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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2208

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2208 della Commissione, del 5 ottobre 2026, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Italia

Normativa europea32026R2208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la partecipazione finanziaria dell’Unione, nella misura del 50%, alle spese italiane per sostenere il mercato delle carni suine colpito dai focolai di peste suina africana confermati tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025. Fissa un massimale complessivo di 12 564 303 EUR, soglie per quattro categorie di perdite, requisiti di ammissibilità e controlli amministrativi e in loco. I pagamenti ai beneficiari devono essere effettuati entro il 31 maggio 2027.

Prevede un cofinanziamento UE del 50% per compensare le perdite subite dal settore suinicolo italiano a causa dei focolai di peste suina africana confermati tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025.

Ambito di applicazione

Si applica alle spese sostenute dall’Italia per compensare le aziende di allevamento suino situate nelle zone regolamentate individuate dagli atti dell’Unione elencati nell’allegato e sottoposte alle pertinenti misure veterinarie e di polizia sanitaria, per la durata di tali misure e in relazione ai focolai confermati nel periodo 1° novembre 2024-30 aprile 2025. Sono ammissibili soltanto animali o prodotti non compensati mediante aiuti di Stato o assicurazioni e per i quali non sia stato ottenuto un contributo finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690. La compensazione ai beneficiari deve essere versata entro il 31 maggio 2027; le spese sostenute dopo tale data non sono ammissibili.

Misure eccezionali di sostegno al mercato suinicolo italiano

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2208 istituisce un sostegno eccezionale per il mercato delle carni suine italiano, colpito dai focolai di peste suina africana. La misura, adottata ai sensi dell’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tiene conto dei 420 focolai confermati e notificati dall’Italia tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025 e delle perdite connesse alle misure veterinarie e di polizia sanitaria adottate in conformità alla normativa UE.

Ambito e beneficiari

Il sostegno riguarda le spese sostenute dall’Italia per le perdite della produzione suinicola, incluse quelle derivanti dalle restrizioni dei movimenti, dall’allungamento dei periodi di allevamento e ingrasso e dai ritardi nella macellazione. Sono interessate esclusivamente le aziende di allevamento suino situate nelle zone regolamentate individuate dagli atti elencati nell’allegato e sottoposte alle pertinenti misure veterinarie e di polizia sanitaria.

L’ammissibilità è circoscritta al periodo in cui sono state applicate tali misure, in relazione ai focolai del periodo indicato. Le zone sono quelle istituite in conformità al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/687 e stabilite dai regolamenti di esecuzione elencati nell’allegato, che modificano il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Cofinanziamento e massimali

L’articolo 1 prevede una partecipazione finanziaria dell’Unione pari al 50% delle spese ammissibili sostenute dall’Italia. L’importo massimo complessivo UE è di 12 564 303 EUR, articolato in quattro categorie:

  • 655 364 EUR per le perdite dovute a prezzi di vendita inferiori a causa dei ritardi nella macellazione, fino a 17 650 capi;
  • 7 887 241 EUR per le perdite di produzione di suinetti dovute all’interruzione dell’allevamento delle scrofe, fino a 28 491 capi;
  • 2 890 502 EUR per le perdite di produzione di suini da ingrasso dovute a periodi di fermo prolungati, fino a 268 392 capi;
  • 1 131 196 EUR per le perdite dovute al prolungamento dei periodi di allevamento causato dalle restrizioni dei movimenti, fino a 154 547 capi.

Se il numero di animali ammissibili supera il massimale previsto per una singola categoria, le spese ammissibili possono essere adeguate tra le voci e superare il risultato derivante dal limite per quella voce. La somma delle rettifiche deve tuttavia restare inferiore al 20% dell’importo massimo complessivo di 12 564 303 EUR, prima delle rettifiche.

Condizioni di ammissibilità e divieto di doppio finanziamento

In base all’articolo 2, il finanziamento UE è subordinato alle seguenti condizioni:

  • la spesa deve riferirsi al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria pertinenti;
  • l’azienda deve essere situata in una zona regolamentata e sottoposta alle misure applicabili;
  • la compensazione deve essere versata dall’Italia al beneficiario entro il 31 maggio 2027;
  • per il periodo rilevante, l’animale o il prodotto non deve aver ricevuto compensazioni tramite aiuti di Stato o assicurazioni né contributi finanziari dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690.

