Tribunale, Sentenza T-14/23
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 23 October 2024. — UI v European Commission. — Civil service – Officials – Recruitment – Notice of competition – Open competition EPSO/AST-SC/10/20 – Decision not to admit the applicant to the next stage of the competition – Manifest error of assessment. — Case T-14/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della commissione giudicatrice che aveva confermato l’esclusione di UI dal concorso EPSO/AST-SC/10/20 per insufficiente esperienza professionale. Pur riconoscendo che la commissione può fissare criteri applicativi per verificare la pertinenza dell’esperienza, il Tribunale constata un manifesto errore di valutazione nell’analisi di una delle esperienze professionali della candidata. La Commissione è condannata alle spese.
Concorso EPSO/AST-SC/10/20: legittimità dell’esclusione di una candidata per insufficiente esperienza professionale direttamente collegata alle mansioni richieste e sindacato del Tribunale sul criterio del 50% di attività segretariali.
La questione giuridica
Se la commissione giudicatrice abbia violato il bando di concorso introducendo criteri non previsti, in particolare un criterio percentuale minimo del 50% di mansioni segretariali, e se, nell’applicazione del bando, abbia commesso un manifesto errore di valutazione nel non riconoscere come pertinenti talune esperienze professionali della candidata.
Principio di diritto
La commissione giudicatrice di un concorso dell’Unione è vincolata al bando, ma dispone di un ampio margine di valutazione nell’apprezzare la pertinenza dell’esperienza professionale dei candidati; tale margine può essere sindacato solo in caso di manifesto errore. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto legittimo, in astratto, il criterio del 50% di mansioni segretariali come parametro di coerenza con il bando, ma ha annullato la decisione perché, applicando quel criterio, la commissione aveva erroneamente escluso una significativa esperienza della candidata che, per la maggior parte delle attività descritte, corrispondeva alle mansioni indicate nel bando, rendendo implausibile la valutazione compiuta.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 3, secondo trattino, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso EPSO/AST-SC/10/20: esclusione dalla fase successiva per esperienza professionale non ritenuta sufficiente
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da una candidata a un concorso generale per segretari dell’Unione europea, bandito nell’ambito dell’EPSO/AST-SC/10/20. Il Tribunale è chiamato a verificare la legittimità della decisione della commissione giudicatrice che ha confermato la mancata ammissione della candidata alla fase successiva del concorso per carenza di esperienza professionale direttamente collegata alle mansioni richieste.
Fatti e procedimento amministrativo
Il bando di concorso, pubblicato il 25 giugno 2020, mirava a costituire una lista di riserva per il reclutamento di segretari nella AST-SC. La candidata aveva presentato domanda per il grado SC 2 ed era inizialmente ammessa alle prove preliminari e al test sulle competenze informatiche. Con lettera del 7 marzo 2022, la commissione giudicatrice le comunicava però il mancato accesso alla fase successiva, ritenendo che non disponesse di almeno sette anni di esperienza professionale direttamente collegata alla natura delle mansioni.
La candidata presentava una richiesta di riesame, respinta con decisione del 2 maggio 2022. Successivamente proponeva un reclamo amministrativo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ritenuto respinto per silenzio il 7 ottobre 2022 e poi respinto espressamente il 27 ottobre 2022.
Oggetto del ricorso e ricevibilità delle conclusioni
La candidata chiedeva l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 2 maggio 2022 e, in via principale, anche della decisione implicita di rigetto del reclamo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, oltre che, in subordine, della decisione espressa del 27 ottobre 2022.
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 3, secondo trattino, dello Statuto, quando un reclamo è respinto dapprima per silenzio e poi con decisione espressa prima della scadenza del termine per proporre ricorso, tale termine decorre nuovamente. Le conclusioni rivolte contro la decisione espressa del 27 ottobre 2022 sono quindi ricevibili. Tuttavia, poiché il reclamo e il suo rigetto fanno parte di una procedura amministrativa complessa e la decisione espressa non contiene un contenuto autonomamente lesivo, il giudice considera che l’atto effettivamente lesivo resti la decisione della commissione giudicatrice, da esaminare alla luce della motivazione successivamente fornita dall’amministrazione.
