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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13036/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità l'imputato ha proposto un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. In sostanza, mirava a contestare la valutazione di merito compiuta dalla corte d'appello, sollecitando una rivalutazione delle risultanze istruttorie e sostenendo la possibilità di riqualificare la condotta nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché privo di specificità: esso riproduceva censure già esaminate e confutate con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito, senza confrontarsi realmente con la motivazione impugnata e chiedendo una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità non è configurabile quando la valutazione complessiva del fatto evidenzia quantità e qualità della sostanza stupefacente e modalità dell'azione ostative alla riqualificazione richiesta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già puntualmente confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, poiché la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento del fatto.
  • La riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione globale della condotta; quando quantità, qualità della sostanza e modalità dell'azione sono incompatibili con il minor disvalore, la richiesta di riqualificazione deve essere respinta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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