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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2210

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2210 della Commissione, del 5 ottobre 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 per quanto riguarda i dati statistici che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione

Normativa europea32026R2210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra l’elenco delle statistiche che gli Stati membri comunicano ai fini della valutazione del regolamento (UE) n. 904/2010. Le nuove rilevazioni riguardano l’uso e i risultati del CESOP e il funzionamento del regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese, inclusi registrazioni, operazioni e disattivazioni dei numeri di identificazione EX.

Modifica i dati statistici che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per valutare il CESOP e il regime IVA transfrontaliero delle piccole imprese.

Ambito di applicazione

Il regolamento modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 e riguarda gli Stati membri tenuti a comunicare alla Commissione statistiche sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA. Introduce dati sul sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) e sul regime speciale per le piccole imprese, con rilevazioni riferite, secondo i casi, allo Stato membro di stabilimento, agli Stati membri che concedono la franchigia e all’anno civile interessato. Non prevede esclusioni. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del 6 ottobre 2026.

Modifica delle statistiche IVA richieste agli Stati membri

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2210 aggiorna l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 per consentire una valutazione più completa del regolamento (UE) n. 904/2010. La modifica risponde all’istituzione del CESOP con il regolamento (UE) 2020/283 e alle modifiche al regime speciale IVA per le piccole imprese introdotte dalla direttiva (UE) 2020/285; è stata adottata in conformità al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa.

Ambito della modifica

L’articolo 1 aggiunge all’allegato IV le parti E e F. Le nuove disposizioni stabiliscono le categorie di dati statistici che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per il CESOP e per il regime transfrontaliero di franchigia IVA delle piccole imprese. Le rilevazioni della parte F sono riferite all’anno civile in questione e, per i dati di consistenza delle registrazioni, alla situazione al 31 dicembre.

Statistiche sul CESOP

La parte E richiede agli Stati membri sei gruppi di dati:

  • numero di beneficiari considerati sospetti nel CESOP, per Stato membro;
  • numero di beneficiari segnalati come sospetti alla domanda 1 da più Stati membri, articolato nelle fasce da 2 a 5, da 6 a 10, da 11 a 20 e da 21 a 27 Stati membri;
  • numero totale di azioni di follow-up avviate sulla base dell’analisi del CESOP;
  • casi di non conformità in materia di IVA individuati sulla base dell’analisi CESOP, indicando lo Stato membro in cui si sono svolti i controlli e il valore totale, in EUR, delle perdite IVA stimate;
  • numero totale, per Stato membro, dei prestatori di servizi di pagamento che comunicano al CESOP dati sui pagamenti;
  • numero di utenti CESOP attivi, per Stato membro.

Statistiche sul regime transfrontaliero per le piccole imprese

La parte F riguarda i dati da fornire come Stato membro di stabilimento. La sezione anagrafica richiede il numero totale delle piccole imprese registrate per la franchigia transfrontaliera al 31 dicembre, il numero di quelle registrate nel corso dell’anno sulla base della data di inizio della franchigia e il numero di imprese registrate anche al regime OSS dell’Unione. Rileva inoltre se la franchigia è utilizzata nello Stato di stabilimento e in altri Stati che concedono l’esenzione oppure soltanto in altri Stati, nonché se è utilizzata in non più di tre o in almeno quattro Stati membri diversi dallo Stato di stabilimento.

Operazioni e volume d’affari

Per le imprese registrate per la franchigia transfrontaliera, gli Stati membri comunicano il valore totale in EUR delle cessioni e prestazioni effettuate nello Stato di stabilimento durante l’anno, secondo quanto comunicato nei trimestri civili dal primo al quarto; se è stato comunicato che non vi sono state operazioni, il valore è 0. Devono anche comunicare, ripartendolo per ciascuno Stato membro di esenzione, il valore delle operazioni effettuate negli altri Stati in cui le imprese utilizzano la franchigia. Nella tabella relativa alle operazioni nello Stato di stabilimento, lo Stato dichiarante non fornisce i dati che lo riguardano in tale qualità.

La parte F richiede infine il numero delle imprese registrate al 31 dicembre il cui volume d’affari annuo nell’Unione è inferiore o uguale a 35 000 EUR e quello delle imprese il cui volume d’affari supera 35 000 EUR.

