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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2205

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2205 della Commissione, del 5 ottobre 2026, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

Normativa europea32026R2205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza una partecipazione finanziaria dell’Unione pari al 50% delle spese italiane per sostenere i mercati delle uova e delle carni di pollame colpiti dalle restrizioni adottate contro 103 focolai di influenza aviaria H5. Fissa un massimale complessivo UE di 60.690.108 EUR, le categorie e i quantitativi di perdite ammissibili, le condizioni contro la sovracompensazione e il doppio finanziamento, nonché i controlli e gli obblighi di comunicazione. I pagamenti ai beneficiari devono essere conclusi entro il 31 maggio 2027.

Concessione di sostegno eccezionale al mercato italiano delle uova e delle carni di pollame per le perdite causate dalle misure di controllo di 103 focolai di influenza aviaria H5.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le spese sostenute dall’Italia per compensare le perdite di produzione negli allevamenti avicoli situati nelle zone regolamentate individuate dalle decisioni UE elencate nell’allegato, e soggetti alle misure veterinarie e di polizia sanitaria connesse ai 103 focolai confermati nei periodi 22 settembre 2022-24 maggio 2023, 13 novembre 2023-30 marzo 2024 e 29 settembre 2024-1º marzo 2025. Sono ammissibili soltanto le perdite riferite ai periodi di applicazione delle misure, non compensate da aiuti di Stato o assicurazioni e non già finanziate ai sensi del regolamento (UE) 2021/690; i pagamenti ai beneficiari devono essere effettuati entro il 31 maggio 2027. Il sostegno è rivolto agli operatori ammissibili degli allevamenti interessati e non si estende ad aziende esterne alle zone regolamentate o a perdite estranee alle misure indicate.

Sostegno eccezionale al mercato avicolo italiano

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2205 interviene per sostenere i mercati delle uova e delle carni di pollame in Italia dopo le perdite economiche causate dalle misure di controllo dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. La misura, adottata sulla base dell’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, riguarda 103 focolai confermati in tre periodi e mira a compensare perdite non coperte dal contributo previsto dal regolamento (UE) 2021/690, evitando sovracompensazioni e duplicazioni di finanziamento.

Ambito territoriale e temporale

La partecipazione UE riguarda esclusivamente la produzione avicola e di uova negli allevamenti situati nelle zone regolamentate e soggetti alle misure veterinarie e di polizia sanitaria pertinenti. Le zone e i periodi sono quelli stabiliti ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, e individuati dalle decisioni di esecuzione elencate nell’allegato, dalla decisione (UE) 2023/2695 alla decisione (UE) 2025/449.

I focolai e i periodi di riferimento sono:

  • dal 22 settembre 2022 al 24 maggio 2023;
  • dal 13 novembre 2023 al 30 marzo 2024;
  • dal 29 settembre 2024 al 1º marzo 2025.

Le restrizioni hanno comportato, tra l’altro, prolungamento dei periodi di fermo, divieto di immissione di volatili e limitazioni alla movimentazione, con conseguenti minori produzioni e perdite di valore di animali, uova da cova e uova da consumo.

Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell’articolo 2, le spese italiane sono ammissibili soltanto se riferite alla durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, sostenute per aziende avicole interessate nelle zone regolamentate e pagate ai beneficiari entro il 31 maggio 2027. Per ciascun animale o prodotto, nel periodo considerato, non deve essere stata ottenuta compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni né un contributo finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690.

Nessuna spesa sostenuta dopo il 31 maggio 2027 può essere imputata al finanziamento UE, anche solo in parte. Per tale ragione il regolamento esclude l’applicazione della riduzione proporzionale prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 per i pagamenti mensili effettuati oltre il termine: i pagamenti successivi alla scadenza sono inammissibili.

Partecipazione finanziaria e massimali

L’Unione contribuisce nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dall’Italia. L’importo massimo complessivo della partecipazione è pari a 60.690.108 EUR, suddiviso per categorie di perdita come segue:

  • Fermi prolungati del pollame: 54.875.414 EUR. I quantitativi massimi sono 16.360.773 animali nel periodo 22 settembre 2022-24 maggio 2023, 11.778.523 nel periodo 13 novembre 2023-30 marzo 2024 e 19.758.341 nel periodo 29 settembre 2024-1º marzo 2025.
  • Riduzione del ciclo produttivo per macellazione precoce: 176.511 EUR, per un massimo di 13.001 animali riproduttori nel primo periodo e 23.000 nel secondo.
  • Prolungamento dell’allevamento e dell’ingrasso: 1.812.884 EUR, per un massimo di 209.138 animali nel primo periodo, 191.578 nel secondo e 479.839 nel terzo.
  • Perdita totale di valore di animali e uova da cova: 1.042.136 EUR. Nel primo periodo sono ammissibili fino a 2.166.230 pulcini abbattuti e 624.684 uova da cova distrutte; nel terzo, fino a 102.486 pulcini abbattuti.
  • Perdita parziale di valore di animali e uova da cova: 2.783.163 EUR. Nel primo periodo il limite è di 84.514.300 uova da tavola vendute per la trasformazione; nel terzo sono ammessi fino a 2.386.960 uova da cova declassate a uova da tavola e 37.176.740 uova da tavola vendute per la trasformazione.