Normativa e principi sul controllo del giudice
Il Tribunale ribadisce che la commissione giudicatrice è vincolata al testo del bando di concorso, il quale deve informare con precisione gli interessati sulle condizioni di ammissione e sui documenti richiesti. Allo stesso tempo, la commissione dispone di un margine di discrezionalità nel valutare la natura e la durata dell’esperienza professionale precedente e il nesso con i requisiti del posto.
Ne consegue che il controllo giurisdizionale è limitato al sindacato sul manifesto errore di valutazione. Un errore è manifesto solo quando risulta agevolmente rilevabile e quando gli elementi prodotti dal ricorrente rendono implausibile l’apprezzamento della commissione. Il candidato, inoltre, deve fornire nel formulario tutte le informazioni necessarie, poiché la commissione non è tenuta a svolgere indagini autonome.
Primo motivo: asserita violazione del bando di concorso
La candidata sosteneva che la commissione avesse introdotto criteri non previsti dal bando, interpretando in modo restrittivo le mansioni pertinenti e riferendosi ai titoli delle posizioni lavorative anziché alle attività effettivamente svolte. Contestava inoltre il criterio del 50% di mansioni segretariali per riconoscere l’esperienza come pertinente.
Il Tribunale respinge questo motivo. Osserva che il bando descriveva le mansioni in termini ampi e che la commissione poteva, senza contraddire il bando, adottare un criterio volto a distinguere tra attività segretariali svolte come attività principale e attività meramente accessorie. Il criterio del 50% è ritenuto compatibile con la lettera e con la finalità del bando, anche alla luce dell’articolo 27 dello Statuto, che impone di reclutare funzionari del più alto livello di capacità ed efficienza. Il Tribunale aggiunge che la candidata non ha dimostrato che la commissione si sia realmente basata solo sui titoli dei posti o abbia ristretto indebitamente la platea dei candidati.
Secondo motivo: manifesto errore di valutazione nell’applicazione del bando
La candidata sosteneva che, anche ammettendo la legittimità del criterio applicativo, la commissione avesse commesso diversi manifesti errori nel valutare tre esperienze professionali dichiarate nel formulario. Il Tribunale ricorda che l’esame deve basarsi esclusivamente sulle informazioni fornite dal candidato e che, secondo il bando, il controllo dell’ammissibilità si effettua sulla base dei dati inseriti nella candidatura online.
Con riferimento a una specifica esperienza professionale di oltre 18 anni, il Tribunale procede a un confronto analitico tra le mansioni dichiarate e quelle indicate nel bando. Rileva che la maggior parte delle attività descritte dalla candidata corrispondeva alle mansioni segretariali elencate nel bando, tra cui il supporto all’organizzazione e al coordinamento delle attività, la gestione dei documenti e delle richieste di azione, la preparazione e il controllo dei documenti, l’aggiornamento delle banche dati e la diffusione delle informazioni. In tale contesto, la risposta fornita dalla Commissione in udienza mostrava che l’approccio seguito dalla commissione giudicatrice era incoerente con l’asserita flessibilità dell’interpretazione del bando.
Di conseguenza, gli elementi prodotti dalla candidata rendevano implausibile la valutazione compiuta dalla commissione almeno con riguardo a quella esperienza professionale. Il Tribunale conclude pertanto per l’esistenza di un manifesto errore di valutazione.
Decisione e conseguenze
Poiché l’applicazione del criterio del 50% all’esperienza professionale in questione avrebbe consentito alla candidata di accedere alla fase successiva del concorso, il Tribunale annulla la decisione della commissione giudicatrice del 2 maggio 2022. La Commissione europea è condannata alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Principio affermato
La commissione giudicatrice può adottare criteri applicativi per valutare la pertinenza dell’esperienza professionale dei candidati, purché tali criteri non contraddicano né restringano il bando di concorso. Tuttavia, quando l’applicazione di tali criteri conduce a escludere un’esperienza che, in base alle mansioni concretamente descritte dal candidato, corrisponde in larga parte alle funzioni indicate nel bando, il giudice può constatare un manifesto errore di valutazione e annullare la decisione di esclusione.
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