Regolamento (UE) 2026/2268
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2268 della Commissione, del 7 ottobre 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn risposta a focolai di HPAI confermati in Canada, Regno Unito e Stati Uniti nel settembre e ottobre 2026, il regolamento individua nuove zone soggette a restrizioni e aggiorna gli elenchi UE delle provenienze autorizzate. Per tali zone sono sospesi gli ingressi delle categorie di pollame, materiale germinale e carni avicole indicate negli allegati modificati, con decorrenza riferita alle date di conferma dei focolai. Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Sospende l’autorizzazione all’ingresso nell’UE di pollame, materiale germinale di pollame e determinate carni avicole provenienti da zone interessate da focolai di influenza aviaria in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Modifica gli elenchi degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, applicabili alle partite provenienti da paesi terzi, territori o zone autorizzati: pollame e materiale germinale di pollame, nonché carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le restrizioni riguardano le nuove zone individuate in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti in seguito a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli elenchi di paesi e zone autorizzati per prodotti avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2268 aggiorna gli elenchi dell’Unione delle provenienze autorizzate per alcune partite di pollame, materiale germinale e prodotti avicoli. La misura è adottata a tutela della sanità animale nell’UE dopo nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e valutati dalla Commissione.
Ambito e atti modificati
Il regolamento interviene sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che elenca i paesi terzi, i territori e le loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle categorie disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2020/692. L’allegato V riguarda pollame e materiale germinale di pollame; l’allegato XIV riguarda carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La base normativa indicata è il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafo 1, lettera b).
Focolai e misure sanitarie
Il Canada ha notificato tre focolai di HPAI dei sottotipi H5N1 e H5 in pollame, nelle province di Manitoba e Alberta, confermati mediante RT-PCR il 23 e il 25 settembre 2026. Il Regno Unito ha notificato un focolaio del sottotipo H5N5 sull’isola di Lewis, in Scozia, confermato il 2 ottobre 2026. Gli Stati Uniti hanno notificato due focolai del sottotipo H5, rispettivamente in Indiana e Minnesota, confermati il 28 e il 30 settembre 2026.
Le autorità veterinarie interessate hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e applicato una politica di abbattimento totale. La Commissione ha esaminato le informazioni sulla situazione epidemiologica e sulle misure di controllo, concludendo che, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione, occorre sospendere gli ingressi dalle zone interessate. Le date riportate negli elenchi sono quelle di conferma dei focolai.
Zone inserite nell’allegato V
La parte 1, sezione B, e la parte 2 dell’allegato V sono aggiornate con le seguenti zone e descrizioni territoriali:
- Canada: CA-2.343 e CA-2.344 in Manitoba, con data 23 settembre 2026, e CA-2.345 in Alberta, con data 25 settembre 2026. Per CA-2.343 sono indicati un PZ di 3 km nei comuni di Bifrost-Riverton e Riverton e una SZ di 10 km comprendente Bifrost-Riverton, Riverton, Shorncliffe e Washow Bay. Per CA-2.344 il PZ di 3 km comprende Grosse Isle, Rockwood, Rosser e Woodlands; la SZ di 10 km comprende Rockwood, Rosser, Stonewall, Warren e Woodlands. Per CA-2.345 il PZ di 3 km comprende Marwayne e Vermilion River; la SZ di 10 km comprende Marwayne, Tulliby Lake e Vermilion River.
- Regno Unito: GB-2.471, a Ness, sull’isola di Lewis, in Scozia; la zona è definita da un cerchio di raggio 10 km centrato alle coordinate WGS84 decimali 58.50 N e 6.25 W. Data: 2 ottobre 2026.
- Stati Uniti: US-2.1420, nella contea di Stearns, Minnesota, e US-2.1421, nella contea di Jay, Indiana. Ciascuna è definita come zona circolare di 10 km; i punti indicati sono rispettivamente 94.7644249° W, 45.7257142° N e 85.0130028° W, 40.6217212° N. Le date sono 28 e 30 settembre 2026.
Per le righe inserite nell’allegato V, parte 1, sezione B, sono riportati, secondo la struttura delle tabelle, i codici di prodotto e le restrizioni applicabili, tra cui N e P1, insieme alle date pertinenti.
Zone inserite nell’allegato XIV
La parte 1, sezione B, dell’allegato XIV inserisce le medesime zone per i prodotti avicoli. Per ciascuna zona sono riportate le categorie POU e RAT con i codici N e P1 e la categoria GBM con il codice P1. Le date indicate sono il 23 settembre 2026 per CA-2.343 e CA-2.344, il 25 settembre 2026 per CA-2.345, il 2 ottobre 2026 per GB-2.471, il 28 settembre 2026 per US-2.1420 e il 30 settembre 2026 per US-2.1421.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato adottato il 7 ottobre 2026 e pubblicato l’8 ottobre 2026. Ai sensi dell’articolo 2 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ossia il 9 ottobre 2026, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica degli elenchi per pollame e materiale germinale
L’articolo 1 modifica l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La parte 1, sezione B, inserisce le zone CA-2.343, CA-2.344 e CA-2.345 in Canada, GB-2.471 nel Regno Unito e US-2.1420 e US-2.1421 negli Stati Uniti, con date di riferimento rispettivamente 23, 23 e 25 settembre 2026; 2 ottobre 2026; e 28 e 30 settembre 2026. Le zone e i relativi perimetri sono descritti nella parte 2 dell’allegato V.
Modifica degli elenchi per le carni avicole
L’allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato inserendo le medesime zone per le categorie POU e RAT, con codici di restrizione N e P1, e per la categoria GBM con codice P1. Le date riportate per ciascuna zona coincidono con quelle di conferma dei focolai: 23 e 25 settembre 2026 per il Canada, 2 ottobre 2026 per il Regno Unito e 28 e 30 settembre 2026 per gli Stati Uniti.
Zone territoriali individuate
Le zone canadesi comprendono aree di Manitoba e Alberta, con perimetri di protezione (PZ) di 3 km e zone di sorveglianza (SZ) di 10 km indicati per i comuni interessati. La zona GB-2.471 comprende un cerchio di 10 km centrato presso Ness, sull’isola di Lewis, Scozia (coordinate WGS84: 58.50 N, 6.25 W). Le zone statunitensi US-2.1420 e US-2.1421 sono cerchi di 10 km rispettivamente nelle contee di Stearns, Minnesota, e Jay, Indiana, con coordinate GPS riportate nell’allegato.
Presupposti sanitari e procedurali
Le modifiche seguono la notifica di focolai di HPAI nei tre paesi, confermati mediante analisi RT-PCR. Le autorità hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e attuato l’abbattimento totale; la Commissione ha valutato le informazioni epidemiologiche e le misure comunicate. Le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta l’8 ottobre 2026, quindi il 9 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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