Cassazione Penale, Sentenza n. 30515/2025 del 10/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio (5.12.2024) relativo a vestiti rinvenuti dopo perquisizione; motivo unico: nullità del provvedimento per violazione dell'art. 365 c.p.p., in quanto gli agenti non avrebbero chiesto all'indagato presente se fosse assistito da difensore di fiducia e avrebbero proceduto direttamente alla nomina di un difensore d'ufficio, senza garantire l'effettività dell'avviso e della nomina (richiami a art. 369 e art.114 disp. att.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del tribunale del riesame secondo cui le perquisizioni e i sequestri delegati dal P.M. sono "atti a sorpresa" e l'art. 365 c.p.p. attribuisce al difensore soltanto la facoltà di assistere, senza obbligare a sospendere l'atto in attesa del suo arrivo. La polizia giudiziaria, nell'esecuzione delegata, doveva soltanto accertare la presenza di un difensore di fiducia e, in mancanza, la nomina di ufficio (adempimento che è avvenuto e risultava indicato nel provvedimento notificato). Inoltre il ricorrente era stato informato dei diritti e aveva rinunciato all'assistenza prima dell'inizio delle operazioni. Conseguentemente la validità del sequestro è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 365 cod. proc. pen.
Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 249. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.
Regola la facoltà del difensore di assistere a perquisizioni e sequestri compiuti dal P.M. (anche se eseguiti dalla polizia su delega). Impone al P.M. di chiedere se l'indagato ha difensore di fiducia e, in caso contrario, designare quello di ufficio; tuttavia non legittima la sospensione dell'atto in attesa del difensore.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore quando la polizia giudiziaria compie atti di propria iniziativa (art. 356). È una garanzia più intensa rispetto all'art. 365 ed obbliga la polizia a informare la persona presente della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
art. 370, co. 2 cod. proc. pen.
Estende l'applicazione delle regole di cui all'art. 365 anche quando la polizia giudiziaria agisce su delega del pubblico ministero.
art. 364 cod. proc. pen.
Riguarda atti per i quali il difensore ha diritto di essere avvisato preventivamente; l'art. 365 rappresenta uno svolgimento di questa disciplina per le perquisizioni/sequestri, con garanzie meno intense in ragione della natura "a sorpresa" dell'atto.
art. 97, co. 3 cod. proc. pen.
Norma di rinvio per la designazione del difensore d'ufficio da parte dell'autorità giudiziaria, richiamata dall'art. 365 per la nomina del difensore quando l'indagato è privo di difensore di fiducia.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata nella sentenza per la condanna pecuniaria di euro 3.000.
Costituzione, artt. 3 e 24
Richiamati nella discussione sulla compatibilità costituzionale dell'art. 365; la giurisprudenza (Corte Costituzionale n.251/1990) ha ritenuto infondata la questione, confermando la legittimità della disciplina che non impone avviso preventivo al difensore per perquisizioni.
Massime di principio
- Le perquisizioni e i sequestri disposti dal pubblico ministero e delegati alla polizia giudiziaria sono "atti a sorpresa": la legge non impone di attendere l'arrivo del difensore di fiducia né un avviso preventivo al difensore.
- Quando l'indagato è presente, gli agenti devono accertare se vi sia un difensore di fiducia e, se manca, deve essere designato un difensore d'ufficio; l'assenza di una domanda verbale specifica sul punto non invalida automaticamente gli atti se la nomina e l'informazione risultano dagli atti.
- L'art.114 disp. att. vale per gli atti iniziati dalla polizia giudiziaria (art.356) e impone un avviso più ampio: tale obbligo non si estende automaticamente ai sequestri delegati dal P.M.
- La facoltà del difensore di assistere (art.365) non autorizza la sospensione dell'atto in attesa del suo arrivo; l'indagato può però scegliere di avvalersi della presenza del difensore, purché questi sia prontamente reperibile.
- Per impugnare con successo un sequestro per vizi procedurali, la difesa deve documentare un concreto pregiudizio o l'assenza totale di informazioni/nomine previste dalla legge (es. nessuna indicazione nel provvedimento, nessuna possibilità reale di essere assistiti, o nomina mai effettuata).
- Prassi consigliata per la difesa: far verbalizzare immediatamente eventuali omissioni, dichiarare espressamente l'eventuale volontà di essere assistiti, chiedere la nomina di ufficio se necessario e raccogliere ogni documento/verbale che dimostri l'informazione ricevuta o la rinuncia espressa all'assistenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30485/2025 del 10/09/2025
- Sentenza penale · 10 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30487/2025 del 10/09/2025
- Sentenza penale · 10 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30488/2025 del 10/09/2025
- Sentenza penale · 10 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30489/2025 del 10/09/2025
- Sentenza penale · 10 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30495/2025 del 10/09/2025
- Sentenza penale · 10 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30496/2025 del 10/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →