Tribunale, Sentenza T-689/22
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 23 October 2024. — SN v European Commission. — Civil service – Officials – Leave on personal grounds – Commission decision imposing restrictions on engaging in an outside activity – Obligation to state reasons – Proportionality – Equal treatment. — Case T-689/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un funzionario della Commissione in congedo per motivi personali che contestava le restrizioni imposte alla sua attività come vicepresidente di una società di consulenza in materia di concorrenza. La Corte ha ritenuto che la Commissione avesse sufficientemente motivato la decisione, effettuato una valutazione concreta del rischio di conflitto di interessi e adottato misure proporzionate. È stata esclusa anche la violazione del principio di parità di trattamento.
Funzionario in congedo per motivi personali: legittimità delle restrizioni imposte dalla Commissione all’attività esterna svolta presso una società di consulenza, per prevenire conflitti di interessi e apparenze di lobbying.
La questione giuridica
Se la Commissione, nell’autorizzare a un funzionario in congedo per motivi personali lo svolgimento di un’attività esterna presso una società di consulenza, potesse imporre restrizioni che vietano la partecipazione, l’assistenza e la consulenza in procedimenti e cause dinanzi alla Commissione e ai giudici dell’Unione, nonché i contatti professionali con i servizi competenti; se tali restrizioni fossero adeguatamente motivate, conformi all’articolo 40 dello Statuto e alla decisione interna C(2018) 4048, rispettose del principio di proporzionalità e del principio di parità di trattamento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che la Commissione può autorizzare l’attività esterna di un funzionario in congedo per motivi personali imponendo restrizioni mirate quando, in base a una valutazione concreta della posizione dell’interessato, della natura dell’attività svolta e del suo ruolo nella società di consulenza, sussista un rischio anche solo percepito di conflitto di interessi o di rappresentanza di interessi privati verso l’istituzione di appartenenza. Una motivazione non deve essere esaustiva, ma è sufficiente se consente all’interessato di comprendere la decisione e al giudice di controllarne la legittimità; in tale contesto, le restrizioni sono proporzionate se sono idonee e necessarie a prevenire il conflitto e non impediscono in assoluto l’attività esterna, ma la limitano alle ipotesi sensibili.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 12b dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 40 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione della Commissione C(2018) 4048 final del 29 giugno 2018
Funzionario in congedo per motivi personali: restrizioni all’attività esterna presso una società di consulenza
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 270 TFUE con cui un funzionario della Commissione chiede l’annullamento della decisione che, pur autorizzandolo a svolgere un’attività esterna durante il congedo per motivi personali, gli impone limiti stringenti nei rapporti con la Commissione e con i giudici dell’Unione. Il caso si colloca nell’ambito delle regole statutarie sui conflitti di interessi e sulle attività esterne dei funzionari.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente era funzionario della DG Concorrenza dal 2016 e, dal 1° marzo 2019, si trovava in congedo per motivi personali, nel corso del quale aveva assunto la carica di vicepresidente di una società di consulenza economica attiva, tra l’altro, nel settore della concorrenza. Ogni anno aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione a svolgere l’attività esterna.
Nel 2021 la Commissione ha adottato un approccio più rigoroso. In particolare:
- con memorandum del 23 luglio 2021, la Direzione generale Risorse umane ha invitato a una linea più restrittiva;
- con email del 12 novembre 2021, la DG Concorrenza ha chiarito che attività svolte da personale in congedo per motivi personali che comportano rappresentanza di interessi privati dinanzi alla Commissione possono creare un conflitto di interessi percepito, soprattutto se nell’ambito di competenza già trattato dal funzionario;
- con decisione dell’11 gennaio 2022, la Commissione ha autorizzato l’attività ma ha imposto restrizioni, tra cui il divieto di essere coinvolto, partecipare o fornire consulenza in procedimenti e casi trattati dalla Commissione o dinanzi ai giudici dell’Unione, nonché di intrattenere contatti professionali diretti o indiretti con i servizi competenti della Commissione.
Il reclamo del ricorrente è stato respinto il 27 luglio 2022.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente deduceva tre motivi:
- violazione dell’obbligo di motivazione;
- violazione dell’articolo 40 dello Statuto, della decisione C(2018) 4048 e del principio di proporzionalità;
- violazione del principio di parità di trattamento.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 270 TFUE, base del ricorso del funzionario;
- l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta, in tema di obbligo di motivazione;
- gli articoli 12b, 25, 40 e 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari;
- la decisione C(2018) 4048, in particolare gli articoli 2, 15 e 17;
- l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale per le spese.
