Sentenza del 23/09/2022 n. 27918 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento fiscale per l'anno 2009 (IRPEF, IRAP, IVA e accessori) basato su scritture contabili ritenute inattendibili: maggiori compensi da versamenti non giustificati, costi indebitamente dedotti e differenze a credito per l'Erario rispetto al reddito dichiarato. In appello la CTR Lazio aveva ridotto il maggior reddito accertato a Euro 86.178,22 con riguardo ai maggiori compensi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati la maggior parte dei 17 motivi proposti dal ricorrente (principalmente perché miravano a una rivalutazione dei fatti o erano generici), ma ha accolto il nono motivo per omessa pronuncia su specifica questione relativa alla ripresa a tassazione di somme utilizzate per formare ricavi imponibili in anni precedenti. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per decidere il profilo omesso e per la liquidazione delle spese. Inoltre è stato rilevato che non sussistono i presupposti per il versamento di ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002 art.13.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32, art. 39 comma 1 lett. d), art. 40, art. 42)
Norme richiamate in relazione alle tecniche di accertamento e al contenuto dell'avviso di accertamento; la Corte non ha annullato gli accertamenti per vizi di motivazione generici salvo che sussista omessa pronuncia o mancanza assoluta di motivazione.
D.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (art. 54)
Richiamato in relazione alla determinazione del reddito da lavoro autonomo; la Corte segnala che le censurie in cassazione non possono limitarsi a una diversa valutazione dei fatti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 36, art. 53)
Norme processuali tributarie richiamate sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sull'inammissibilità di censure generiche; la Corte ha accolto il motivo relativo all'omessa pronuncia ai sensi di tali principi.
Codice di procedura civile (art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5)
Art.112 invocato con riferimento al principio di corrispondenza e completezza della motivazione; art.360 richiamato per i limiti del sindacato di legittimità in Cassazione (natura del vizio di motivazione o omessa pronuncia). La Corte sottolinea che solo vizi estremi della motivazione o omessa pronuncia integrano vizio di legittimità.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12 comma 7
Richiamata in relazione all'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ricorda che per accertamenti 'a tavolino' su tributi armonizzati (es. IVA) il contribuente deve dimostrare, tramite la cosiddetta 'prova di resistenza', quali questioni avrebbe sollevato nel contraddittorio.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 54)
Norma IVA citata in tema di necessità del contraddittorio preventivo per verifiche in loco; la Corte conferma che la regola del contraddittorio opera secondo i limiti delineati dalla giurisprudenza (prova di resistenza per accertamenti a tavolino).
D.P.R. 28 novembre 2002, n. 115 (art. 13 comma 1-quater e 1-bis)
Richiamato in relazione al contributo unificato per la cassazione; la Corte ha rilevato che non sussistono i presupposti per un ulteriore versamento.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è chiamata a riesaminare il merito dei fatti: i motivi che chiedono una rivalutazione delle risultanze probatorie del giudice di merito sono inammissibili.
- Per essere accolto un vizio di motivazione in Cassazione occorre un difetto qualificato (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, incongruenze insanabili); la mera insufficienza o diversa valutazione non è sufficiente.
- L'omessa pronuncia su questione specifica dedotta in modo autonomo e ritualmente proposta è vizio rilevante e può determinare la cassazione e il rinvio per consentire al giudice di merito di decidere su quel profilo.
- Quando l'Amministrazione fiscale fonda l'accertamento su indizi contabili (saldi di cassa negativi, fatture a imponibile zero, pagamenti superiori alle fatture), il giudice valuta la gravità, precisione e concordanza complessiva degli indizi; singoli indizi isolati possono essere insufficienti ma integrano presunzione se valutati congiuntamente.
- Nel caso di mancato contraddittorio preventivo, per i tributi 'armonizzati' e per gli accertamenti 'a tavolino' il contribuente deve indicare concretamente le questioni che avrebbe sollevato (prova di resistenza) per fondare la nullità dell'atto per violazione dello Statuto del contribuente.
- Se il giudice di merito ha omesso di pronunciare su punti determinanti (es. natura di somme incassate in conto terzi o utilizzate in anni diversi), è opportuno formulare la censura nei termini processuali tali da far emergere l'omesso esame come fatto decisivo.
- In presenza di decisione cassata per omessa pronuncia, il rimedio corretto è il rinvio al giudice di merito per nuovo esame limitatamente al profilo omesso; non sempre la cassazione comporta accoglimento pieno della domanda del ricorrente.
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