Regolamento (UE) 2026/2214
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2214 della Commissione, del 5 ottobre 2026, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica errori sostanziali nelle versioni polacca, ungherese e lituana del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215, che disciplina i requisiti minimi di certificazione nel settore delle apparecchiature contenenti gas fluorurati o alternative. Gli errori interessano responsabilità, conoscenze normative e tecniche, tipologie di apparecchiature e verifiche durante il funzionamento; le altre versioni linguistiche restano invariate. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Rettifica delle versioni polacca, ungherese e lituana del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 sui requisiti di certificazione relativi alle apparecchiature contenenti gas fluorurati o loro alternative.
Ambito di applicazione
Il regolamento interviene esclusivamente su alcune disposizioni delle versioni linguistiche polacca, ungherese e lituana del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215. Le rettifiche riguardano requisiti e competenze connessi alla certificazione per le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di veicoli, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative. Non riguarda la versione italiana né le altre versioni linguistiche. È applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 6 ottobre 2026.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215
Il regolamento corregge errori che alteravano la sostanza di alcune disposizioni linguistiche dell’atto recante requisiti minimi per il rilascio di certificati e condizioni per il loro riconoscimento reciproco in materia di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative. Le rettifiche sono adottate a norma dell’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/573 e sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra formulato prima dell’adozione del regolamento rettificato.
Ambito e lingue interessate
L’atto modifica esclusivamente le versioni linguistiche polacca, ungherese e lituana del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215. Non riguarda la versione italiana né le altre versioni linguistiche. Il regolamento rettificato concerne la certificazione relativa alle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, alle pompe di calore, ai cicli Rankine a fluido organico e alle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.
Errori rettificati
Nella versione polacca è corretto l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), quanto alla responsabilità della corretta esecuzione dell’attività. Nell’allegato I, punto 4, tabella, le rettifiche riguardano i seguenti aspetti e riferimenti:
- riga 1.00, seconda colonna, versione polacca: nozioni necessarie in relazione alla normativa;
- riga 1.02, seconda colonna, versioni polacca e ungherese: necessaria comprensione dei refrigeranti;
- riga 6.02, seconda colonna, versioni polacca e ungherese: tipo di apparecchiature;
- righe 7.03 e 8.03, seconda colonna, versione polacca: ripetizione dell’errore relativo al tipo di apparecchiature;
- righe 6.06, 7.07 e 8.08, seconda colonna, versioni lituana e polacca: verifiche da eseguire durante il funzionamento delle apparecchiature.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento è stato pubblicato il 6 ottobre 2026 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rettifiche delle versioni linguistiche
L’articolo 1 dispone rettifiche alle versioni polacca, ungherese e lituana del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215. In particolare, la versione polacca è rettificata all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), e all’allegato I, punto 4, tabella, righe 1.00, 1.02, 6.02, 7.03, 8.03, 6.06, 7.07 e 8.08; le versioni polacca e ungherese sono rettificate alle righe 1.02 e 6.02; le versioni lituana e polacca alle righe 6.06, 7.07 e 8.08. L’articolo 1 non riguarda la versione italiana.
Decorrenza ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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