Disattivazione dei numeri di identificazione EX

La sezione dedicata alle disattivazioni richiede il numero di imprese registrate per la franchigia transfrontaliera i cui numeri individuali di identificazione EX sono stati disattivati durante l’anno, calcolato in base alla data effettiva di esclusione o cessazione. Il dato complessivo è suddiviso in quattro cause, corrispondenti all’articolo 284 sexies della direttiva 2006/112/CE:

  • superamento di 100 000 EUR di volume d’affari annuo nell’Unione, lettera a), sulla base della data effettiva di esclusione;
  • impossibilità di beneficiare della franchigia in alcuno degli Stati membri che la concedono, lettera b);
  • decisione comunicata dall’impresa di cessare volontariamente l’applicazione della franchigia, lettera c);
  • cessazione dell’attività comunicata dall’impresa o altrimenti presumibile, lettera d).

Per le cause diverse dal superamento della soglia, la rilevazione è basata sulla data effettiva di esclusione o cessazione, secondo quanto indicato per ciascuna voce.

Formato e decorrenza

I conteggi di registrazione e disattivazione sono forniti in formato numerico, senza decimali né separatori, utilizzando 0 per i valori nulli. I valori delle operazioni sono espressi in formato numerico, arrotondati all’euro più vicino, senza decimali né separatori; anche in questo caso i valori nulli sono indicati con 0.

Il regolamento è stato adottato il 5 ottobre 2026 e pubblicato il 6 ottobre 2026. Ai sensi dell’articolo 2 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV del regolamento n. 79/2012

L’articolo 1 dispone l’aggiunta delle parti E e F all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012. La parte E raccoglie le statistiche CESOP; la parte F introduce le statistiche sul regime speciale IVA per le piccole imprese.

Statistiche sul CESOP

La nuova parte E richiede dati per Stato membro sul numero di beneficiari considerati sospetti nel CESOP, sul numero di beneficiari segnalati alla domanda 1 come sospetti da 2-5, 6-10, 11-20 o 21-27 Stati membri, sul totale delle azioni di follow-up basate sull’analisi CESOP e sui casi di non conformità IVA individuati, con il valore in EUR delle perdite IVA stimate. Richiede inoltre il numero di prestatori di servizi di pagamento che comunicano dati al CESOP e il numero di utenti CESOP attivi, entrambi per Stato membro.

Statistiche sulle piccole imprese: registrazioni e attività

La nuova parte F richiede, come Stato membro di stabilimento, dati annuali sulle piccole imprese registrate per la franchigia transfrontaliera: consistenza al 31 dicembre, nuove registrazioni nell’anno in base alla data di inizio della franchigia, sovrapposizione con il regime OSS dell’Unione e modalità di utilizzo della franchigia. La ripartizione distingue l’uso nello Stato di stabilimento e in altri Stati che concedono l’esenzione, il solo uso in altri Stati e l’utilizzo in non più di tre oppure in almeno quattro Stati diversi da quello di stabilimento.

Statistiche sulle piccole imprese: operazioni e soglia di volume d’affari

Gli Stati membri comunicano il valore annuo in EUR delle cessioni e prestazioni effettuate nello Stato di stabilimento e, separatamente per ciascuno Stato di esenzione, delle operazioni effettuate negli altri Stati membri in cui è utilizzata la franchigia, sulla base dei dati comunicati dal primo al quarto trimestre. Devono inoltre indicare il numero delle imprese il cui volume d’affari annuo nell’Unione è inferiore o uguale a 35 000 EUR oppure superiore a 35 000 EUR. Per la tabella delle operazioni nello Stato di stabilimento, lo Stato dichiarante non fornisce i dati che lo riguardano in quanto Stato di stabilimento.

Statistiche sulle disattivazioni dei numeri EX

Sono richiesti i conteggi annuali delle piccole imprese registrate per la franchigia transfrontaliera i cui numeri individuali di identificazione EX sono stati disattivati, sulla base della data effettiva di esclusione o cessazione. I dati distinguono le disattivazioni dovute al superamento di 100 000 EUR di volume d’affari annuo nell’Unione (articolo 284 sexies, lettera a), della direttiva 2006/112/CE), alla perdita del diritto alla franchigia in tutti gli Stati che la concedono (lettera b), alla cessazione volontaria del regime (lettera c) e alla cessazione dell’attività, comunicata o presumibile (lettera d).

Formato dei dati

Per i conteggi di registrazione e disattivazione i dati devono essere numerici, senza decimali né separatori; il valore nullo è indicato con 0. Per i valori delle operazioni e per le relative ripartizioni per Stato membro, i dati devono essere numerici, arrotondati all’euro più vicino, senza decimali né separatori; il valore nullo è indicato con 0.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 6 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiefiscalitàcooperazione amministrativalotta contro la frode

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