Regolamento (UE) 2026/2269
Regolamento (UE) 2026/2269 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2026, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi applicabili ad alcuni prodotti originari della Repubblica d'Armenia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce preferenze tariffarie temporanee per sostenere la diversificazione degli scambi armeni dopo le restrizioni commerciali russe introdotte dal maggio 2026. Prevede l’azzeramento dei dazi ad valorem per i prodotti dell’allegato I e, per otto prodotti agricoli, l’esenzione entro contingenti annuali dell’allegato II. Le preferenze sono condizionate e possono essere sospese; sono inoltre previste salvaguardie qualora le importazioni arrechino ripercussioni negative ai mercati dell’Unione.
Introduce per due anni preferenze tariffarie temporanee per numerosi prodotti originari dell’Armenia, con esenzione dai dazi ad valorem e contingenti tariffari per otto prodotti agricoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari della Repubblica d’Armenia individuati dagli allegati I e II: i prodotti dell’allegato I beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione ad valorem; quelli dell’allegato II ne beneficiano entro contingenti tariffari annuali. Le preferenze sono subordinate al rispetto delle norme di origine, alla cooperazione amministrativa e alle altre condizioni dell’articolo 2. Il regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2026 e si applica fino all’11 ottobre 2028. Non modifica i dazi diversi da quelli ad valorem né elimina le condizioni pertinenti previste dal diritto dell’Unione.
Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi per i prodotti originari dell’Armenia
Il regolamento (UE) 2026/2269 introduce preferenze tariffarie temporanee per sostenere i rapporti commerciali tra Unione europea e Armenia e favorire la diversificazione degli scambi. La misura risponde alle restrizioni commerciali introdotte dalla Federazione russa dal maggio 2026, che hanno inciso sulle esportazioni armene, sulle catene di approvvigionamento e, in particolare, sulle PMI e sui produttori agricoli; si inserisce nel quadro dell’accordo di partenariato globale e rafforzato e dell’agenda strategica UE-Armenia adottata il 2 dicembre 2025.
Ambito e struttura delle preferenze
L’articolo 1 distingue due regimi per le importazioni nell’Unione di prodotti originari dell’Armenia. L’allegato I comprende un ampio insieme di merci agricole, alimentari, industriali e manifatturiere, individuate principalmente mediante codici della nomenclatura combinata: esse sono ammesse in esenzione dai dazi all’importazione ad valorem. Le designazioni merceologiche dell’allegato hanno valore indicativo e, per le voci precedute da «ex», la preferenza dipende sia dal codice NC sia dalla descrizione; i prodotti contrassegnati con asterisco restano soggetti alle pertinenti condizioni del diritto dell’Unione.
Per otto prodotti agricoli dell’allegato II l’esenzione è limitata ai contingenti tariffari annuali indicati. I volumi sono i seguenti:
- cetrioli e cetriolini freschi o refrigerati: 6.500 tonnellate;
- uve fresche o secche: 5.000 tonnellate;
- pere fresche, escluse le pere da sidro presentate alla rinfusa nel periodo indicato: 750 tonnellate;
- albicocche fresche: 7.000 tonnellate;
- ciliegie fresche diverse dalle ciliegie acide: 2.000 tonnellate;
- pesche, comprese le pesche noci, fresche: 3.500 tonnellate;
- prugne fresche: 1.500 tonnellate;
- fragole fresche: 2.500 tonnellate.
I contingenti sono gestiti dalla Commissione secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Nell’anno di entrata in vigore il periodo contingentale inizia il 10 ottobre 2026 e termina il 31 dicembre 2026; negli anni civili successivi opera il volume annuale previsto dall’allegato II.
Condizioni di origine e cooperazione amministrativa
Le preferenze dell’articolo 1 sono subordinate alle condizioni dell’articolo 2. L’Armenia deve rispettare le norme di origine stabilite dagli articoli da 59 a 70 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dagli articoli da 113 a 126 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e assicurare una cooperazione amministrativa stretta ed efficace con l’Unione, anche per verificare le prove di origine e prevenire frodi.
Ai fini della prova dell’origine, e fatto salvo l’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, una dichiarazione su fattura può essere compilata anche da un esportatore armeno registrato nel sistema degli esportatori registrati (REX), nel rispetto delle pertinenti disposizioni degli articoli 70, 72, 86, 89 e 91 dello stesso regolamento.
L’Armenia deve inoltre astenersi dall’introdurre nuovi dazi o oneri di effetto equivalente sulle importazioni originarie dell’Unione, nuove restrizioni quantitative o misure equivalenti, aumenti dei dazi o degli oneri vigenti e altre restrizioni agli scambi con l’Unione, comprese misure amministrative interne discriminatorie. Sono fatti salvi i casi debitamente giustificati e notificati alla Commissione. Costituisce ulteriore condizione il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché degli impegni relativi alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, quali elementi essenziali dell’accordo di partenariato ai sensi dei suoi articoli 2 e 9.
Sospensione delle misure
Qualora la Commissione disponga di prove sufficienti del mancato rispetto di una delle condizioni dell’articolo 2, può sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle preferenze mediante un atto di esecuzione, secondo la procedura d’esame prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento e dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Uno Stato membro può chiedere la sospensione in relazione all’inosservanza degli obblighi commerciali indicati all’articolo 2, primo comma, lettera c). In tal caso la Commissione deve fornire, entro quattro mesi dalla richiesta, un parere motivato sulla sussistenza dell’inosservanza; se la conferma, avvia la procedura di sospensione.
