Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-634/22

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 23 October 2024. — ZR v European Union Intellectual Property Office. — Civil service – Recruitment – Notice of competition – Open Competition EUIPO/AD/01/17 – Article 266 TFEU – Decision to award financial compensation adopted in compliance with a judgment of the General Court – Measures necessary to comply with a judgment delivered in an action for annulment – Unlimited jurisdiction – Liability. — Case T-634/22

Giurisprudenza europea62022TJ0634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione con cui EUIPO aveva dato esecuzione a una precedente sentenza di annullamento riconoscendo a ZR una compensazione di EUR 5 000, ritenendo che l’Agenzia non avesse correttamente considerato la perdita di chance di essere assunta. Esclude, invece, che le soluzioni alternative invocate dalla ricorrente fossero praticabili o conformi alla normativa sui concorsi e respinge il motivo fondato sulla parità di trattamento. Esercitando la propria giurisdizione illimitata, il Tribunale fissa direttamente la compensazione equitativa in EUR 10 000 e respinge il resto del ricorso.

Civile pubblico impiego: implementazione di una sentenza di annullamento in materia di concorso, poteri dell’amministrazione ex articolo 266 TFUE e quantificazione del risarcimento per perdita di chance.

La questione giuridica

Se EUIPO avesse correttamente eseguito la precedente sentenza di annullamento del Tribunale ai sensi dell’articolo 266 TFUE, scegliendo una misura idonea a rimediare all’irregolarità del concorso; se la diversa soluzione adottata rispetto ad altro candidato violasse il principio di parità di trattamento; e se, nel fissare una compensazione di EUR 5 000, l’Agenzia dovesse invece considerare la perdita di chance di essere assunta come funzionaria.

Principio di diritto

Quando, in esecuzione di una sentenza di annullamento resa in materia di concorso, le altre misure possibili non sono praticabili, l’istituzione può ricorrere a una compensazione pecuniaria, ma tale compensazione deve tenere conto anche della perdita reale e definitiva di chance subita dal candidato; se l’importo fissato non considera tale pregiudizio, la decisione viola l’articolo 266 TFUE ed è annullabile. Il Tribunale, nell’esercizio della sua giurisdizione anche illimitata nelle controversie pecuniarie di pubblico impiego, può quindi sostituire alla somma annullata una compensazione equitativa adeguata, qui determinata in EUR 10 000. Non sussiste violazione del principio di parità di trattamento se il diverso esito rispetto ad altro candidato è giustificato da situazioni non comparabili e dall’assenza di un accordo equivalente con il ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 91, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 29 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale

Esecuzione di una sentenza di annullamento in materia di concorso e compensazione pecuniaria

La pronuncia riguarda un ricorso del personale ex articolo 270 TFUE proposto da ZR contro EUIPO. La controversia nasce dall’esecuzione della precedente sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2021 nella causa T-610/18, con cui era stata annullata per irregolarità procedurale la decisione del consiglio di selezione relativa al concorso EUIPO/AD/01/17.

Fatti e procedimento principale

EPSO aveva pubblicato nel 2017 il bando del concorso aperto EUIPO/AD/01/17 per la costituzione di una lista di riserva per amministratori nel settore della proprietà intellettuale. ZR aveva sostenuto le prove dell’assessment centre, ma non era stata iscritta nella lista di riserva. Dopo il rigetto della richiesta di riesame e del reclamo, ZR aveva adito il Tribunale con ricorso ex articolo 270 TFUE.

Con la sentenza del 13 gennaio 2021, il Tribunale aveva annullato la decisione del 7 marzo 2018 che, a seguito del riesame, aveva confermato la mancata iscrizione in lista. La censura accolta riguardava la violazione della regola di stabilità nella composizione del consiglio di selezione, ritenuta essenziale per l’uguaglianza di trattamento, la coerenza della valutazione e l’obiettività della selezione. Nella stessa sentenza il Tribunale aveva respinto la richiesta, formulata in via sostanzialmente equitativa, di trovare una “giusta soluzione” per rimediare al danno, osservando che spettava all’istituzione, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, adottare i necessari provvedimenti di esecuzione.

Esecuzione della sentenza e decisione impugnata

Successivamente EUIPO aveva avviato un dialogo con la ricorrente e le aveva prospettato diverse soluzioni: riapertura del concorso con nuove prove orali, applicazione di un correttivo e iscrizione nella lista, oppure compensazione finanziaria. Dopo il fallimento del confronto, l’Agenzia aveva adottato il 14 dicembre 2021 la decisione impugnata, riconoscendo a ZR una somma di EUR 5 000 quale compensazione ex aequo et bono, ritenendo che le altre opzioni non fossero praticabili o conformi alle esigenze di imparzialità e parità di trattamento.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente contestava la decisione sotto quattro profili sostanziali:

  • violazione dell’articolo 266 TFUE per non aver eseguito correttamente la sentenza del 2021;
  • violazione del principio di parità di trattamento, perché un altro candidato coinvolto nel medesimo concorso avrebbe ottenuto una soluzione più favorevole;
  • illegittimità della quantificazione della compensazione, in quanto non sarebbe stata considerata la perdita di chance di essere assunta come funzionaria;
  • violazione dei diritti della difesa, del diritto a un equo processo, del principio di buona amministrazione, del dovere di diligenza e dell’obbligo di motivazione.

