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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46339/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha censurato la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata. In particolare ha rilevato che la condanna si è basata su dichiarazioni accusatorie generiche (di Salvatore Marfè e Daniele Pandolfi) che indicano la sua partecipazione all'aggressione senza descriverne il ruolo concreto, e che non è stata adeguatamente verificata la specificità e il reciproco riscontro delle dichiarazioni. Inoltre è stata rimproverata la mancata verifica della compatibilità del racconto di Marfè e Pandolfi con le dichiarazioni (in parte) difformi di Rosario De Stefano. Infine è stato contestato l'accertamento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. (agevolazione di associazione mafiosa e uso del cd. metodo mafioso), per assenza di prova dell'appartenenza o del dolo specifico di agevolazione e per carenza nell'accertamento del profilo modale del metodo mafioso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (in particolare il primo motivo) ritenendo la motivazione della Corte d'appello insufficiente e carente. Ha ritenuto che le dichiarazioni accusatorie fossero presentate in termini generici, privi della specificità necessaria a farne emergere un riscontro individualizzante nei confronti dell'imputato, e che la Corte d'appello non avesse adeguatamente illustrato la figura del ricorrente nel contesto criminale né spiegato le premesse per attribuirgli un ruolo esecutivo. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il fatto rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli (con riserva di ulteriore esame del secondo motivo).

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (aggravante per favoreggiamento/agevolazione di associazione di tipo mafioso)

    menzionata nella sentenza come "l'aggravante di cui all'art. 416-bis, 1° comma, cod. pen."

    La Corte osserva che l'aggravante richiede il dolo specifico di agevolazione dell'associazione mafiosa e l'accertamento del "metodo mafioso"; secondo la Cassazione tali elementi non risultano adeguatamente provati nel giudizio impugnato

  • Principio giurisprudenziale (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, Rv. 274151)

    ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato

    La Corte richiama il principio secondo cui la mera conferma dell'evento da parte di altri non è sufficiente: il riscontro deve fornire elementi specifici che colleghino il fatto alla persona dell'imputato, ossia deve avere valore individualizzante

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di chiamata in correità o le dichiarazioni dei collaboratori devono essere specifiche e descrittive del ruolo concreto dell'imputato; la mera indicazione della presenza o della partecipazione senza dettagli non basta a fondare la condanna.
  • Il giudice deve motivare in modo compiuto la valutazione di attendibilità e il reciproco riscontro tra dichiarazioni, illustrando come e in quali punti il racconto degli accusatori si sovrappone e fornisce elementi individualizzanti.
  • Per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis è necessario accertare il dolo specifico di agevolazione dell'associazione mafiosa e la sussistenza del "metodo mafioso"; l'appartenenza o l'intento non possono essere presunti senza adeguata istruttoria e motivazione.
  • Se la motivazione è carente sul punto essenziale dell'individuazione del ruolo dell'imputato, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio; ciò consente al giudice di merito di integrare le indagini o chiarire il quadro probatorio.
  • Il rinforzo probatorio tra dichiarazioni deve portare non solo a confermare il fatto ma a collegarlo in modo preciso alla persona dell'imputato: in assenza di tale collegamento il vizio di motivazione può essere decisivo.

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