Cassazione Penale, Sentenza n. 21935/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specifici motivi e perché le censure riportate nell'appello riguardavano un reato diverso da quello di condanna. Con unico motivo per cassazione si deduceva violazione dell'art. 111-bis c.p.p.: il difensore aveva tempestivamente trasmesso l'atto di appello via PEC ma la Cancelleria aveva segnalato un problema tecnico relativo alla firma digitale dell'allegato (la procura speciale). In seguito il difensore aveva depositato copia cartacea che, per errore materiale, non corrispondeva all'atto PEC. Lamentava che la Corte d'appello non aveva tenuto conto di tali circostanze tecniche che avevano compromesso il diritto di difesa e che l'omessa firma digitale dell'allegato non poteva comportare l'inammissibilità dell'impugnazione, sia per la normativa vigente sia per la giurisprudenza che limita gli effetti sanzionatori a carico di violazioni formali non essenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il primo invio via PEC aveva validamente instaurato il rapporto processuale e che la mancata verifica della firma digitale riguardava la procura speciale (un allegato non inerente al contenuto dell'impugnazione). Richiamando la disciplina di cui all'art. 87-bis d.lgs. 150/2022 e la giurisprudenza che vieta l'eccesso di formalismo, la Corte ha stabilito che l'omessa firma digitale dell'allegato non comporta l'inammissibilità. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono rimessi alla Corte d'appello per il prosieguo del giudizio, con indicazione di verificare, ove del caso, anche l'eventuale estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 111-bis cod. proc. pen.
art. 111-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come parametro di garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il mancato considerare le circostanze tecniche abbia potuto ledere tali garanzie.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di sindacare un error in procedendo; la Corte può esaminare direttamente gli atti quando è dedotta la violazione procedurale.
art. 87-bis, comma 3, d.lgs. 150/2022
art. 87-bis, comma 3, d.lgs 150 del 2022
Stabilisce modalità di sottoscrizione digitale e indicazione degli allegati per le impugnazioni in formato informatico; la Corte osserva però che la legge non prevede espressamente l'inammissibilità per la mancata firma digitale degli allegati non essenziali.
art. 24, comma 6-bis, legge 18/12/2020, n. 176
art. 24, comma 6-bis, legge 18/12/2020, n. 176
Richiamata nella giurisprudenza come precedente criterio su inammissibilità per assenze formali; la Corte ha richiamato l'orientamento che limita l'effetto sanzionatorio delle omissioni formali non essenziali.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. dalla L. 18/12/2020)
art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020
Norma procedurale che ha dispensato il procedimento a trattazione scritta quando non richiesta discussione orale; richiamata per la trattazione del ricorso in Cassazione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Principio richiamato per sostenere che l'accesso al processo deve essere concreto ed effettivo e che le autorità nazionali devono evitare eccessi di formalismo che possano tradursi in sostanziale diniego di giustizia.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione digitale di allegati non essenziali (es. procura speciale) non dovrebbe determinare automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione; il giudice deve valutare la rilevanza dell'allegato rispetto al contenuto dell'impugnazione.
- Quando si deduce un errore in procedendo il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti processuali: le questioni di fatto formative della decisione d'inammissibilità devono poter essere investigate dalla Cassazione se viene prospettata una violazione procedurale.
- I problemi tecnici di trasmissione telematica (PEC, firme digitali) richiedono che le cancellerie comunichino chiaramente le ragioni del diniego e che il difensore documenti i tentativi di regolarizzazione; la prova del primo invio tempestivo è determinante.
- Il principio di conservazione degli atti e il divieto di eccessivo formalismo impongono che le sanzioni processuali siano proporzionate alla gravità della violazione formale per non ledere il diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU).
- In caso di disallineamento tra un deposito telematico valido e un successivo deposito cartaceo difforme per errore materiale, prevale il primo atto valido e il secondo, se causato da comunicazione della cancelleria, non deve ledere la posizione dell'appellante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21659/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21661/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21662/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21689/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21851/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21853/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →