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Ordinanza

Ordinanza n. 1467/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 20019/2025, favorevole alla ricorrente di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione cautelare della sua efficacia. La controversia riguarda la validità di un percorso formativo seguito dalla ricorrente, che il Ministero ha contestato per profili di non idoneità e che, secondo quanto rilevato nell’ordinanza, non era stato considerato titolo valido neppure dalle competenti autorità spagnole. Il Ministero ha dedotto elementi idonei a sostenere il fumus boni iuris dell’appello. La valutazione cautelare ha tuttavia riguardato anche il pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza, considerando il tempo trascorso dalla domanda e la situazione lavorativa maturata nel frattempo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e sospeso gli effetti della sentenza di primo grado. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto rilevante la compiuta valutazione ministeriale dei profili di non idoneità del percorso formativo, non riconosciuto come valido neppure dalle autorità spagnole competenti. Quanto al periculum in mora, ha considerato che, nel lungo periodo trascorso dalla domanda, molti soggetti coinvolti nel contenzioso seriale avevano ottenuto contratti di supplenza, spesso ancora in corso, e ha quindi ponderato anche l’interesse pubblico alla continuità dell’insegnamento. La sospensione è stata disposta con la salvezza della prosecuzione dell’eventuale rapporto lavorativo in corso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello e della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In appello cautelare, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere disposta quando risultino apprezzabili profili di fumus boni iuris e sussista un pregiudizio concreto derivante dall’esecuzione della decisione.
  • La valutazione del periculum in mora deve tenere conto del tempo trascorso e degli effetti già prodotti dalla sentenza, inclusa l’instaurazione di rapporti lavorativi eventualmente ancora in corso.
  • La tutela cautelare può sospendere gli effetti della sentenza impugnata salvaguardando, mediante una clausola espressa, la prosecuzione di rapporti lavorativi in corso, quando ciò consenta di contemperare l’esigenza cautelare con l’interesse pubblico alla continuità dell’insegnamento.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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