Se il numero di uova o animali ammissibili supera i quantitativi massimi, le spese possono essere ridistribuite e adeguate tra le voci, anche oltre l’importo derivante dal limite quantitativo della singola voce. Il totale delle rettifiche deve tuttavia restare inferiore al 20% dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.

Controlli e recupero delle compensazioni

L’Italia deve svolgere controlli amministrativi e fisici conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. I controlli accertano l’ammissibilità del richiedente, i quantitativi e il valore delle perdite effettive e l’assenza di altre fonti di finanziamento per le stesse perdite. Una volta completati i controlli amministrativi, il pagamento può essere disposto senza attendere l’esito di tutti i controlli, compresi quelli in loco sui richiedenti selezionati.

Se l’ammissibilità non è confermata, la compensazione è recuperata e sono applicate le sanzioni previste dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116. L’Italia deve inoltre comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti, così da consentire il controllo finanziario dell’intervento.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 6 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Partecipazione finanziaria dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 1, l’Unione finanzia il 50% delle spese sostenute dall’Italia per le misure eccezionali di sostegno ai mercati delle uova e delle carni di pollame colpiti dai 103 focolai H5 confermati nei tre periodi: 22 settembre 2022-24 maggio 2023, 13 novembre 2023-30 marzo 2024 e 29 settembre 2024-1º marzo 2025.

Condizioni di ammissibilità e termine di pagamento

L’articolo 2 limita l’ammissibilità al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria elencate nell’allegato, alle aziende avicole assoggettate a tali misure e situate nelle relative zone regolamentate. L’animale o prodotto non deve aver ricevuto compensazioni tramite aiuti di Stato o assicurazioni né contributi UE ai sensi del regolamento (UE) 2021/690. I pagamenti ai beneficiari devono essere effettuati entro il 31 maggio 2027; nessuna spesa sostenuta dopo tale data è ammissibile, indipendentemente dalla quota cui si riferisce.

Massimali, categorie di perdita e quantitativi

L’articolo 3 stabilisce un massimale complessivo UE di 60.690.108 EUR: 54.875.414 EUR per periodi prolungati di fermo del pollame, fino a 16.360.773 animali nel primo periodo, 11.778.523 nel secondo e 19.758.341 nel terzo; 176.511 EUR per riduzione del ciclo produttivo e macellazione precoce di animali riproduttori, fino a 13.001 nel primo periodo e 23.000 nel secondo; 1.812.884 EUR per periodi prolungati di allevamento e ingrasso, fino a 209.138, 191.578 e 479.839 animali rispettivamente nei tre periodi. Sono inoltre previsti 1.042.136 EUR per perdita totale di valore di animali e uova da cova (fino a 2.166.230 pulcini abbattuti e 624.684 uova da cova distrutte nel primo periodo, nonché 102.486 pulcini abbattuti nel terzo) e 2.783.163 EUR per perdita parziale di valore (fino a 84.514.300 uova da tavola destinate alla trasformazione nel primo periodo; nel terzo, 2.386.960 uova da cova declassate a uova da tavola e 37.176.740 uova da tavola destinate alla trasformazione).

Flessibilità entro il massimale

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, se i quantitativi ammissibili superano i massimi indicati, le spese possono essere adeguate tra le voci e superare il valore risultante dai singoli massimali quantitativi, purché il totale delle rettifiche resti inferiore al 20% dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.

Controlli, recuperi e comunicazione

L’articolo 4 impone all’Italia controlli amministrativi e fisici ai sensi degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116, verificando l’ammissibilità dei richiedenti, i quantitativi e il valore delle perdite effettive e l’assenza di finanziamenti da altre fonti. Dopo i controlli amministrativi la compensazione può essere pagata anche prima della conclusione dei controlli in loco. Se l’ammissibilità non è confermata, la compensazione è recuperata e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento. L’articolo 5 obbliga l’Italia a comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Entrata in vigore

In base all’articolo 6, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercati agricolisanità animaleaiuti pubblici

Testo integrale

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