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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-281/22

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 23 October 2024. — Xpand Consortium and Others v European Commission. — Public service contracts – Tendering procedure – Development, implementation, maintenance/operations, advice and consultancy services in accounting/finance and financial IT systems – Cancellation of the procurement procedure – Article 171 of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 – Obligation to state reasons. — Case T-281/22

Giurisprudenza europea62022TJ0281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva cancellato il lotto 2 di una gara per servizi IT finanziari. Pur respingendo l’eccezione di irricevibilità, il Tribunale rileva d’ufficio un difetto di motivazione: la Commissione si era limitata a richiamare, in termini troppo generici, la non conformità di alcuni criteri di selezione al regolamento finanziario. Le spiegazioni inviate un mese dopo non possono sanare il vizio, perché la motivazione deve risultare dall’atto notificato.

Annullamento della decisione della Commissione che cancella una procedura di gara pubblica per insufficiente motivazione ai sensi dell’articolo 171 del regolamento finanziario

La questione giuridica

Nel ricorso diretto ex articolo 263 TFUE, le questioni principali riguardavano: (i) l’ammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire dopo la cancellazione della procedura; (ii) se la decisione di cancellazione della procedura di gara fosse sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 171, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046; (iii) se potessero essere prese in considerazione le spiegazioni integrative fornite dalla Commissione dopo la notifica della decisione.

Principio di diritto

La decisione con cui la Commissione cancella una procedura di gara deve contenere, sin dalla notifica, una motivazione chiara e univoca che consenta agli interessati di comprendere le ragioni concrete della cancellazione e al giudice dell’Unione di esercitare il controllo di legittimità; non basta una formula generica che richiami, in modo indistinto, la non conformità di alcuni criteri di selezione, né possono supplire spiegazioni integrative rese successivamente, poiché l’articolo 171 del regolamento finanziario esige una decisione motivata e comunicata quanto prima. In difetto di tale motivazione, la decisione è annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 170 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 171 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

Annullamento della cancellazione di una gara pubblica per difetto di motivazione

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione sesta, si pronuncia su un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da un raggruppamento di operatori economici contro la decisione della Commissione che aveva cancellato una procedura di gara relativa a servizi di sviluppo, manutenzione e consulenza in materia di sistemi informatici contabili/finanziari. La controversia riguarda in particolare il lotto n. 2 della procedura BUDG 19/PO/04, annullato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 171 del regolamento finanziario.

Fatti e procedimento principale

La Commissione aveva pubblicato il bando di gara il 25 novembre 2020. Il lotto n. 2, denominato "IT SAP", era destinato alla fornitura di servizi in ambito di sviluppo e gestione di sistemi IT finanziari e contabili, per un valore stimato di 545 milioni di euro al netto IVA su quattro anni.

Il consorzio Xpand Consortium, insieme alle società NTT Data Belgique, Sopra Steria Benelux e Fujitsu Technology Solutions, aveva presentato offerta per il lotto n. 2. Con comunicazione dell’11 febbraio 2022 la Commissione li informava che la loro offerta era stata accettata. Pochi giorni dopo, il 3 marzo 2022, la Commissione cancellava però la procedura di gara per entrambi i lotti, affermando che alcuni criteri di selezione non erano conformi al regolamento finanziario.

Successivamente, su richiesta degli offerenti, la Commissione forniva il 8 aprile 2022 ulteriori chiarimenti: secondo la sua ricostruzione, il service level agreement non poteva essere qualificato come criterio minimo di selezione relativo alla capacità tecnica e professionale, poiché alcune informazioni erano già oggetto dell’offerta tecnica e altre riguardavano condizioni di esecuzione del contratto.

Eccezione di irricevibilità e interesse ad agire

La Commissione, sostenuta dall’interveniente, eccepiva l’irricevibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, sostenendo che l’eventuale annullamento della decisione di cancellazione non avrebbe apportato alcun vantaggio ai ricorrenti.