Motivo relativo all’obbligo di motivazione
Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione serve sia a consentire all’interessato di comprendere la ragione dell’atto lesivo, sia a permettere il controllo giurisdizionale. La motivazione va valutata nel contesto concreto e non deve essere esaustiva.
Nel caso di specie la Commissione aveva indicato:
- le basi normative applicate, ossia gli articoli 12b e 40 dello Statuto e gli articoli 15 e 17 della decisione C(2018) 4048;
- la natura dell’attività del ricorrente, cioè la rappresentanza di una società di consulenza attiva in materia di concorrenza, anche nei procedimenti dinanzi alla Commissione e ai giudici dell’Unione;
- il fatto che il ricorrente avesse lavorato proprio nella DG Concorrenza e che il suo profilo professionale, pubblicato sul sito della società, potesse rafforzare l’impressione di un accesso privilegiato o di un conflitto di interessi percepito.
Il Tribunale ha ritenuto che tali elementi fossero sufficienti per comprendere la decisione e per consentire il controllo giurisdizionale. Ha inoltre valorizzato il contesto, ossia la preventiva email del 12 novembre 2021, che spiegava il nuovo orientamento restrittivo e chiariva che le autorizzazioni precedenti non generavano alcun diritto al rinnovo automatico.
Motivo relativo all’articolo 40 dello Statuto e alla decisione C(2018) 4048
Quanto alla censura di violazione dell’articolo 40, il Tribunale osserva che durante il congedo per motivi personali continua ad applicarsi l’articolo 12b dello Statuto: il funzionario che voglia svolgere un’attività esterna deve ottenere l’autorizzazione dell’autorità che ha il potere di nomina, la quale non può essere concessa per attività di lobbying o di advocacy verso l’istituzione di appartenenza quando possano emergere conflitti con gli interessi legittimi dell’istituzione.
Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia svolto una valutazione concreta della situazione individuale del ricorrente, considerando:
- il suo precedente impiego nella DG Concorrenza;
- la natura della società di consulenza;
- il ruolo di vicepresidente, quindi con visibilità e funzione rappresentativa;
- il fatto che l’attività riguardasse lo stesso settore professionale in cui aveva operato come funzionario.
Non era necessario esaminare singolarmente tutti i casi trattati dalla società né indicare procedimenti specifici, perché la normativa consente di reagire anche a un conflitto potenziale o percepito. Il Tribunale conclude che la Commissione non ha adottato una presunzione astratta e automatica, ma una valutazione ragionevole della compatibilità dell’attività con gli interessi dell’istituzione.
Proporzionalità delle restrizioni imposte
Sul piano della proporzionalità, il Tribunale afferma che le misure devono essere idonee e necessarie rispetto all’obiettivo perseguito, vale a dire evitare conflitti di interessi tra il funzionario in congedo e l’istituzione.
Nel caso concreto, la Commissione non ha vietato in assoluto l’attività esterna, ma ha consentito al ricorrente di continuare a lavorare come vicepresidente della società, limitandolo solo per:
- i procedimenti e le cause seguiti dalla Commissione o dinanzi ai giudici dell’Unione;
- i contatti professionali con i servizi della Commissione;
- le attività di coinvolgimento, partecipazione e consulenza in tali dossier.
Il Tribunale ritiene che tali restrizioni siano proporzionate, perché tengono conto del ruolo del ricorrente e della possibilità di svolgere attività di consulenza a livello nazionale. La misura è quindi considerata il mezzo meno gravoso per prevenire il rischio di conflitto o di sua percezione da parte del pubblico.
Principio di parità di trattamento
Il ricorrente invocava infine una disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi in congedo per motivi personali, o ex colleghi che avevano lasciato il servizio.
Il Tribunale respinge anche questo motivo. Da un lato, sottolinea che il collega in congedo aveva ottenuto l’autorizzazione in un momento anteriore all’email del 12 novembre 2021, cioè prima del nuovo orientamento più severo. Dall’altro, osserva che i funzionari che avevano rassegnato le dimissioni non si trovavano in una situazione comparabile, poiché per loro si applica l’articolo 16 dello Statuto, e non l’articolo 12b, con condizioni differenti per le attività dopo la cessazione dal servizio.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna SN alle spese.
Principio affermato
La decisione conferma che l’amministrazione dell’Unione può subordinare l’autorizzazione di un’attività esterna svolta da un funzionario in congedo per motivi personali a restrizioni specifiche, quando l’attività, per la sua natura e per il ruolo del funzionario, sia idonea a creare un conflitto di interessi reale o percepito con l’istituzione di appartenenza. In tale ipotesi, è sufficiente una motivazione contestualizzata e non esaustiva, e le limitazioni sono legittime se proporzionate all’obiettivo di tutela dell’imparzialità e della reputazione dell’istituzione.
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