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Sentenza

Sentenza del 23/09/2022 n. 27918 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento fiscale per l'anno 2009 (IRPEF, IRAP, IVA e accessori) basato su scritture contabili ritenute inattendibili: maggiori compensi da versamenti non giustificati, costi indebitamente dedotti e differenze a credito per l'Erario rispetto al reddito dichiarato. In appello la CTR Lazio aveva ridotto il maggior reddito accertato a Euro 86.178,22 con riguardo ai maggiori compensi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati la maggior parte dei 17 motivi proposti dal ricorrente (principalmente perché miravano a una rivalutazione dei fatti o erano generici), ma ha accolto il nono motivo per omessa pronuncia su specifica questione relativa alla ripresa a tassazione di somme utilizzate per formare ricavi imponibili in anni precedenti. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per decidere il profilo omesso e per la liquidazione delle spese. Inoltre è stato rilevato che non sussistono i presupposti per il versamento di ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32, art. 39 comma 1 lett. d), art. 40, art. 42)

    Norme richiamate in relazione alle tecniche di accertamento e al contenuto dell'avviso di accertamento; la Corte non ha annullato gli accertamenti per vizi di motivazione generici salvo che sussista omessa pronuncia o mancanza assoluta di motivazione.

  • D.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (art. 54)

    Richiamato in relazione alla determinazione del reddito da lavoro autonomo; la Corte segnala che le censurie in cassazione non possono limitarsi a una diversa valutazione dei fatti.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 36, art. 53)

    Norme processuali tributarie richiamate sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sull'inammissibilità di censure generiche; la Corte ha accolto il motivo relativo all'omessa pronuncia ai sensi di tali principi.

  • Codice di procedura civile (art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5)

    Art.112 invocato con riferimento al principio di corrispondenza e completezza della motivazione; art.360 richiamato per i limiti del sindacato di legittimità in Cassazione (natura del vizio di motivazione o omessa pronuncia). La Corte sottolinea che solo vizi estremi della motivazione o omessa pronuncia integrano vizio di legittimità.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12 comma 7

    Richiamata in relazione all'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ricorda che per accertamenti 'a tavolino' su tributi armonizzati (es. IVA) il contribuente deve dimostrare, tramite la cosiddetta 'prova di resistenza', quali questioni avrebbe sollevato nel contraddittorio.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 54)

    Norma IVA citata in tema di necessità del contraddittorio preventivo per verifiche in loco; la Corte conferma che la regola del contraddittorio opera secondo i limiti delineati dalla giurisprudenza (prova di resistenza per accertamenti a tavolino).

  • D.P.R. 28 novembre 2002, n. 115 (art. 13 comma 1-quater e 1-bis)

    Richiamato in relazione al contributo unificato per la cassazione; la Corte ha rilevato che non sussistono i presupposti per un ulteriore versamento.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è chiamata a riesaminare il merito dei fatti: i motivi che chiedono una rivalutazione delle risultanze probatorie del giudice di merito sono inammissibili.
  • Per essere accolto un vizio di motivazione in Cassazione occorre un difetto qualificato (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, incongruenze insanabili); la mera insufficienza o diversa valutazione non è sufficiente.
  • L'omessa pronuncia su questione specifica dedotta in modo autonomo e ritualmente proposta è vizio rilevante e può determinare la cassazione e il rinvio per consentire al giudice di merito di decidere su quel profilo.
  • Quando l'Amministrazione fiscale fonda l'accertamento su indizi contabili (saldi di cassa negativi, fatture a imponibile zero, pagamenti superiori alle fatture), il giudice valuta la gravità, precisione e concordanza complessiva degli indizi; singoli indizi isolati possono essere insufficienti ma integrano presunzione se valutati congiuntamente.
  • Nel caso di mancato contraddittorio preventivo, per i tributi 'armonizzati' e per gli accertamenti 'a tavolino' il contribuente deve indicare concretamente le questioni che avrebbe sollevato (prova di resistenza) per fondare la nullità dell'atto per violazione dello Statuto del contribuente.
  • Se il giudice di merito ha omesso di pronunciare su punti determinanti (es. natura di somme incassate in conto terzi o utilizzate in anni diversi), è opportuno formulare la censura nei termini processuali tali da far emergere l'omesso esame come fatto decisivo.
  • In presenza di decisione cassata per omessa pronuncia, il rimedio corretto è il rinvio al giudice di merito per nuovo esame limitatamente al profilo omesso; non sempre la cassazione comporta accoglimento pieno della domanda del ricorrente.

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