Il Tribunale respinge l’eccezione. Ricorda che l’interesse ad agire sussiste quando l’annullamento dell’atto può procurare un vantaggio alla parte ricorrente e deve permanere fino alla decisione finale. Nel caso di specie, l’annullamento della cancellazione avrebbe l’effetto di far rivivere la procedura di gara e, di conseguenza, la decisione di aggiudicazione adottata in favore dei ricorrenti. Il Tribunale distingue inoltre il caso da precedenti nei quali l’annullamento non avrebbe potuto giovare al ricorrente perché l’offerta era comunque inidonea sotto il profilo economico o procedurale.

Normativa rilevante e obbligo di motivazione

Nel merito, il Tribunale richiama l’articolo 296 TFUE e precisa che la motivazione deve esporre in modo chiaro e inequivoco il ragionamento seguito dall’istituzione, consentendo agli interessati di comprendere le ragioni dell’atto e al giudice di controllarne la legittimità.

Tale esigenza trova una specifica declinazione nell’articolo 171 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, secondo cui la Commissione può cancellare una procedura di gara prima della firma del contratto solo con decisione motivata, comunicata ai candidati o agli offerenti il prima possibile. Il Tribunale sottolinea anche il collegamento tra motivazione e tutela giurisdizionale effettiva garantita dall’articolo 47 della Carta.

Esclusione della motivazione postuma

Un passaggio centrale della sentenza riguarda la questione se le spiegazioni fornite il 8 aprile 2022 possano essere utilizzate per integrare la motivazione della decisione del 3 marzo 2022. La Commissione sosteneva che la giurisprudenza relativa all’articolo 170 del regolamento finanziario consentisse, in certe condizioni, di tener conto di chiarimenti successivi richiesti dagli offerenti.

Il Tribunale respinge tale impostazione. Osserva che la giurisprudenza richiamata riguarda le decisioni di aggiudicazione o di rigetto adottate ai sensi dell’articolo 170, non le decisioni di cancellazione adottate ai sensi dell’articolo 171. Per queste ultime non esiste una base giuridica equivalente che consenta di sanare la motivazione con spiegazioni tardive. Il giudice richiama inoltre il principio generale secondo cui i motivi devono risultare dall’atto stesso e, salvo circostanze eccezionali, le giustificazioni ex post non possono essere prese in considerazione.

Insufficienza della motivazione contenuta nella notifica del 3 marzo 2022

Il Tribunale esamina quindi la motivazione contenuta nella lettera del 3 marzo 2022, che si limitava a indicare che, a seguito delle osservazioni di un offerente escluso, la Commissione aveva individuato errori nei documenti di gara e, in particolare, la non conformità di alcuni criteri di selezione al regolamento finanziario.

Secondo il Tribunale, questa formulazione è troppo generica. Non consente di individuare quali criteri di selezione siano stati ritenuti non conformi né quali disposizioni del regolamento siano state violate. Inoltre, i ricorrenti non erano a conoscenza delle osservazioni dell’offerente escluso, sicché il contesto non permetteva di colmare la lacuna motivazionale.

Il Tribunale conclude che la motivazione non soddisfa l’obbligo imposto dall’articolo 171 del regolamento finanziario e dall’articolo 296 TFUE, poiché non rende comprensibile il ragionamento seguito dalla Commissione né consente un controllo giurisdizionale effettivo.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

La decisione di cancellazione è quindi annullata nella parte relativa al lotto n. 2 della procedura BUDG 19/PO/04. Poiché la Commissione è risultata soccombente, il Tribunale la condanna a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle dei ricorrenti, comprese quelle relative al procedimento sommario. L’interveniente Arhs developments SA sopporta le proprie spese.

Principio affermato

Nelle procedure di appalto dell’Unione, una decisione di cancellazione adottata ai sensi dell’articolo 171 del regolamento finanziario deve essere motivata in modo specifico e immediatamente comprensibile già al momento della notifica; una motivazione generica non basta e non può essere integrata da chiarimenti successivi forniti dopo la decisione.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblici dell’unione europeamotivazione degli atti amministrativitutela giurisdizionale effettivaprocedure di garafinanza pubblica dell’unione europea

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