Sentenza del 24/08/2018 n. 21060 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la legittimità dell'accertamento. L'accertamento riguardava ricavi non contabilizzati per Euro 111.258,46, vendite complessive per Euro 2.680.477,46 e costi indebitamente dedotti per Euro 4.572,98. La ricorrente ha contestato, tra l'altro, la validità dell'appello dell'Agenzia per asserita mancanza dell'autorizzazione, l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale, l'utilizzo delle medie aritmetiche anziché ponderate per il calcolo del ricarico, una presunta mutatio libelli sul rilievo n. 6, l'omessa pronuncia e la carenza di specificità dei motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché nuovi e comunque infondati: dopo l'istituzione delle Agenzie fiscali, l'autorizzazione prevista dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 non condizionava più la possibilità dell'Agenzia di proporre appello; la norma è stata successivamente abrogata per gli appelli notificati dopo il 26 marzo 2010. Il motivo sulla motivazione è stato ritenuto infondato, poiché la Commissione regionale aveva esaminato in modo completo e logico l'inattendibilità delle scritture, le rimanenze generiche, le elevate giacenze di cassa, l'assenza di remunerazione dei soci amministratori, il calcolo dei ricarichi e la non inerenza di vari costi. I motivi relativi al rilievo n. 6 sono stati respinti perché su tale punto si era formato il giudicato interno, non essendo stato impugnato dall'Agenzia. Sono stati inoltre respinti i motivi sulla genericità dell'appello e sulla rivalutazione dei fatti, ritenuta preclusa in sede di legittimità. Non è stata adottata alcuna decisione sulle spese, poiché l'Agenzia non aveva depositato controricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2
Prevedeva la previa autorizzazione degli uffici periferici per la proposizione dell'appello.
La Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha ritenuto che la disposizione non fosse più applicabile dopo l'istituzione delle Agenzie fiscali, poiché gli uffici ministeriali indicati dalla norma erano stati soppressi e le relative competenze erano state trasferite alle Agenzie.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57
Ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo loro la gestione delle funzioni precedentemente esercitate dagli uffici del Ministero delle finanze.
La norma ha determinato il trasferimento alle Agenzie fiscali dei poteri e delle competenze in materia tributaria, rendendo non necessario il sistema autorizzatorio riferito ai precedenti uffici ministeriali.
D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1
Ha abrogato l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 per gli appelli notificati dopo il 26 marzo 2010.
L'abrogazione legislativa ha recepito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'autorizzazione non costituiva più un requisito per l'appello delle Agenzie fiscali.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
I motivi di appello tributario devono essere specifici e riferiti alla decisione impugnata. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'appello dell'Agenzia soddisfacesse tale requisito.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove. La Corte ha escluso che l'Agenzia avesse modificato l'oggetto della controversia e ha rilevato che il rilievo n. 6 non era stato devoluto al giudice regionale, con conseguente giudicato interno.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La Corte ha distinto l'omessa pronuncia dalla mera contestazione della motivazione o della valutazione data dal giudice a una domanda.
Codice di procedura civile, art. 360
Delimita i motivi del ricorso per Cassazione. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione dei documenti e dei fatti già esaminati dai giudici di merito, salvo specifici vizi giuridici o motivazionali.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di Cassazione; la società si è avvalsa di tale facoltà senza che ciò modificasse l'esito del giudizio.
Massime di principio
- Le Agenzie fiscali possono proporre appello senza la previa autorizzazione prevista dall'originario art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto tale previsione era riferita a uffici ministeriali non più esistenti; inoltre la norma è stata abrogata per gli appelli notificati dopo il 26 marzo 2010.
- Le eccezioni processuali devono essere sollevate tempestivamente nel grado di giudizio pertinente. Una contestazione proposta per la prima volta in Cassazione è normalmente inammissibile.
- Nel giudizio di Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei documenti. Occorre dimostrare un effettivo errore di diritto, un'omessa pronuncia oppure una motivazione radicalmente carente o illogica.
- Scritture contabili generiche o inattendibili, rimanenze non analiticamente classificate, elevate disponibilità di cassa, assenza di remunerazione degli amministratori e costi privi di chiara inerenza possono costituire, considerati congiuntamente, elementi idonei a sostenere un accertamento presuntivo.
- I costi deducibili devono essere documentati e inerenti all'attività d'impresa. Fatture prive dell'identificazione del bene o del servizio, spese riferibili a soggetti estranei all'impresa o acquisti non collegati all'attività possono essere disconosciuti.
- Quando una parte dell'accertamento non viene impugnata in appello, su quella parte può formarsi il giudicato interno; il giudice del grado successivo non può riesaminarla.
- La qualificazione di un vizio come omessa pronuncia o insufficiente motivazione deve corrispondere al contenuto effettivo della censura: contestare il modo in cui il giudice ha valutato una domanda riguarda normalmente la motivazione, non l'art. 112 c.p.c.
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