’articolo 6 CEDU;
  • violazione dell’articolo 4 del regolamento delegato n. 664/2014;
  • violazione del principio di buona amministrazione per non aver trattato la domanda modificata come nuova domanda;
  • illegittimità del regolamento n. 1151/2012;
  • contestazione della propria capacità di agire, in quanto l’estensione della PGI avrebbe inciso direttamente sui suoi membri.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • gli articoli 49, 50 e 51 del regolamento n. 1151/2012, che disciplinano la domanda di registrazione, l’esame della Commissione e la procedura di opposizione;
  • l’articolo 53, relativo alle modifiche del disciplinare dopo la registrazione, utilizzato come elemento sistematico di interpretazione;
  • l’articolo 4 del regolamento delegato n. 664/2014, sulla procedura nazionale di opposizione nelle domande congiunte;
  • gli articoli 17 TUE e 4, paragrafo 3, TUE, per il principio di leale cooperazione e il ruolo della Commissione come garante dell’applicazione del diritto dell’Unione;
  • l’articolo 41 della Carta, quale fondamento del principio di buona amministrazione.

Sul diritto di essere sentiti

La prima censura viene respinta. Il Tribunale osserva anzitutto che l’articolo 6 CEDU è inoperante nei confronti della Commissione, che non è un "tribunale" ai sensi di tale disposizione.

Quanto all’articolo 41 della Carta, il Tribunale ribadisce che il diritto di essere sentiti non si applica, in linea generale, agli atti di portata generale, salvo che il legislatore UE abbia previsto espressamente una diversa garanzia procedurale. Il regolamento impugnato ha natura generale, perché consente a tutti gli operatori che soddisfano il disciplinare di utilizzare la denominazione protetta.

Di conseguenza, i diritti procedurali della ricorrente dipendono esclusivamente dal regolamento n. 1151/2012. Poiché gli articoli 49 e 51 consentono a soggetti stabiliti nello Stato membro d’origine di opporsi solo in sede nazionale e non direttamente davanti alla Commissione, la ricorrente non poteva invocare un diritto di essere sentita dalla Commissione nella fase finale di registrazione.

Sull’articolo 4 del regolamento delegato n. 664/2014

La seconda censura è anch’essa respinta. L’articolo 4 del regolamento delegato n. 664/2014 riguarda le domande congiunte ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 e impone che le corrispondenti opposizioni nazionali siano svolte in tutti gli Stati membri interessati.

Il Tribunale rileva però che nel caso di specie non vi era una vera domanda congiunta formalmente presentata da più gruppi; esisteva inizialmente una sola domanda irlandese. Il fatto che, dopo le consultazioni, la domanda abbia finito per riguardare anche l’Irlanda del Nord non la trasforma automaticamente in una domanda congiunta ai sensi della norma citata. Inoltre, l’articolo 4 vincola gli Stati membri, non la Commissione.

Sulla buona amministrazione e sulla necessità di una nuova opposizione nazionale

La terza censura è il nucleo della controversia ed è trattata in modo ampio. Il Tribunale afferma che, quando i dettagli del disciplinare pubblicato sono stati sostanzialmente modificati a seguito delle consultazioni ex articolo 51, paragrafo 3, il sistema degli articoli 49-51 del regolamento n. 1151/2012, letto alla luce della buona amministrazione, implica la necessità di una nuova procedura nazionale di opposizione nello Stato membro d’origine.

La conclusione deriva da una lettura letterale, sistematica e teleologica:

  • il testo degli articoli 49-51 non prevede espressamente una nuova procedura nazionale, ma neppure la esclude;
  • il rinvio all’articolo 50 e la necessità di una nuova pubblicazione della domanda modificata presuppongono una nuova fase di opposizione per i soggetti stabiliti in altri Stati membri;
  • il precedente regime del regolamento n. 2081/92 confermava che, dopo modifiche sostanziali a seguito di un’opposizione, la procedura doveva ripartire, anche sul piano nazionale.

Il Tribunale conclude quindi che l’Irlanda avrebbe dovuto organizzare una nuova opposizione nazionale per la domanda modificata.

Obblighi della Commissione e comportamento concreto nel caso di specie

Pur riconoscendo tale obbligo in capo allo Stato membro, il Tribunale precisa che la Commissione, nel ripetere l’esame ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 4, deve tener conto dei risultati delle consultazioni e verificare, in applicazione della buona amministrazione, che la nuova fase nazionale sia stata effettivamente avviata.

Nel caso concreto, dagli scambi di email emerge che la Commissione aveva raccomandato all’Irlanda di ripubblicare il disciplinare modificato e aveva chiesto conferma dell’eventuale presentazione di opposizioni; l’Irlanda aveva risposto di non averne ricevute. Il Tribunale ritiene che, sulla base di tali elementi, la Commissione non avesse motivo di dubitare seriamente della concreta attivazione della procedura nazionale e non fosse tenuta a pretendere ulteriori prove.

Viene inoltre ribadito che la Commissione non ha competenza a controllare la legittimità della fase nazionale: tale controllo spetta allo Stato membro, cui il regolamento attribuisce autonomia decisionale nella fase nazionale. Perciò eventuali irregolarità della procedura nazionale non possono essere imputate alla Commissione per invalidare il regolamento di esecuzione.

Illegittimità del regolamento n. 1151/2012

La quarta censura viene respinta perché costruita su un presupposto errato. Il Tribunale osserva che il regolamento n. 1151/2012, correttamente interpretato, consente la partecipazione degli interessati tramite opposizione nazionale e, in caso di modifiche sostanziali della domanda, tramite una nuova opposizione nello Stato membro d’origine. Non vi è dunque una lacuna tale da rendere il regolamento illegittimo.

Esito del giudizio

Poiché tutte le censure sono respinte, il Tribunale rigetta integralmente il ricorso senza dover esaminare la ricevibilità dell’azione. Le spese sono poste a carico della ricorrente; Irlanda, Parlamento e Consiglio sopportano le proprie spese come intervenienti.

Principi affermati

La pronuncia afferma in particolare che:

  • il diritto di essere sentiti dell’articolo 41 della Carta non si applica, di regola, agli atti di portata generale;
  • nella procedura di registrazione di una PGI, se il disciplinare è sostanzialmente modificato dopo le consultazioni, lo Stato membro d’origine deve avviare una nuova opposizione nazionale;
  • la Commissione deve verificare con diligenza l’esistenza di tale fase, ma non può sostituirsi allo Stato membro nel controllo della sua regolarità;
  • la mancata possibilità di un’opposizione diretta davanti alla Commissione, per chi è stabilito nello Stato membro d’origine, non rende illegittimo il sistema del regolamento n. 1151/2012.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografiche protetteprocedimento amministrativo UEdiritto di difesabuona amministrazione

Testo integrale

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