Le spese sostenute dopo il 31 maggio 2027 sono escluse dal finanziamento UE senza eccezioni. Il regolamento esclude inoltre l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127: non opera quindi una riduzione proporzionale per i pagamenti tardivi, poiché quelli successivi alla data limite sono in ogni caso non ammissibili.

Controlli e recupero delle compensazioni

L’Italia deve effettuare controlli amministrativi preliminari e controlli in loco secondo gli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. I controlli devono accertare l’ammissibilità del richiedente, l’ammissibilità e la quantificazione della perdita effettiva di produzione e l’assenza di altri finanziamenti destinati a compensare le stesse perdite.

Per i richiedenti che hanno superato i controlli amministrativi e sono stati selezionati per un controllo in loco, il pagamento può essere effettuato prima che quest’ultimo sia concluso. Tutti i controlli in loco devono però essere completati entro sei mesi dal pagamento. Se l’ammissibilità del richiedente non viene confermata, la compensazione deve essere rimborsata e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

Entrata in vigore

Il regolamento è stato pubblicato il 6 ottobre 2026 ed entra in vigore il terzo giorno successivo, ossia il 9 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Cofinanziamento UE e periodo di riferimento

L’articolo 1 stabilisce che l’Unione finanzia il 50% delle spese sostenute dall’Italia per sostenere il mercato delle carni suine gravemente colpito dai focolai confermati e notificati tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025.

Condizioni di ammissibilità ed esclusioni

Ai sensi dell’articolo 2, le spese sono ammissibili solo per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nell’allegato, per aziende suinicole situate nelle relative zone regolamentate e sottoposte a tali misure, e se la compensazione è versata entro il 31 maggio 2027. L’animale o il prodotto non deve aver ricevuto compensazioni tramite aiuti di Stato o assicurazioni né contributi dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690. Nessuna spesa sostenuta dopo il 31 maggio 2027 è ammissibile.

Massimali e categorie di perdite

L’articolo 3 fissa la partecipazione finanziaria UE massima complessiva a 12 564 303 EUR: 655 364 EUR per prezzi di vendita inferiori dovuti a ritardi nella macellazione, fino a 17 650 capi; 7 887 241 EUR per perdite di produzione di suinetti dovute all’interruzione dell’allevamento delle scrofe, fino a 28 491 capi; 2 890 502 EUR per perdite di produzione di suini da ingrasso dovute a periodi di fermo prolungati, fino a 268 392 capi; 1 131 196 EUR per periodi prolungati di allevamento causati da restrizioni dei movimenti, fino a 154 547 capi. Se gli animali ammissibili superano i massimali per categoria, le spese possono essere adeguate tra le voci, purché le rettifiche totali restino inferiori al 20% dell’importo massimo complessivo di 12 564 303 EUR.

Controlli, pagamenti e recupero

L’articolo 4 impone all’Italia controlli amministrativi preliminari e controlli in loco ai sensi degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. Devono essere verificati l’ammissibilità del richiedente, l’ammissibilità, la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione e l’assenza di finanziamenti da altre fonti per le medesime perdite. Dopo il completamento dei controlli amministrativi, il pagamento può precedere la conclusione dei controlli in loco per i richiedenti selezionati anche per questi ultimi; tutti i controlli in loco devono concludersi entro sei mesi dai pagamenti. Se l’ammissibilità non è confermata, la compensazione è rimborsata e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

Zone regolamentate

L’allegato individua le zone regolamentate in determinate parti d’Italia attraverso i regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2886, 2024/2928, 2024/3245, 2025/164, 2025/268, 2025/448, 2025/498, 2025/624, 2025/715 e 2025/862, che modificano gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Termine dei pagamenti e deroga alla disciplina sui pagamenti tardivi

Il sostegno ai beneficiari deve essere versato entro il 31 maggio 2027. Non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127, che prevede una riduzione proporzionale per i pagamenti mensili effettuati dopo la scadenza: i pagamenti successivi al 31 maggio 2027 sono in ogni caso non ammissibili al finanziamento UE.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 5, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pubblicato il 6 ottobre 2026, entra in vigore il 9 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercati agricolisanità animalefinanziamento dell'unione europea

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