Misure di salvaguardia
L’articolo 4 consente alla Commissione di adottare le misure necessarie se un prodotto originario dell’Armenia, ammesso alle preferenze, è importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell’Unione o sul mercato di uno o più Stati membri per prodotti simili o direttamente concorrenti. Le misure possono restare in vigore per il tempo necessario a contrastare tali ripercussioni.
La valutazione della situazione di mercato è avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie, oppure d’ufficio se la Commissione ritiene evidenti e sufficienti tali elementi. La valutazione deve concludersi entro quattro mesi dall’avvio. La Commissione considera tutti gli sviluppi rilevanti, inclusi:
- il tasso e l’entità dell’aumento delle importazioni dall’Armenia, in termini assoluti e relativi;
- gli effetti delle importazioni sulla produzione e sui prezzi del mercato interessato, tenendo conto dell’andamento delle importazioni da altre fonti;
- gli eventuali altri fattori pertinenti.
In circostanze critiche, quando un ritardo rischierebbe di arrecare un danno difficilmente riparabile, la Commissione può adottare misure provvisorie su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro. L’atto deve essere adottato entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta, secondo la procedura consultiva, e la misura non può restare in vigore per più di 120 giorni. Se intende adottare una misura definitiva dopo la valutazione, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con una sintesi dei principali risultati e un termine per le osservazioni scritte delle parti interessate non superiore a 10 giorni dalla pubblicazione.
Comitologia e monitoraggio
Per gli atti di sospensione la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Per le salvaguardie è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia, istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478. A entrambi si applica il regolamento (UE) n. 182/2011: procedura d’esame per le misure di sospensione e per le salvaguardie definitive, procedura consultiva per le salvaguardie provvisorie. La Commissione riferisce sull’attuazione delle preferenze al comitato di partenariato nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di partenariato.
Entrata in vigore e applicazione
Pubblicato il 9 ottobre 2026, il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo e si applica fino all’11 ottobre 2028. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Preferenze tariffarie e contingenti
Ai sensi dell’articolo 1, i prodotti originari dell’Armenia elencati nell’allegato I sono ammessi in esenzione dai dazi all’importazione ad valorem. Per gli otto prodotti dell’allegato II l’esenzione vale entro contingenti tariffari dell’Unione, gestiti dalla Commissione secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. I volumi annuali sono: cetrioli e cetriolini 6.500 tonnellate; uve 5.000; pere fresche 750; albicocche 7.000; ciliegie dolci 2.000; pesche e pesche noci 3.500; prugne 1.500; fragole 2.500. Nell’anno di entrata in vigore il periodo contingentale decorre dal 10 ottobre 2026 e termina il 31 dicembre 2026.
Condizioni per fruire delle preferenze
L’articolo 2 subordina le misure al rispetto delle norme di origine degli articoli da 59 a 70 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e degli articoli da 113 a 126 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; alla stretta ed efficace cooperazione amministrativa con l’Unione, anche per la verifica delle prove di origine; all’astensione armena dall’introdurre o aumentare dazi, oneri, restrizioni quantitative o altre restrizioni agli scambi con l’Unione, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo casi debitamente giustificati e notificati alla Commissione; e al rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e degli impegni contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa previsti dagli articoli 2 e 9 dell’accordo di partenariato. Fermo l’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, la dichiarazione su fattura può essere compilata anche da un esportatore armeno registrato nel sistema REX, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli 70, 72, 86, 89 e 91 dello stesso regolamento.
Sospensione delle preferenze
In presenza di prove sufficienti dell’inosservanza di una condizione dell’articolo 2, la Commissione può sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, le preferenze con atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se uno Stato membro chiede la sospensione per inosservanza degli obblighi commerciali di cui all’articolo 2, primo comma, lettera c), la Commissione deve esprimere entro quattro mesi un parere motivato; se conferma l’inosservanza, avvia la procedura di sospensione.
Salvaguardie per il mercato dell’Unione
L’articolo 4 consente alla Commissione di imporre le misure necessarie quando le importazioni di prodotti contemplati dall’articolo 1, originari dell’Armenia, incidono negativamente sul mercato dell’Unione o di uno o più Stati membri per prodotti simili o direttamente concorrenti. La valutazione è avviata su richiesta motivata di uno Stato membro, corredata di elementi prima facie, oppure d’ufficio quando sussistano elementi sufficienti, e deve concludersi entro quattro mesi. La Commissione considera, tra l’altro, il tasso e l’entità dell’aumento delle importazioni in termini assoluti e relativi, i loro effetti sulla produzione e sui prezzi e l’andamento delle importazioni da altre fonti. In circostanze critiche, su richiesta motivata di uno Stato membro, possono essere adottate misure provvisorie entro 21 giorni, per un massimo di 120 giorni, mediante la procedura consultiva. Prima di una misura definitiva la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e concede alle parti interessate un termine per osservazioni scritte non superiore a 10 giorni dalla pubblicazione.
Comitati e informativa
Per le sospensioni la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; per le salvaguardie dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478. Si applicano le procedure d’esame o consultiva previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione riferisce sull’attuazione delle misure al comitato di partenariato nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di partenariato.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 9 ottobre 2026, e si applica fino all’11 ottobre 2028. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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