Normativa e principi richiamati

Il Tribunale richiama in particolare l’articolo 266 TFUE, che impone all’istituzione o all’organo autore dell’atto annullato di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza di annullamento. Richiama inoltre la giurisprudenza sull’ampio margine di discrezionalità dell’amministrazione nell’individuare la misura di esecuzione, purché coerente con la sentenza e con il diritto dell’Unione. In materia di pubblico impiego valorizza anche l’articolo 91, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto dei funzionari, che conferisce giurisdizione illimitata nelle controversie pecuniarie.

Valutazione delle soluzioni alternative prospettate da EUIPO

Quanto alla riapertura del concorso e alla ripetizione delle prove orali per la sola ricorrente, il Tribunale osserva che la violazione accertata nella precedente sentenza derivava dal fatto che i membri del consiglio di selezione avevano partecipato a un numero insufficiente di prove, compromettendo la coerenza della valutazione. Un nuovo test per la sola ZR, svolto da un collegio non perfettamente sovrapponibile a quello che aveva esaminato gli altri candidati, non avrebbe eliminato quel vizio e avrebbe anzi creato una disparità significativa rispetto agli altri concorrenti.

Quanto all’ipotesi del correttivo e dell’iscrizione diretta nella lista di riserva, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il correttivo è ammissibile solo se consente di identificare un gruppo specifico di candidati favoriti e uno svantaggiato, applicando criteri oggettivi e trasparenti. Nel caso di specie, la soluzione proposta dalla ricorrente equivaleva però a un’inclusione diretta in lista, incompatibile con l’obiettivo del concorso, con l’articolo 27 dello Statuto e con il principio di parità di trattamento, poiché avrebbe esonerato la candidata da una parte della procedura selettiva.

Parità di trattamento e confronto con il caso Helbert

La ricorrente sosteneva che EUIPO avesse trattato in modo più favorevole il candidato del caso Helbert, relativo allo stesso concorso. Il Tribunale respinge il motivo rilevando che le situazioni non erano comparabili: nel caso Helbert il candidato era già funzionario di EUIPO e aveva concluso un accordo con l’Agenzia nel corso dei negoziati; nel caso di ZR, invece, la ricorrente era una agente temporanea e il dialogo non aveva condotto a un’intesa equivalente. Pertanto la diversa soluzione non integra una violazione dell’articolo 20 della Carta.

Perdita di chance e illegittimità della compensazione di EUR 5 000

Il punto decisivo della sentenza riguarda la quantificazione della compensazione. Il Tribunale afferma che, quando le altre misure di esecuzione non sono praticabili, la compensazione pecuniaria deve riparare il danno derivante dall’illegittimità, e nel caso concreto tale danno consiste nella perdita di opportunità di essere nominata funzionaria in seguito al concorso. La perdita di chance era reale e definitiva, poiché ZR era la candidata meglio classificata tra quelle non inserite nella lista e la possibilità di un’assunzione successiva era ormai preclusa.

Il Tribunale constata però che non è possibile determinare con precisione la probabilità di assunzione, né stabilire quale posizione ZR avrebbe occupato in lista, perché non è certo che, senza l’irregolarità, sarebbe stata inserita tra i vincitori. In tale situazione, applica il criterio equitativo e ritiene che una compensazione di EUR 10 000 sia congrua per rimediare alla perdita di chance. Di conseguenza annulla la decisione nella parte in cui riconosceva solo EUR 5 000 e sostituisce direttamente tale importo con una condanna al pagamento di EUR 10 000.

Domanda di risarcimento autonoma e irricevibilità parziale

La ricorrente aveva anche chiesto un ulteriore risarcimento per danni materiali e morali derivanti, secondo lei, dalla mancanza di diligenza di EUIPO nella gestione del dossier. Il Tribunale respinge tale domanda: per il danno morale la censura era formulata in modo generico e, per il preteso ritardo o difetto di diligenza, non risultava che fosse stata presentata una specifica richiesta risarcitoria nella fase amministrativa prevista dall’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto. La domanda relativa al danno materiale è dichiarata inammissibile perché non descritta.

Dispositivo e conseguenze pratiche

Il Tribunale:

  • annulla la decisione del 14 dicembre 2021 nella parte in cui riconosceva a ZR soltanto EUR 5 000;
  • respinge il ricorso per il resto;
  • condanna EUIPO a versare a ZR EUR 10 000 a titolo di compensazione;
  • condanna EUIPO alle spese.

Per la pratica professionale, la pronuncia conferma che l’esecuzione di una sentenza di annullamento in materia di concorso non può tradursi in una soluzione meramente simbolica: se la ripetizione della prova o la ricostituzione della procedura non sono realisticamente praticabili, l’istituzione deve valorizzare in modo effettivo la perdita di chance del candidato leso e motivare in modo puntuale la quantificazione della somma offerta.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego dell’unioneconcorsi e selezioniresponsabilità extracontrattuale e perdita di chanceprincipio di uguaglianzaesecuzione delle sentenze di annullamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.